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Ordinanza — n. 30433/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to procedural defects in filing and incidental counter-appeal timeliness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30433/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the main appeal inadmissible and the incidental counter-appeal ineffective due to procedural violations. The appellant failed to submit required documents within twenty days of the deadline, while the incidental appeal was filed well beyond the thirty-day notification period. The court ruled that the main appeal could not be heard and the incidental appeal lost its legal effect because the underlying premise for its admissibility had vanished.

Regesto Legislator

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Art. 334 c.p.c.; Art. 327 c.p.c.: The main appeal is inadmissible if filed after the statutory deadline for document integration, and the incidental appeal is ineffective if proposed after the thirty-day notification period, as the legal basis for its admissibility ceases to exist.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural deadline incidental counter-appeal document integration notification period legal effect loss Cassation procedure recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 334, comma 2, c.p.c.
Sul punto, deve chiarirsi che tanto consegue non già in forza dell’art. 334, comma 2, c.p.c. (come modificato dall’art.
Art. 327 c.p.c.
3.1 – Il ricorso incidentale, conseguentemente, è inefficace , perché tardivamente proposto (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 17.9.2020, mentre l’atto è stato notificato il 26.4.2021, e dunque ben oltre il termine lungo, ex art. 327 c.p.c.).
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale , d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,
art. 596 c.p
L’opponente eccepì l’illegittima inclusione nel piano di riparto dei creditori che erano intervenuti tardivamente, ovvero, successivamente all’udienza di approvazione del progetto di distribuzione, ex art. 596 c.p.c.Si costituì Italfondiario s.p.a.
art. 96 c.p
art. 96 c.p.c.Il Tribunale di Roma, con sentenza n.
art. 618 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE RICORSO PRINCIPALE 1.1 - Con l’unico motivo di ricorso Alfredo Della Ragione denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 618 c.p.c.
art. 617 c.p
del progetto di distribuzione relativo ai creditori più che tardivi, come pure esso ha accertato; aggiunge inoltre il ricorrente che la chiusura del procedimento esecutivo non è ostativa alla prosecuzione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.
art. 327 c.p
3.1 – Il ricorso incidentale, conseguentemente, è inefficace , perché tardivamente proposto (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 17.9.2020, mentre l’atto è stato notificato il 26.4.2021, e dunque ben oltre il termine lungo, ex art. 327 c.p.c.).

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13094/2012
Ne discende, dunque, l’improcedibilità del ricorso proposto da Alfredo Della Ragione (si vedano, ex multis, Cass. n. 13094/2012; Cass.
Cass. n. 26141/2013
13094/2012; Cass. n. 26141/2013; Cass.
Cass. n. 9097/2019
26141/2013; Cass. n. 9097/2019; Cass.
Cass. n. 24834/2022
9097/2019; Cass. n. 24834/2022 ) , restando irrilevante il tardivo deposito della relativa documentazione (Cass.
Cass. n. 15308/2020
24834/2022 ) , restando irrilevante il tardivo deposito della relativa documentazione (Cass. n. 15308/2020).
Cass. n. 19188/2018
Cass. n. 14497/2020
Cass. 1343/2019
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 8156/2021R.G. proposto da: DELLA RAGIONE ALFREDO, domiciliato in Roma , Piazza C avour , presso la cancelleria della Corte di cassazione , rappresenta t o e dife s o dall’avv. Francesco P. Luiso, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro ITALFONDIARIO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratore speciale di SPV IEFFE DUE s.r.l. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Lilio n. 95, presso lo studio dell’avv. Teodoro Carsillo, che la rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale – e contro MUZIO GIUSEPPE, VINOTTI MARIO, VINOTTI ROBERTO, CONDOMINIO VIA VINCENZO TIBERIO 24 N. 8156/21R.G. -intimati - avverso la sentenza n. 12550/2020 del Tribunale di Roma , depositata in data 17.9.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 13.9.2023dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija .

FATTI DI CAUSA Alfredo Della Ragione propose opposizione ex art. 618, comma 2,c.p.c., avverso l’ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione, con cui il giudice dell’esecuzione, dichiarandolo esecutivo, aveva autorizzato l’emissione dei mandati di pagamento a favore dei creditori Italfondiario s.p.a., Giuseppe Muzio, Condominio di Via Vincenzo Tiberio n. 24 in Roma, nonché Roberto e Mario Vinotti. L’opponente eccepì l’illegittima inclusione nel piano di riparto dei creditori che erano intervenuti tardivamente, ovvero, successivamente all’udienza di approvazione del progetto di distribuzione, ex art. 596 c.p.c.Si costituì Italfondiario s.p.a. quale mandataria di Spv Ieffe Due s.r.l., che chiese il rigetto dell’opposizione e la condanna di controparte ex. art. 96 c.p.c.Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12550/2020, rilevò l’illegittimità del progetto di distribuzione, stante la tardività degli interventi svolti dai creditori dopo l’udienza fissata ex art. 596 c.p.c., da considerare pertanto inammissibili.

Tuttavia, il Tribunale capitolino dichiarò cessata la materia del contendere, in quanto – sul rilievo che, dopo l’approvazione del progetto di distribuzione, erano stati emessi i mandati di pagamento e i creditori avevano riscosso le somme – l’eventuale accoglimento dell’opposizione proposta dal Della Ragione N. 8156/21R.G. non avrebbe potuto condurre all’annullamento dell’atto impugnato, risultando impossibile “ripristinare lo status quo ante, non risultando all’uopo previsti strumenti processuali a disposizione del GE” (così, testualmente, la sentenza impugnata).

