Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, holding cost allocation is a matter for the trial judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by the heirs of Ilma D'Onofrio against a lower court judgment awarding damages to a bank. The appellants argued for a specific calculation of litigation costs based on the proportion of accepted claims versus expenses. The court ruled that determining the exact compensation for legal fees is a discretionary power reserved exclusively to the trial judge and falls outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92, second comma, cod. proc. civ.; The allocation of litigation costs and the determination of expense compensation ratios are matters of judicial discretion reserved to the court of first instance, which remain immune from review by the Court of Cassation.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20219/2021R.G. proposto da MANCUSO GIUSEPPE, MANCUSO PIETRO E MANCUSO PAOLO, NELLA QUALITA’ DI EREDI DI D’ONOFRIO ILMA, in difetto di domicilio eletto in ROMA,tutti domiciliat i per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall’Avv. Giovanni Clemente –ricorrente – contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CAMPANIA CENTRO – CASSA RURALE ED ARTIGIANA SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore , in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliatoper legge presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv.
Edoardo Rossi –controricorrente – Avverso la sentenza n. 2234/2021della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, pubblicata il 15 giugno2021. AZIONE SURROGATORIA r.g. n. 20219/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 19 giugno2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI . FATTI DI CAUSA 1. La Cassa Rurale ed Artigiana –Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia soc. coop., quale creditricein forza di decreto ingiuntivo di Guglielmo, Lucio, Giovanni, Cosimo e Gerardo D’Onofrio, tutti eredi di Pietro D’Onofrio, agendo in via surrogatoria, domandò la condanna dell’E.R.S.A.C.(Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania) e di Ilma D’Onofrio, rispettivamente proprietaria ed assegnataria di un podere sito in Eboli, al pagamento della somma corrispondente alle riparazioni straordinarie effettuate ed ai miglioramenti apportati a detto podere da Pietro D’Onofrio e dai di lui eredi, possessori in buona fede del fondo per circa un trentennio.
2. L’adito Tribunale di Napoli, previo espletamento di consulenza tecnica di ufficio, accolse la domanda, ricondotta, quanto alla causa petendi, all’indennità prevista dall’art. 1150, secondo comma,cod. civ., e condannò Ilma D’Onofrio al pagamento della somma di euro 154.937,06 oltre interessi dal 10 dicembre 1993 (corrispondente al credito vantato dall’attrice nei confronti dei coeredi di Pietro D’Onofrio), entro i limiti della somma di euro 206.376,18 (pari al valore delle migliorie, rapportato alle quote degli eredi).
3. Giuseppe, Pietro e Paolo Mancuso, nella qualità di eredi di Ilma D’Onofrio, interposero appello, al quale oppose resistenza la Cassa Rurale ed Artigiana – Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia e Montecorvino Rovella soc. coop.(nuova denominazione della originaria attrice), lite pendente divenuta, in conseguenza di fusione per incorporazione, Banca di Credito Cooperativo Campania Centro- Cassa Rurale ed Artigianasoc. coop.. Con ordinanza interlocutoriadel 21 luglio 2020, la Corte d’appello di Napoli dispose l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli r.g. n. 20219/2021 Cons. est. Raffaele Rossi eredi di Cosimo D’Onofrio, previa eventuale nomina di curatore dell’eredità giacente. A seguito di notifica di detto provvedimento, si costituirono in lite Laura Cappiello, Giampiero D’Onofrio e Maria D’Onofrio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per aver rinunciato all’eredità di Cosimo D’Onofrio.
4. All’esito del giudizio di secondo grado, la decisione in epigrafe indicata ha: (a) dichiarato inammissibile l’appello in relazione alla domanda di pagamento svolta dalla Banca di Credito Cooperativo in surroga di Cosimo D’Onofrio; (b) accolto l’appello in relazione alla domanda di pagamento formulata dalla Banca di Credito Cooperativo in surroga di Guglielmo, Lucio, Giovanni e Gerardo D’Onofrio per insussistenza di un credito di questi ultimi nei confronti di Ilma D’Onofrio e, per l’effetto, (c) ridotto ad euro 41.275,23 l’importo della condanna a carico di Giuseppe, Pietro e Paolo Mancuso, quali eredi di Ilma D’Onofrio, ed in favore della Banca di Credito Cooperativo; (d) compensato, per intero, le spese del doppio grado di giudizio tra Giuseppe, Pietro e Paolo Mancuso e la Banca di Credito Cooperativo ; (e) condannato Giuseppe, Pietro e Paolo Mancuso, in via solidale, alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore di Laura Cappiello, Giampiero D’Onofrio e Maria D’Onofrio.
