Cassation court dismisses appeal against appellate court decision on guarantor liability due to creditor's breach of information duty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by GE.IM.PA. s.r.l. against the appellate court's decision regarding a guarantee dispute. The lower court found the creditor liable for failing to inform the guarantor when the debt threshold was exceeded, despite the guarantor's spouse being the company's legal representative. The supreme court upheld this finding, ruling that the contractual obligation to notify was strictly observed only after the default became irreversible, thereby justifying the revocation of the injunction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 n. 4 c.p.c.; Artt. 1175, 1375, 1460, 2727, 2729, 1956, 2697 c.c.: The court dismissed the appeal because the creditor fulfilled the contractual duty to inform the guarantor only after the debtor's default became conclusive and irreversible, satisfying the condition for releasing the guarantor from liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30183/2020 R.G. proposto da GE.IM.PA. s.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentato e difes o dagli Avvocati Franco Toffoletto e Raffaele De Luca Tamajo, Paolo Iasiello e Federica Paternò, giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilioeletto, presso lo studio di quest’ultima, in Roma, via della Conciliazione n. 10; –ricorrente – Contro Enrica Andreina PERSICO, rappresentat a e difes a dagli Avvocati Sergio Formento e Vincenzo Scorsone , coma da procura speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del second o , via delleFornaci n. 43;
–controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Genovan. 838/2020 pubblicata l’11 settembre2020; C.C. 15 giugno 2023 r.g.n. 30183/2020 Pres. L.A.Scarano Est. I. Ambrosi udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi; Considerato che La società GE.IM.PA. s.r.l. richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Genova il decreto ingiuntivo nei confronti d ella sig. Eugenia Russo, quale fideiussore della società conduttrice Promo Commercial Service s.r.l. per il pagamento dei canoni di locazione fino alla concorrenza di euro 60.000,00; intervenuto, nelle more, il decesso della debitrice Russo, l a figlia, Enrica Andreina PERSICO, in qualità di erede, proponeva opposizione avverso il decreto monitorio; il Tribunale di Genova accoglieva l’opposizione e revocava il decreto, dichiarando l’estinzione dell’ipoteca, rilevando l’inadempimento della creditrice all’obbligazione di informare il fideiussore del super amento della soglia pattuitada parte della società debit rice principale fallit a ; avverso la decisione di prime cure proponeva appello GE.IM.PA. s.r.l., che veniva respinto dalla Corte d’Appello di Genova; avverso la decisione della Corte d’appello la società GE.IM.PA. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi; ha resistito con controricorso Enrica Andreina PERSICO; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria;
Ritenuto che con il ricorso, la societàricorrente lamenta: con il primo motivo, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.; in particolare, denuncia la carenza e il difetto della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto con riferimento ai primi due motivid’appello e l’ omesso esame del terzo motivo d’appello e dell’istanza di ammissione di prove orali e di CTU; con il secondomotivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1460,comma 2 , 2727, 2729 c.c. nonché art. 1956 in connessione con C.C. 15 giugno 2023 r.g.n. 30183/2020 Pres.
L.A.Scarano Est. I. Ambrosi l’art. 2697 c.c.ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto l’onere di informativa gravante sullo stato dei pagamenti del debitore garantito, deve ritenersi comunque osservato qualora sussista – come nel caso di specie - una comunione di interessi o per una situazione di contiguità tra garante e debitore; con il terzo motivo, la nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., l’omessa pronunciae l’error in procedendo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; in particolare, lamenta l’omessa pronuncia sul terzo motivo di appello in base al quale, anche ritenuta intempestiva l’informativa alla garante, a ciò non può corrispondere la totale estinzione dell’obbligo di garanzia, ma la sola sua riduzione parziale; con il quarto motivo, la n ullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.; con il quintomotivo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. in combinato disposto con l’art. 1375 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. e sostiene che,anche se dovesse ritenersi non soddisfatto l’onere di informativa al garante circa la situazione debitoria, in applicazione dell’art. 1460 c.c. (segnatamente del comma 2) non potrebbe pronunciarsi l’estinzione totale dell’obbligo di garanzia, ma al più la sua riduzione; i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per il nesso di relativa connessione vertendo tutti nella sostanza sulla questione dell’inadempimento all’obbligo di informativa previsto nel contratto di fideiussione, sonoin parte inammissibili e in parte infondati; ad onta della loroformale intestazione, con essi la ricorrente invero non denuncia errori di diritto, ma inammissibilmente prospetta la rivalutazione delle circostanze fattuali al fine di suscitare un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte territorialeinvero precluso alla Corte di legittimità;
C.C. 15 giugno 2023 r.g.n. 30183/2020 Pres. L.A.Scarano Est. I. Ambrosi non sussiste d’altro canto carenza nella motivazione della sentenza impugnatadeponente per la relativa nullità a norma dell’art. 132, 4° comma , c.p.c.; giova rammentare che, come questa Corte ha già avuto più volte modo di porre in rilievo, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativ o seguito.
Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia -configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (Cass. Sez. 2, 25/06/2020 n.12652); nella sentenza d’appello, al paragrafo “sui motivi di appello principale e incidentale”, risulta invero dato conto delle seguenti circostanze pacifiche e non contestate: -che le parti si accordarono in data 29 novembre 2011 per il rilascio di una fideiussione personale da parte della Russo, moglie del rappresentante legale della società conduttrice,con iscrizione di ipoteca su un immobile di proprietà della garante;- che al momento della stipula la società conduttrice non aveva provveduto al pagamento del canone del mese di settembre 2011; - che a partire dal mese di luglio 2012 la conduttrice interrompeva i pagamenti ma assicurava la proprietà dell’imminenza del saldo tramite Sara Torielli, nipote della Russo , e figlia della Persico , attuale controricorrente; -che la proprietà inviava let tera alla condut trice in data 12 ottobre 2012 e al fideiussore Russo in data15 ottobre 2012; (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
C.C. 15 giugno 2023 r.g.n. 30183/2020 Pres. L.A.Scarano Est. I. Ambrosi la Corte territoriale ha poi ripercorso e ritenuto infondate le questioni formulate dall’allora appellante incidentale, odierna controricorrente, in ordine all’annullamento del contratto e sulla decadenza ex art.1957 c.c. e ha, viceversa, ritenuto fondata quella in tema di inadempimento ex art. 1460 c.c. affermando che,nel caso di specie, il creditore aveva violato l’obbligazione di informazione espressamente prevista nel contratto al superamento della soglia di Euro 10.000,00, avendo provveduto a dare avviso dell’inadempimento della locatrice « solo quando questo era del tutto conclamato e irreversibile»; al riguardo, il Giudice d’appello ha spiegato, per un verso, come tale inadempimento doveva ritenersi grave in quanto il fideiussore non era stato posto in grado di evitare le conseguenze dell’altrui inadempimento, tenuto conto della importante garanzia reale prestata (ipoteca sull’immobile destinato ad abitazione); per altro verso, che il rapporto di coniugio tra il fideiussore e il rappresentante legale della società debitrice, non consentisse di superare la previsione contrattuale concernente l’obbligo di avviso al superamento della soglia di debito prefissata, previsione liberamente accettata dalla creditrice, la quale partecipò alla formulazione dell’accordo ritenenendolo soddisfacente (pagg. 6 e 7 della motivazione della sentenza impugnata); all’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso;
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in fvore della controricorrente, seguono la soccombenza. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.800,00 , di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da C.C. 15 giugno 2023 r.g.n. 30183/2020 Pres.
L.A.Scarano Est. I. Ambrosi parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (