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Ordinanza — n. 30611/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocatory action judgment for failure to analyze facts due to factual nature of complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30611/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the appeal filed by Domenico Volturo and others against the Court of Appeal's decision declaring acts of asset transfer ineffective. The appellants argued the lower court erred in finding fraud by a third-party buyer, but the Court ruled this was a factual matter requiring re-evaluation of evidence rather than legal error. Consequently, the decision upholding the revocatory action stands because the complaint lacked the necessary legal ground for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c.; Art. 268 c.p.c.: A complaint alleging violation of law regarding the assessment of facts constitutes a factual objection and is inadmissible for cassation review.

Parole chiave

Generato dall'IA
revocatory action fraudulent conveyance third party buyer factual objection cassation inadmissibility consilium fraudis art 268 cpc trasferimento di patrimonio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360, co.
Art. 268 c.p.c.
tutti elementi che confluiscono, con le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, a sostenere il ragionamento del giudice del merito; con il quinto –violazione dell’art. 268 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 2901 c.c.
Art. 115 e 116 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
art. 2901 c.c
art. 380bis c.p
art. 324 c.p
Considerato che: con il primo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c.
art. 2697 c.c
art. 268 c.p
tutti elementi che confluiscono, con le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, a sostenere il ragionamento del giudice del merito; con il quinto –violazione dell’art. 268 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 3, n. 20882 del 22/8/2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19282/2020 proposto da: DOMENICO VOLTURO, CORRADO GUASTELLUCCIA, rappresentati e difesi unitamente dagli avvocati FELICE BELISARIO e ARMANDO CIRIGLIANO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via dei Barbieri n. 6 Pec: -ricorrenti- contro Do Bank Spa, Cicatelli Teresa, Satriano Giuseppe; -intimati - nonchécontro ITALFONDARIO SPA, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO ALBERTO MARTORANO e con il medesimo elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato PAOLO LEONI, in Roma, via Luigi Calamatta n. 16 Pec: -controricorrente – avverso la sentenza n. 270/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 10/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI Rilevato che:

Intesa Gestione Crediti SpA, allegando un credito nei confronti della società Impianti Termotecnici s.n.c. di Mario Vinciguerra e Domenico Volturo, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Potenza Domenico Volturo, Genoveffa Filippi, Giuseppe Satriano, Teresa Cicatelli e Corrado Guastelluccia chiedendo, in via principale, la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c., e in subordine la dichiarazione di nullità per intervenuto accordo simulatorio sia dell’atto con cui il Volturo e la Filippi avevano trasferito al Satriano e alla Cicatelli tutti i beni immobili di loro proprietà sia dell’atto di compravendita con il quale i Satriano e Cicatelli avevano venduto i medesimi cespiti a Corrado Guastelluccia; i Satriano e Cicatelli si costituirono in giudizio chiedendo il rigetto delle domande perché i beni ceduti erano gravati da ipoteca e perché il credito vantato dalla banca riguardava un soggetto diverso dal venditore; si costituì anche il Guastelluccia allegando di non aver avuto conoscenza del pregiudizio delle ragioni della banca, cagionato dall’atto posto in essere dai propri danti causa; si costituirono il Volturo e la Filippi chiedendo anch’essi il rigetto delle domande; svolse intervento volontario anche Capitalia SpA deducendo di essere creditrice per un autonomo titolo della società Impianti Termotecnici s.n.c.;il Tribunale adito dichiarò inammissibile l’intervento di Capitalia SpA e rigettò la domanda di revocatoria, perché, pur ritenendo sussistenti i requisiti per l’azione ex art. 2901 c.c. nei confronti del primo atto di alienazione, non ritenne provato in capo al Guastelluccia, terzo acquirente a titolo oneroso dei beni, la consapevolezza di ledere le ragioni creditorie, circostanza di cui era onerata la banca; rigettò anche la domanda di simulazione; a seguito di appello principale di Italfondiario SpA, cessionaria del credito, ed appello incidentale di Aspra Finance SpA, società del gruppo Unicredit, cessionaria di Capitalia SpA, la Corte d’Appello di Potenza, con sentenza pubblicata in data 10/4/2019, ha accolto sia l’appello principale sia l’incidentale, dichiarando l’inefficacia degli atti dispositivi sia nei confronti di Italfondario SpA sia nei confronti di Do Bank SpA per la quota pari al 50% appartenente a Domenico Volturo, disponendo conseguentemente sulle spese; per quanto ancora qui rileva la Corte del gravame ha estromesso dal giudizio la Filippi dichiarando l’inefficacia degli atti di trasferimento solo per la quota del 50% facente capo all’effettivo debitore Domenico Volturo ed ha ritenuto sussistere gli elementi oggettivi e soggettivi dell’azione revocatoria anche nei riguardi del terzo acquirente a titolo oneroso; avverso la sentenza Domenico Volturo e Corrado Guastelluccia hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi; ha resistito Italfondario SpA con controricorso; gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale sussistendo i presupposti di cui all’art. 380bis c.p.c.

Considerato che: con il primo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. per non aver tenuto conto della sentenza n. 354/2005 del Tribunale di Potenza, passata in giudicato, essendo stati gli stessi fatti con gli stessi convenuti già decisi con sentenza irrevocabile e con valenza di giudicato esterno- i ricorrenti eccepiscono il giudicato (esterno) formatosi su una sentenza pronunciata tra le stesse parti convenute e per gli stessi atti di compravendita ma ad istanza di altro creditore, passata in giudicato, in particolare relativamente all’insussistenza della scientia damni in capo al terzo acquirente; quanto meno, assumono i ricorrenti, il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo per consentire alle parti di contraddire sull’eccezione di giudicato; il motivo è inammissibile.

Non risultano dai ricorrenti invero osservati i requisiti di contenuto-forma del ricorso a pena d’inammissibilità prescritti all’art.366 c.p.c., sicché questa Corte non è messa in condizioni di comprendere gli esatti termini delle questioni dai medesimi proposte; quando la dedotta eccezione sia stata sollevata nel giudizio di merito e in che termini il giudice d’appello abbia omesso di pronunciarsi sul preteso giudicato; va d’altro canto posto in rilievo come sia la stessa ricorrente a confermare di esserestata del tutto estranea al giudizio il cui asserito giudicato pretende essere nella specie preclusivo dell’esame del merito; con il secondo motivo di ricorso – omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo in relazione all’art. 2697 c.c. e 75 c.p.c. in violazione dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. per non avere Intesa Gestione Crediti SpA (poi Italfondiario) documentato e provato la propria legittimazione processuale e sostanziale-i ricorrenti assumono che, a fronte dell’eccezione di carenza di legittimazione sostanziale e processuale sollevata nei confronti di Italfondario, la Corte d’Appello si é limitata ad affermare che la documentazione relativa era in atti senza individuarla specificamente; anche tale motivo risulta apoditticamente formulato e privo di specificità.

A fronte dell’affermazione contenuta in sentenza (p.

6) che Italfondiario, costituitasi in luogo dell’originario contraddittore Intesa Gestione Crediti SpA, aveva documentato tutte le vicende societarie che si erano succedute, la ricorrente avrebbe dovuto in modo specifico dimostrare perché quei documenti non fossero idonei a provare la legittimazione attiva della società intervenuta; in mancanza di tale argomentazione, restando la censura meramente apodittica, la stessa è inammissibile; con il terzo motivo di ricorso –violazione degli artt. 2291 e 2304 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c. per mancato esame della eccezione relativa alla responsabilità sussidiaria del socio e alla mancata preventiva escussione del patrimonio societario- i ricorrenti assumono che,prima di escutere il socio Volturo, la creditrice avrebbe dovuto escutere il patrimonio sociale; il motivo è infondato.

Il Volturo rivestiva la qualifica di fideiussore, obbligato in solido con la società debitrice principale, di guisa che la sua responsabilità sussidiaria in qualità di socio non è rilevante ai fini del decidere, essendo esclusivamente decisiva la sua qualità di fideiussore; con il quarto motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. unitamente agli artt. 2697 e 2901 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c. non avendo la sentenza impugnata analizzato e valutato nella loro complessità i fatti decisivi controversi fornendo una illegittima ed erronea versione del quadro probatorio– i ricorrenti contestano l’accertamento compiuto dalla impugnata sentenza in ordine agli elementi sui quali ha fondato la propria decisione di ritenere sussistente il consilium fraudis del terzo acquirente a titolo oneroso; il motivo è inammissibile perché ha natura fattuale; esso consiste nel prospettare una rilettura degli elementi di prova del tutto diversa rispetto a quella compiuta dal giudice del merito; quest’ultima, peraltro, neppure può essere tacciata di insufficienza in quanto si è basata su molti elementi probatori: l’aver eseguito le vendite tramite il medesimo notaio rogante, l’identità dei beni venduti, la stretta contiguità temporale tra le vendite, la presenza di ipoteche, etc. tutti elementi che confluiscono, con le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, a sostenere il ragionamento del giudice del merito; con il quinto –violazione dell’art. 268 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per non aver tenuto conto della tardiva costituzione del terzo intervenuto con conseguente erronea interpretazione del citato art. 268 c.p.c.-i ricorrenti censurano il capo di sentenza che ha accolto in parte l’appello incidentale di Capitale SpA riconoscendolo ammissibile; il motivo è infondato per le ragioni espresse dall’impugnata sentenza (p.

12) secondo cui la preclusione sancita dall’art. 268 c.p.c. non si estende all’attività assertiva del volontario interveniente nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove e autonome in seno al procedimento “fino all’udienza di precisazione delle conclusioni” configurandosi solo l’obbligo per l’interventore stesso di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (Cass., 3, n. 20882 del 22/8/2018); alla inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso;le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente seguono la soccombenza; non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento,in solido, dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 6.200 (di cui € 200 per esborsi), oltre ad accessori di legge e spese generali al 15%,in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a