5. Ricorrono uno actu per cassazione Giuseppe, Pietro e Paolo Mancuso, nella anzidetta qualità, affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Banca di Credito Cooperativo Campania Centro -Cassa Rurale ed Artigiana soc. coop..
6. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.
7. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE r.g. n. 20219/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 1. In via preliminare, non occorre verificare l’avvenuta evocazione nel presente grado di Pietro D’Onofrio, Anna D’Onofrio, Elvira D’Aiutolo, Antonio D’Onofrio, Maria D’Onofrio, Laura Cappiello, Giampiero D’Onofrio, Maria D’Onofrio, Nicolina Controne, Helena D’Onofrio, Giovanni D’Onofrio, Guglielmo D’Onofrio e della Regione Campania, litisconsorti in grado d’appello e non costituiti in sede di legittimità, stante l’infondatezzadel ricorso per le ragioni in appresso esplicate.
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazioneprima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr.,sulla scia di Cass., Sez.
U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante,Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718). r.g. n. 20219/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 2. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ., dell’art. 324 cod. proc. civ. e delle norme regolanti la riforma fondiaria (legge 12 maggio 1950, n. 230). Parte ricorrente assume, in sintesi, il difetto del presupposto dell’azione surrogatoria esperita dalla banca di Credito Cooperativo per inesistenza di un credito degli eredi di Pietro D’Onofrio, non titolati a «rivendicare eventuali indennità per manutenzioni straordinarie ed opere di miglioramento fondiario», come accertato dalla sentenza del Tribunale di Salerno n. 3851/2006, costituente giudicato esterno. 2.1.
Il motivo è inammissibile, perché non attinge criticamente la ratio decidendidella sentenza impugnata: la Corte territoriale , infatti, ha reso declaratoria di inammissibilità dell’appello nella parte relativa alla statuizione conc er ne nte il credito di Cosimo D’Onofrio senza minimamente accedere a (peraltro precluse, atteso il pregiudiziale rilievo di rito) valutazioni di merito sull’esistenza di esso.
3. Il secondo motivo rileva, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia su un motivo di appello. Lamenta, in particolare, l’omesso esame, ad opera della Corte d’appello, «del fatto decisivo» costituito dal giudicato portato dalla sentenza n. 3851/2006 del Tribunale di Salerno, il cui vaglio– secondo i ricorrenti – avrebbe condotto a riconoscere l a insussistenza di alcu n credito surrogabile in capo a Cosimo D’Onofrio; denuncia altresì l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione di eventuali crediti nei confronti di Ilma D’Onofrio. 3.1.
Anche questo motivo è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni, tra di loro indipendenti. Innanzitutto – e per considerazioni del tutto analoghe a quanto innanzi illustrato sub § 2.1. –perché l’argomentazione testé riassunta risulta eccentrica rispetto al dictum della gravata pronuncia, circoscritto ad una statuizione (a carattere meramente processuale) di r.g. n. 20219/2021 Cons. est. Raffaele Rossi inammissibilità dell’impugnazione e non recante alcuna considerazione sulla fondatezza della pretesa creditoria di Cosimo D’Onofrio.
In secondo luogo –e con specifico riferimento alla prescrizione – per inosservanza del requisito, prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., della sommaria esposizione dei fatti di causa. Nel ricorso in disamina, circa la questione di prescrizione –di cui si lamenta il mancato scrutinio e sulla quale la sentenza gravata non spende parola –manca del tutto l’indicazione del modo e del tempo di introduzione nel thema decidendumdella lite (nonché, a fortiori, del le difese articolate dalle parti sul punto): e tanto impedisce a questa Corte un’adeguata (o quantomeno sufficiente) cognizione sugli accadimenti processuali, precludendo in tal modo di comprendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato.
