Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Oscar Lojodice, challenged a second-instance judgment against INPS but remained silent after the court invited him to settle the dispute. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a court proposal for case definition within the prescribed term results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3216/2023 R.G. proposto da : LOJODICE OSCAR (LJDSCR55H02A662W) , da sé stesso rappresentato e difeso, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE-ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANZIANO DANIELA (NZNDNL65T44H703V) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FIORENTINO GIUSEPPE (FRNGPP66D29G482X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO BARI n. 1056/2022 depositata il 28/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 02/11/202