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Ordinanza — n. 30510/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of concrete interest in mere factual ascertainment of property value increase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30510/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed Kortelco S.r.l.'s appeal against the Brescia Court of Appeal's decision to reject its counterclaim. Kortelco sought to prove an increase in the value of an immovable property it had acquired, arguing this constituted a concrete interest. The court ruled that such an action is inadmissible because it aims only to ascertain a factual situation rather than a pre-existing right or current prejudice.

Regesto Legislator

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Art. 2901 cod. civ.; Art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.: An action of mere ascertainment cannot have as its object a mere factual situation but must tend to ascertain a right that has already arisen in the presence of an actual prejudice.

Parole chiave

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action of mere ascertainment concrete and actual interest counterclaim inadmissibility increase in property value revocatory action revoca del trasferimento patrimoniale restituzione della proprietà retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 cod. civ.
2449/17, del 29 settembre 2017, del Tribunale di Bergamo –ha confermato la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 cod.
Art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.
3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n.
Art. 366, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.
In ogni caso, a prescindere da ogni altra considerazione, il motivo difetta di specificità, donde la sua inammissibilità ex art. 366, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
art. 2901 cod. civ
Nel costituirsi in giudizio, la società Kortelco, oltre a resistere all’avversaria domanda, agiva , a propria volta, in via di riconvenzione per l’accertamento dell’incremento di valore dell’immobile che aveva acquistato dalla Togni.Il primo giudice, mentre accoglieva la domanda ex art. 2901 cod. civ.
artt. 100 cod. proc. civ
– violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 100 cod. proc. civ., 2901 e 2902 cod.
art. 2902 cod. civ
La ricorrente censura tale affermazione, rilevando come il terzo acquirente, assoggettato all’azione esecutiva per effetto dell’accoglimento dell’azione revocatoria, acquisti, nei confronti dell’alienante, ragioni di credito a norma dell’art. 2902 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, sent. 30 novembre 2017, n. 28821
Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
A carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17552-2021proposto da: KORTELCO S.R.L., in persona del l egale r appresentante “ pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti 103, presso lo studio dell’Avvocato Luisa GOBBI, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato EmanuelaPOGGI; -ricorrente - contro MAEL S.P.A., nella qualità di assuntore del c oncordato fallimentare del fallimento Bradi S.p. a . , in persona del l egale rappresentante “ pro tempore ” , elettivamente domiciliata in Roma, via Pasubio 4 , presso lo studio dell’Avvocato Pietro SARROCCO, che la rappresentae difende unitamente all’Avvocato Maria MaddalenaPRETOLANI; -controricorrente - Oggetto REVOCATORIA ORDINARIA Domanda riconvenzionale - Accertamento dell’incremento di valore del bene oggetto dell’atto di disposizione - Interesse ad agire - Insussistenza R.G.N.17552/2021 Cron.

Rep. Ud.16/05/2023 Adunanza camerale nonché contro TOGNI FABIO, TOGNI GIANCARLO, TOGNI PAOLA, TOGNI SARA; -intimati - Avversola sentenza n. 435/2021 del la Corte d’appello di Brescia , depositata il 12/04/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 16/05/2023dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI . FATTI DI CAUSA 1.La società Kortelco S.r.l. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 435/21, del 12 aprile 2021, della Corte d’appello di Brescia, che –accogliendone solo in punto spese di lite il gravame esperito avverso la sentenza n. 2449/17, del 29 settembre 2017, del Tribunale di Bergamo –ha confermato la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., nei confronti della società Mael S.p.a., dei contratti di donazione del 15 luglio 2002, con i quali Giancarlo Togni trasferiva alle figlie Paola e Sara beni immobili di sua proprietà, nonché del contratto del 17 novembre 2005 con cui la predetta Paola Togni alienava, alla società Kortelco, il bene ricevuto in donazione dal padre.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dal Fallimento Bradi (nel cui credito subentrava la società Mael, in forza di concordato fallimentare), il quale esperiva azione revocatoria in relazione a diversi atti di disposizione patrimoniale posti in essere dal suo debitore, Giancarlo Togni. Nel costituirsi in giudizio, la società Kortelco, oltre a resistere all’avversaria domanda, agiva , a propria volta, in via di riconvenzione per l’accertamento dell’incremento di valore dell’immobile che aveva acquistato dalla Togni.Il primo giudice, mentre accoglieva la domanda ex art. 2901 cod. civ. nei limiti dianzi indicati, dichiarava, invece, inammissibile quella della Kortelco, per carenza di interesse concreto e attuale, statuizione confermata dal giudice di appello.

3. Avverso la sentenza della Corte bresciana, in relazione a tale statuizione di inammissibilitàdella domanda riconvenzionale, ha proposto ricorso per cassazione Kortelco, sulla base – come detto –di due motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 100 cod. proc. civ., 2901 e 2902 cod. civ. La ricorrente evidenzia che, sin dalla propria costituzione nel giudizio di primo grado, temendo di essere privata dell’immobile alienatole dalla Togni (nonché ritenendo che l’eventuale restituzione del bene alla garanzia patrimoniale del creditore andasse, comunque, subordinata al preventivo accertamento del suo valore effettivo), ha domandato l’accertamento dell’incremento di valore di cui l’immobile aveva beneficiato per effetto di lavori di ristrutturazione da essa Kortalco eseguiti.

