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Ordinanza Interlocutoria — n. 30601/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 30601/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30601/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8889/2022 R.G. proposto da: NEEMIAS SRL, iplrpt, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUINTINO SELLA 23, presso lo studio dell ’ avvocato CANCRINI VINCENZO (CNCVCN63A16L103L), che lo rappresenta e difende in uno all ’ avvocato SORGENTONE ANDREA (SRGNDR70A24C632F) -ricorrente- contro ELROND NPL 2017 SRL, iplrpt, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VILLA GRAZIOLI 29, presso lo studio dell’avvocato CERVINI ROSSELLA (CRVRSL57E63H501E), che lo rappresenta e difende in uno agli avvocati MARRA PAOLO (MRRPLA76H19D086V), MERONI MARISA OLGA (MRNMSL58R71F205T) -controricorrente- nonchécontro CERVED CREDIT MANAGEMENT - intimat a - avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di MILANO n. 230/2022 depositata il 25/01/2022;

Regesto Legislator

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articolo 2697 c.c, articolo 474 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 30601/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 8889/2022 R.G. proposto da: NEEMIAS SRL, iplrpt, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUINTINO SELLA 23, presso lo studio dell ’ avvocato CANCRINI VINCENZO (CNCVCN63A16L103L), che lo rappresenta e difende in uno all ’ avvocato SORGENTONE ANDREA (SRGNDR70A24C632F) -ricorrente- contro ELROND NPL 2017 SRL, iplrpt, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VILLA GRAZIOLI 29, presso lo studio dell’avvocato CERVINI ROSSELLA (CRVRSL57E63H501E), che lo rappresenta e difende in uno agli avvocati MARRA PAOLO (MRRPLA76H19D086V), MERONI MARISA OLGA (MRNMSL58R71F205T) -controricorrente- nonchécontro CERVED CREDIT MANAGEMENT - intimat a - avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di MILANO n. 230/2022 depositata il 25/01/2022;

Parole chiave

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soddisfacimento del credito credito contestato credito in esecuzione validità della cessione del credito mandato di credito danno ai creditori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 2697 c.c
nonché dell’articolo 2697 c.c.
articolo 474 c.p
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8889/2022 R.G. proposto da: NEEMIAS SRL, iplrpt, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUINTINO SELLA 23, presso lo studio dell ’ avvocato CANCRINI VINCENZO (CNCVCN63A16L103L), che lo rappresenta e difende in uno all ’ avvocato SORGENTONE ANDREA (SRGNDR70A24C632F) -ricorrente- contro ELROND NPL 2017 SRL, iplrpt, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VILLA GRAZIOLI 29, presso lo studio dell’avvocato CERVINI ROSSELLA (CRVRSL57E63H501E), che lo rappresenta e difende in uno agli avvocati MARRA PAOLO (MRRPLA76H19D086V), MERONI MARISA OLGA (MRNMSL58R71F205T) -controricorrente- nonchécontro CERVED CREDIT MANAGEMENT - intimat a - avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di MILANO n. 230/2022 depositata il 25/01/2022;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere LINA RUBINO; RILEVATO CHE -la Neemiass.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, nei confronti di Elrond NPL 2017 s.r.l., che resiste con controricorso, chiedendo la cassazione della sentenza n.230 del 2022 emessa dalla Corte d’Appello di Milano, pubblicata il 25 gennaio 2022, con la quale veniva rigettato l’appello proposto dalla stessa società; -la società ricorrente proponeva opposizione all ’ esecuzione, convenendo in giudizio la Elrond NPL 2017 s.r.l., e per essa quale procuratrice la Cerved Credit Management s.p.a., esponendo di aver concluso un contratto a tasso variabile con il Credito Valtellinese, di aver concesso ipoteca a garanzia della restituzione dell’importo preso a mutuo in favore del Credito Valtellinese di aver ricevuto un atto di precetto da parte della Cerved, quale procuratrice di Elrond, a sua volta cessionaria in blocco di una serie di crediti del Credito Valtellinese tra i quali quello facente capo alla ricorrente, per complessivi 119.578,58 €.; -la ricorrente contestava la legittimazione di Elrond nonché il valore di titolo esecutivo del contratto di mutuo fondiario stipulato dalle parti originarie, in quanto condizionato e per incertezza della misura degli interessi; - il Tribunale di Busto Arsizio rigettava la querela di falso proposta da Neemias e l’opposizione a precetto;- la Corte d ’a ppello di Milano rigettava l ’ appello di Neemias, avente ad oggetto anche la nullità della clausola del contratto di mutuo relativa al tasso Euribor per il periodo 2005-2008; - disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c., il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione;

CONSIDERATO CHE con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione degli articoli 111, 113 e 115 c.p.c. nonché dell’articolo 2697 c.c. contestando che la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della intervenuta cessione di un blocco di crediti senza specifica individuazione del rapporto oggetto di contestazione sia idonea a fondare la legittimazione attiva della controricorrente e sia sufficiente a dare contezza della intervenuta cessione del credito oggetto di causa; con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge in riferimento all’articolo 474 c.p.c.:la ricorrente sostiene che il contratto originariamente concluso fosse un mutuo condizionato e di conseguenza che lo stesso non potesse essere considerato titolo esecutivo; con il terzo motivosi denuncia la violazione della legge n. 287 del 1990 e dell’articolo 101 del TFUE nonché la nullità della clausola del contratto di mutuo con la quale i tassi di interesse erano ancorati al tasso Euribor per il periodo 2005 2008; altro ricorso, che poneva la stessa questione sottoposta all’attenzione della Corte con il terzo motivo (in specie, la denunciata nullità del contratto di mutuo per illegittimità dell’indice Euribor, assunto a parametro determinativo degli interessi, quale conseguenza della decisione della Commissione europea relativa alla manipolazione del tasso ufficiale Euribor ad opera di un cartello di istituti bancari) è stato rimesso alla discussione in udienza pubblica, con ordinanza interlocutoria n. 22946 del 2023, ritenuto che la spiegata impugnazione involgessequestioni giuridiche che, per novità e importanza, assumono indubbia valenza nomofilattica e suggeriscono pertanto la trattazione della causa in pubblica udienza; si ravvisa pertanto l’opportunità, anche per questo ricorso, che esso sia deciso previa discussione in udienza pubblica, previo rinvio a nuovo ruolo;

P.Q. M. rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nel