4. Il terzo mezzo prospetta, congiuntamente, omesso esame circa un fatto storico che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., e violazione degli artt. 528 e 2900 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. L’impugnante contesta la dichiarazione di(parziale) inammissibilità dell’appello per inosservanza dell’ordine di integrazione nei confronti degli eredi di Cosimo D’Onofrio, previa eventuale nomina di curatore dell’eredità giacente: sostiene, di contro, che la nomina del curatore non era necessaria (e nemmeno «oggettivamente possibile») attesa la insussistenza di attivo ereditario, circostanza evincibile da documenti prodotti in corso di causa e comprovata dalla rinuncia all’eredità formulata dai chiamati all’eredità di Cosimo D’Onofrio. 4.1.
Il motivo è inammissibile. Il giudice territoriale, sul rilievo che l’ordine di integrazione del contraddittorio era stato emesso nei confronti degli eredi di Cosimo D’Onofrio previa eventuale nomina di un curatore dell’eredità giacente, r.g. n. 20219/2021 Cons. est. Raffaele Rossi ha ritenuto l’inottemperanza a siffatto ordine poiché la nomina del curatore dell’eredità giacente non era stata richiesta «essendo stata ritenutadagli appellanti superflua in considerazione della affermata ma indimostrata nullatenenza del de cuius». Ciò posto, la (pur diffusamente sviluppata) doglianza dei ricorrenti si risolve nel sollecitare questa Corte ad un riesame delle emergenze istruttorie finalizzato ad una differente ricostruzione dei profili fattuali della vicenda controversa, e più precisamente diretto a provare la inesistenza di un attivo ereditario giustificante la nomina di un curatore dell’eredità giacente: ma si tratta, in tutta evidenza, di attività estranee alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità.
E tanto giustifica la inammissibilità del motivo.
5. Il quarto mezzo, articolato per violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., denuncia inosservanza del principio della soccombenza informante il regolamento delle spese processuali, sotto un duplice, distinto profilo, ovvero, più specificamente, per avere la Corte d’appello: (a) compensato per intero le spese del doppio grado di giudizio tra gli odierni ricorrenti (in quella sede appellanti) e il Banco di Credito Cooperativo, pur avendo accolto l’appello per 4/5, sicchè (si sostiene) in egual misura doveva essere emessa condannaalle spese del Banco di Credito Cooperativo; (b) condannato gli odierni ricorrenti (in quella sede appellanti)alla refusionedelle spese del giudizio d’appello in favore d i Laura Cappiello, Giampiero D’Onofrio e Maria D’Onofrio, benché questi ultimi fossero stati evocati in lite iussu iudicis, quali eredi di Cosimo D’Onofrio.
Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. 5.1. É inammissibile la questione sub (a). Nel disciplinare in via definitiva il carico delle spese di lite tra le parti originarie, la gravata pronuncia ha ritenuto la sussistenza di una r.g. n. 20219/2021 Cons. est. Raffaele Rossi soccombenza reciproca e stimato congrua la compensazione in misura integrale delle spese. La censura in vaglio, postulante una corrispondenza simmetrica e di tipo quantitativo tra la parte di impugnazione accolta e la statuizione sulle spese, mira a confutare il quantum dell’operata compensazione: quest’ultimo, tuttavia, è un apprezzamento tipicamente riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.
Per consolidato orientamento di questa Corte, infatti, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr., espressamente, Cass. 26/05/2021, n. 14459;
Cass.20/12/2017, n. 30592). 5.2. É invece infondata la questione sub (b). Dichiarato inammissibile l’appello dispiegato nei riguardi dei soggetti evocati quali eredi di Cosimo D’Onofrio, la condanna della parte appellante a rifondere le spese in loro favore costituisce corretta applicazione del principio della soccombenza. Va data continuità al principio di diritto – più volte affermato dal giudice di nomofilachia – in forza del quale l e spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa iussu iudicis ex art. 107 cod. proc. civ., salvo che non ricorrano ragioni per la compensazione di esse, vanno poste a carico della parte soccombente e quindi dell’attore, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti del terzo (così, tra le tante, v.
Cass. 10/02/2023, n. 4272, non massimata; Cass. 11/04/2013, n. 8886; Cass. 19/04/2006, n. 9049; Cass. 13/03/1979, n. 1550; Cass. 06/05/1977, n. 1733). r.g. n. 20219/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 6. Il ricorso è rigettato.
7. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.
8. Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13 .
P. Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, Giuseppe Mancuso, Pietro Mancuso e Paolo Mancuso, in solido tra loro, alla refusione in favore della parte controricorrente, Banca di Credito Cooperativo Campania Centro – Cassa rurale ed artigiana società cooperativa, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.800 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da par