Avverso tale sentenza, Alfredo Della Ragione ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria. Italfondiario s.p.a n.q. ha resistito con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale, fondato su due motivi. Giuseppe Muzio, Mario e Roberto Vinotti, nonché il Condominio di Via Vincenzo Tiberio n. 24 in Roma, non hanno svolto difese. Con ordinanza interlocutoria n. 10756 del 21.4.2023, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti evocati nel giudizio di merito.

Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE RICORSO PRINCIPALE 1.1 - Con l’unico motivo di ricorso Alfredo Della Ragione denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 618 c.p.c. Il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare cessata la materia del contendere a causa dell’avvenuta esecuzione dei pagamenti e del conseguente soddisfacimento dei creditori, a nulla rilevando la avvenuta chiusura del processo esecutivo.

Invero, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere nel merito l’opposizione e dichiarare nullo il provvedimento di approvazione N. 8156/21R.G. del progetto di distribuzione relativo ai creditori più che tardivi, come pure esso ha accertato; aggiunge inoltre il ricorrente che la chiusura del procedimento esecutivo non è ostativa alla prosecuzione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. tempestivamente proposta avverso un atto esecutivo precedente, giacché in caso di accoglimento della stessa opposizione l’esecuzione riprende dal punto in cui si inserisce l’atto annullato.

RICORSO INCIDENTALE 1.2 -Con il primo motivo di ricorso incidentale, Italfondiario s.p.a. n.q. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 163-bis, 165, 512 e 618 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La società contesta la validità del giudizio di merito, rilevando che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità del giudizio, ovvero, cancellare la causa dal ruolo; infatti, la causa sul merito dell’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 618 c.p.c., era stata iscritta a ruolo tardivamente, in data 18.1.2018, e dunque otto giorni dopo la notifica dell’atto di citazione (avvenuta il 10.1.2018). 1.3 - Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 95, 565, 596, 617 c.p.c., art.2770 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La società si duole dell’errore in cui è incorso il Tribunale, che non avrebbe considerato la natura dei crediti richiesti a seguito dell’udienza di distribuzione. Afferma la ricorrente incidentale che tali crediti erano assistiti da privilegio in quanto relativi a spese ad opposizioni interposte. N. 8156/21R.G. Sostanzialmente, assume che i crediti sono sorti in un momento successivo all’udienza di distribuzione e che quindi non potevano essere richiesti in quella sede. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto soddisfare anche detti crediti. 2.1 –Il ricorso principale è improcedibile, per violazione dell’art. 371 - bisc.p.c.

Invero, con ordinanza n. 10756 del 21.4.2023 , questa Corte aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri soggetti evocati nel giudizio di merito, ai quali il Della Ragione non aveva notificato il ricorso, assegnando per l’adempimento termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione (avvenuta lo stesso 21.4.2023). Il Della Ragione a tanto ha provveduto, avendo tempestivamente notificato l’atto di integrazione del contraddittorio ai litisconsorti pretermessi. Tuttavia, l’atto, e la relativa documentazione, sono stati depositati nel fascicolo soltanto in data 31.8.2023, e dunque ben oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato per la stessa integrazione (il termine per il deposito , dunque, scadeva il 22.5.2023, posto che il 21 cadeva di domenica).

Ne discende, dunque, l’improcedibilità del ricorso proposto da Alfredo Della Ragione (si vedano, ex multis, Cass. n. 13094/2012; Cass. n. 26141/2013; Cass. n. 9097/2019; Cass. n. 24834/2022 ) , restando irrilevante il tardivo deposito della relativa documentazione (Cass. n. 15308/2020). N. 8156/21R.G. 3.1 – Il ricorso incidentale, conseguentemente, è inefficace , perché tardivamente proposto (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 17.9.2020, mentre l’atto è stato notificato il 26.4.2021, e dunque ben oltre il termine lungo, ex art. 327 c.p.c.).

Sul punto, deve chiarirsi che tanto consegue non già in forza dell’art. 334, comma 2, c.p.c. (come modificato dall’art. 3, comma 25, lett. b, del d.lgs. n. 149/2022, entrato in vigore il 30.6.2023 e direttamente applicabile ai giudizi instaurati a partire da tale data), né in virtù di applicazione analogicadella relativa disposizione (che, nel testo vigente ratione temporis, commina l’inefficacia dell’impugnazione incidentale nel solo caso di inammissibilità dell’impugnazione principale, non anche della sua improcedibilità), “bensì in base ad un'interpretazione logico- sistematica dell'ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un'impugnazione (tra l'altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità” (Cass. n. 19188/2018;

Cass. n. 14497/2020). 4.1 –In definitiva, il ricorso principale è improcedibile, mentre quello incidentale è inefficace. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti con la sola Italfondiario s.p.a. n.q.; nulla va disposto nei confronti degli altri intimati, che non hanno svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso principale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art.13, comma N. 8156/21R.G. 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).Non altrettanto può dirsi quanto all’impugnazione incidentale,giacché il pagamento del “doppio contributo” presuppone il rigetto dell’impugnazione, perché infondata, ovvero la sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità (v.

Cass. 1343/2019). P.Q. M. la Corte dichiara il ricorso principale improcedibilee il ricorso incidentale inefficace.Condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali, in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale , d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,