Ciò nonostante, la Corte bresciana, sul presupposto che l’azione revocatoria non ha effetti restitutori del bene oggetto dell’atto dispositivo, ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice di rigettare la domanda di accertamento del valore dell’immobile, difettando un interesse ad agire nel giudizio, in assenza di un credito –se non in via futura ed eventuale – in capo a Kortalco. La ricorrente censura tale affermazione, rilevando come il terzo acquirente, assoggettato all’azione esecutiva per effetto dell’accoglimento dell’azione revocatoria, acquisti, nei confronti dell’alienante, ragioni di credito a norma dell’art. 2902 cod. civ., così potendo, in qualità di possibile soggetto passivo dell’azione esecutiva, proporre azioni di manleva nei confronti dell’alienante già al momento dell’instaurazione della lite per revocatoria ordinaria (richiama, sul punto, Cass.

Sez. 1, sent. 7 novembre 2018, n. 28428, Rv. 651470-01). Rileva, inoltre, l’odierna ricorrente come la decisione impugnata, accogliendo la sola domanda revocatoria, non si sia limitata a “ricostituire” la garanzia patrimoniale in favore della società creditrice di Giancarlo Togni, ma l’ha, addirittura, accresciuta, riconducendo al patrimonio del debitore un immobile che risulta incrementato di valore, così producendo un indebito arricchimento in favoredella creditrice. 3.2. Il secondo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

–violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 512, 615 e 617 cod. proc. civ. La ricorrente censura, sotto altro profilo, l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui l’interesse di essa Kortelco potrebbe venire ad esistenza solo in via futura ed eventuale, ovvero in caso di esercizio dell’azione esecutiva da parte del creditore. Due sono le considerazioni svolte, al riguardo, dalla ricorrente. Per un verso, si rileva come Giancarlo e Paola Togni mai potranno essere parte dell’eventuale procedura esecutiva che la creditrice Mael dovesse promuovere in danno di essa Kortelco, ciò che, pertanto, impedirebbe alla stessa di ottenere, in quella sede, un accertamento dell’incremento di valore del bene.

Per altro verso, si evidenzia che le norme che regolano il processo esecutivo non consentono, in tale sede, di delineare i limiti del patrimonio del debitore esecutato, e ciò in base al disposto dell’art. 2902, comma 2, cod. civ.4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, Mael, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. Sono rimast i solo intimat i Giancarlo, Fabio, Paola e Sara Togni.

6. La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

7. La ricorrente hadepositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Il ricorso va rigettato. 8.1. Il primo motivo non è fondato. 8.1.1. La ricorrente –sul presupposto che il terzo acquirente, il cui acquisto venga fatto oggetto di revocatoria, ha titolo per agire verso il debitore (proprio dante causa) già nel giudizio incardinato ex art. 2901 cod. civ. –reputa di essere legittimat a , in detta sede appunto, anche a far accertare l’incremento di valore recato al bene acquistato, in ragione dell’avvenuta esecuzione di interventi di ristrutturazione.

La sentenza impugnata, per contro, ha ritenuto – data la natura solo futura ed eventuale del credito risarcitorio di Kortelco verso la propria dante causa, Paola Togni –che la proposta azione di accertamento difettasse di interesse. Orbene, benché la questione proposta non sia priva di elementi di suggestione, soprattutto nella prospettiva di una piena valorizzazione del principio di “economia processuale”, inteso come corollario di quello dell’effettività della tutela giurisdizionale e, in special modo, della durata ragionevole del processo (per questa prospettiva, da ultimo, Cass.

Sez. 1, sent. 24 marzo 2022, n. 9633, Rv. 664369-01), si basa, tuttavia, su una dubbia equiparazione. Un conto è, infatti, agire a norma dell’art. 2043 (o dell’art. 1483) cod. civ., altra cosa è esperire un’azione di mero accertamento, giacché nel primo caso si chiede tutela – o meglio, realizzazione – del diritto ad essere tenuti indenni dalle conseguenze di un atto pregiudizievole. Non è, pertanto, un caso se questa Corte abbia affermato il principio secondo cui “l’azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto” (come sarebbe nel caso di specie, perché si chiede di acclararsi solo l’esistenza di un incremento di valore del bene), “ma deve tendere all’accertamento di un diritto che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale”(Cass.

Sez. 1, sent. 30 novembre 2017, n. 28821, Rv. 646190-01). Corretta risulta, dunque, la sentenza impugnata nell’aver ritenuto il richiesto accertamento non sorretto da un interesse concreto e attuale. 8.2. Il secondo motivo è, invece,inammissibile. 8.2.1. Invero, come osserva la controricorrente, le norme delle quali è denunciata la violazione, riferendosi al processo esecutivo, non hanno (ne avrebbero potuto) trovare applicazione nel caso di specie. In ogni caso, a prescindere da ogni altra considerazione, il motivo difetta di specificità, donde la sua inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.Difatti, “l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura”, non solo “di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione”, ma anche “di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass.

Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01).

9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.

10. A carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso , condannando la società Kortelco S.r.l. a rifondere, alla società Mael S.p.a , le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto p