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Ordinanza — n. 30288/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court rejects flood damage claim against water utility, ruling exceptional rain not proven and insurance policy expired. (16 words)

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30288/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeal by Aca Spa against the lower court's judgment rejecting a flood damage claim. The plaintiff alleged negligence in sewage infrastructure caused by exceptional rain, while the defendant argued the weather was an unforeseeable force majeure event. The court held that the defendant failed to prove the rainfall was objectively unpredictable and that the insurance policy covering the incident had not yet commenced.

Regesto Legislator

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Art. 2051 c.c.; Art. 1328 c.c.: The burden of proof regarding exceptional rainfall lies with the defendant; if the event occurred in similar periods previously, it cannot be classified as unforeseeable force majeure, and insurance coverage depends strictly on the policy's effective date relative to the damage event.

Parole chiave

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force majeure rainfall burden of proof negligence insurance policy commencement flood damage liability unforeseeable event standard responsabilità per danni da acqua inquinamento accidentale indennità per intemperie

Disposizioni normative citate

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Art. 2051 c.c.
2482/2018) che “Le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cd.
Art. 1328 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza ai sensi dell’art.
Art. 702 bis c.p.c.
Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 702 bis c.p.c. e dell’art.
Art. 167 cod. proc. civ.
e dell’art. 167 cod. proc. civ., ai sensi dell’art.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.
art. 2051 c.c
2482/2018) che “Le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cd.
art. 2051 cod. civ
Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ., ai sensi dell’art.
art. 702 bis c.p
Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 702 bis c.p.c.
art. 167 cod. proc. civ
e dell’art. 167 cod. proc. civ., ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
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Testo completo

ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20996/2020 proposto da: Aca Spa, in house providing, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Della Rocca Sergio; -ricorrente - contro Comune d i Pescara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Massignani Alberto; -controricorrente - Aig Europe Sa (già Aig Europe Limited) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Chiulli Adriano; -controricorrente - Di Cinzio Vincenzo Silvio, rappresentato e difeso dall’avvocato Albore Mascia Luigi; -controricorrente – nonché contro Unipol Sai Assicurazioni Spa; -intimata - avverso la sentenza n. 598/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 22/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti;

FATTI DI CAUSA 1.Vincenzo Silvio Di Cinzio conveniva in giudizio l’A.C.A. s.p.a. al fine di ottenere la condanna, ex art. 2051 c.c., della medesima, quale concessionaria del servizio pubblico di fognatura e di depurazione delle acque reflue del Comune di Pescara, al risarcimento dei danni materiali subiti dal proprio immobile sito in Pescara in occasione dell’allagamento verificatosi il 15 ed il 16 novembre 2008, danni che quantificava in € 30.147,25. A fondamento della propria domanda deduceva che l’allagamento dell’immobile era stato causato da acque nere e meteoriche provenienti dalla adiacente strada comunale ed era dovuto alla incapacità della rete fognaria comunale di supportare e smaltire la pioggia caduta nell’occasione.

Si costituiva A.C.A. s.p.a. eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di essere concessionaria del servizio di gestione delle acque reflue, ma non anche di quello di smaltimento delle acque meteoriche, rimasto invece affidato al Comune di Pescara; chiedeva comunque di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice. A seguito di chiamata in causa da parte dell’attore, si costituiva il Comune di Pescara, asserendo viceversa che anche il servizio di smaltimento delle acque piovane era stato attribuito alla convenuta A.C.A. s.p.a., con i relativi obblighi di custodia e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

A seguito di chiamata in causa da parte della convenuta A.C.A. si costituivano: la A.I.G. Europe Limited, quale assicuratrice della responsabilità civile dell’A.C.A. s.p.a., che eccepiva, da una parte, la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche e , dall’altro, l’inoperatività della polizza; la UnipolSai Ass.ni s.p.a., che chiedeva il rigetto delle domande avanzate nei confronti del proprio assicurato. Sia la convenuta A.C.A. s.p.a. che le compagnie, da questa chiamate in causa, eccepivano comunque l’eccezionalità delle abbondanti piogge da cui il Di Cinzio faceva derivare il danno lamentato.

Il Tribunale di Pescara con sentenza n. 1553/2014: in via preliminare rigettava la preliminare eccezione di competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche; nel merito:

a) riteneva fondata la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità civile esclusiva dell’A.C.A. s.p.a. e, pertanto, condannava quest’ultima al pagamento in favore del Di Cinzio della somma di € 25.807,23, oltre interessi corrispettivi al tasso legale dalla data della sentenza fino al saldo;

b) in accoglimento della domanda articolata dalla convenuta, condannava la UnipolSai Ass.ni s.p.a. a manlevare l’A.C.A. s.p.a., al netto della franchigia di € 10.000,00, di quanto questa avrebbe corrisposto al Di Cinzio in forza della predetta condanna;

c) condannava l’A.C.A. s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore dell’attore, della A.I.G. Europe Limited (con parziale compensazione) e del Comune di Pescara, mentre compensava le spese processuali nei rapporti tra A.C.A. s.p.a. e UnipolSai Ass.ni S.p.a.. 2.Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la A.C.A. s.p.a. deducendo che:

a) lo smaltimento delle acque meteoriche non competeva alla A.C.A. s.p.a., nella sua qualità di ente gestore del servizio idrico integrato (servizio che, come stabilito dall’art. 141, comma 2, del d. lgs n.152/2006, non prevedeva la gestione delle predette acque);

b) le attività di manutenzione straordinaria venivano comunque definite dall’Ente d’Ambito nel programma degli interventi, residuando all’ente gestore (che non poteva agire autonomamente) la mera esecuzione delle stesse;

c) l’A.C.A. s.p.a. non aveva la proprietà della rete e le cause degli allagamenti apparivano strutturali;

d) le piogge del 15 e del 16 novembre 2008 erano state ritenute dal c.t.u. eccezionali per entità rispetto ai valori normalmente riscontrati (e della valutazione del consulente, si sarebbe comunque dovuto tenere conto non essendo mai stata revocata l’ordinanza ammissiva dei relativi quesiti);

e) non poteva escludersi l’operatività della copertura assicurativa prestata dall’ A.I.G. Europe Limited con decorrenza 28.09.2009, avendo l’attore collocato gli eventi di danno, non solo, nel novembre 2008, ma anche nei giorni 04.08.2009, 14.09.2009, 03.10.2009 e 02.06.2010 (la circoscrizione dell’evento dannoso alle sole date del 15 e 16 novembre 2008 era infatti avvenuta solo dopo l’atto introduttivo, nel corso dell’attività istruttoria, e l’A.C.A. aveva dovuto comunque prendere posizione nell’immediato, chiamando necessariamente in causa la Compagnia);

f) le spese di lite dovevano essere imputate al Comune, unico responsabile dei danni arrecati al Di Cinzio. Si costituiva in appello la UnipolSai Ass.ni s.p.a., che, in via preliminare, rilevava di avere già provveduto a versare la somma di € 15.807,23 al Di Cinzio come statuito in via provvisoria dalla sentenza appellata; e nel merito si associava a tutte le richieste dell’appellante A.C.A. s.p.a. chiedendo la riforma della sentenza impugnata, sia, per la non rilevata carenza di legittimazione passiva dell’A.C.A., sia, per la non rilevata eccezionalità dell’evento dannoso.

Censurava la quantificazione dei danni, effettuata in carenza di una prova certa del danno patrimoniale subito. Si costituivano altresì: - Vincenzo Silvio Di Cinzio, contestando gli avversi assunti ed invocando il rigetto dell’appello con la conferma della sentenza impugnata; - la A.I.G. Europe Limited, contestando il motivo di appello riguardante l’asserita operatività della polizza, ritenuta viceversa, e correttamente, non operante dal Primo Giudice avendo decorrenza successiva alla data del sinistro occorso;- il Comune di Pescara, che, nel rilevare la propria carenza di legittimazione passiva, richiamava la convenzione del 30.06.2003 tra l’Ente d’Ambito (ATO) Pescarese (comprendente anche il Comune di Pescara) e l’A.C.A. s.p.a., nonché tutta la normativa di riferimento aderente alle conclusioni raggiunte dal tribunale; ed osservava che, anche una eventuale inadeguatezza della rete fognaria a suo tempo realizzata dal Comune di Pescara, non avrebbe comunque fatto venir meno la responsabilità dell’A.C.A. s.p.a., in qualità di custode della predetta rete.

La Corte d’appello di L’Aquila con sentenza n. 598/2020, rigettando l’appello, confermava integralmente la sentenza del giudice di primo grado, condannando l’A.C.A. alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle controparti (Vincenzo Silvio Di Cinzio, UnipolSai e A.I.G. Europe Limited, Comune di Pescara). 3.L’A.C.A. s.p.a. in house providingha proposto ricorso avverso la sentenza della corte territoriale, articolando tre motivi. Hanno resistito con controricorso: al primo motivo, il Comune di Pescara; al secondo motivo, Vincenzo Silvio Di Cinzio; al terzo motivo, la compagnia AIG Europe s.a.

In vista dell’odierna udienza, hanno presentato memoria: la società ricorrente, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso; il Comune di Pescara, che, a sostegno del rigetto del primo motivo di ricorso,ha richiamato Cass. n. 31293/2022. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La società A.C.A. s.p.a. in house providing articola in ricorso tre motivi. 2.Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 141, 142, 143, 149 e 154 D.

Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ. nella parte in cui (p.

7) la corte territoriale ha affermato che:“Nella veste di gestore, l’A.C.A. era diventato quindi il custode esclusivo dei predetti manufatti, garante della loro efficienza e funzionalità, controllore permanente del loro stato, soggetto tenuto in esclusiva a curarne la manutenzione, anche straordinaria, ivi compresa la realizzazione di adeguamenti, nuove opere e migliorie, ancorché non previsti, necessari agarantirne la funzionalità”. Rileva che da tali affermazioni discenderebbe, secondo la Corte territoriale, la sua responsabilità esclusiva nella causazione degli eventi di danno lamentati dal Di Cinzio; ma che in realtà il dettato normativo, disciplinante il servizio idrico integrato, non conduce a tale conclusione.

Il motivo è infondato. Secondo la società ricorrente, il vigente quadro normativo consente di sostenere che le infrastrutture idriche sono di proprietà degli enti locali, i quali, per il tramitedell’ente di governo dell ’ ambito, predispongono il Piano d’Ambito, costituito, tra gli altri, dal programma degli interventi.Con la conseguenza che soltanto gli Enti Locali, per il tramite dell’Ente d’Ambito, avrebbero potuto elaborare il programma di interventi, di cui all’art. 149 D. Lgs. b. 152/2006, mediante il quale individuare i lavori di straordinaria manutenzione e/o di rifacimento integrale della rete fognaria in questione, alfine di risolvere le conseguenze delle forti piogge.

Senonché entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che la responsabilità per i danni occorsi al Di Cinzio andava imputata in via esclusiva, quale custode della rete fognaria comunale in forza di una convenzione intercorsa, in data 30.06.2003, tra l’Ente d’Ambito Pescarese (A.T.O.), di cui faceva parte il Comune di Pescara, e l’A.C.A. s.p.a. avente ad oggetto l’”Affidamento del Servizio Idrico Integrato”. In particolare, la corte territoriale: ha rilevato (p. 7 e p.

8) che, in forza della citata convenzione, era stata affidata alla società A.C.A. “la gestione esclusiva della rete fognaria comunale, dei manufatti relativi alla raccolta, al collettamento fognario e alla depurazione delle acque reflue, sia nere che miste”; ha osservato che ACA, quale gestore del servizio idrico integrato, “è tenuto alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria così come previsti nel piano degli interventi ed ad ogni altro intervento imprevisto …”; ha aggiunto che “l’eventuale concorso di altri soggetti (nello specifico ATO) nella colpevole perdurante omissione di interventi necessari … non può rilevare in questa sede, trattandosi comunque di responsabilità solidale nei confronti del danneggiato con possibilità per la parte che invoca la corresponsabilità di agire in rivalsa nei confronti dell’altro soggetto coinvolto eventualmente nella causazione del danno”.

In definitiva, entrambi i giudici di merito hanno affermato la responsabilità di ACA (ed escluso quella del Comune) sulla base del dato di fatto che gli impianti, all’epoca dei fatti, erano nella esclusiva disponibilità della stessa: e tale dato di fatto è rimasto sostanzialmente incontestato,o comunque non utilmente contestato. Basti sul punto ribadire il pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità per il quale, ai fini della responsabilità per danni da cose in custodia, occorre avere riferimento alla concreta disponibilità materiale di queste ed anche solo in ipotesi di concorso nella disponibilità:

è necessario e sufficiente un rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, rapporto che postula l’effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere-dovere di intervento (Cass. n. 16422/2011. In precedenza: Cass. n. 16231/2005; Cass. n. 2422/2004. Più di recente, v. Cass. n. 21788/2015. Sulla necessità di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di dominare i rischi della res, v. Cass. n. 26086/2005: «deve pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta»).E tanto a prescindere dalla considerazione che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, avuto riguardo al dettato normativo (d. lgs. n. 152/2006, recante norme in materia ambientale, artt. 74 comma 1 lettera i e lettera d, nonché art. 141 secondo comma), nel concetto di servizio idrico integrato rientra anche il servizio di fognatura di acque reflue contenenti anche acque meteoriche.

3. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, rigettando il secondo motivo di appello, non ha ritenuto sussistente il caso fortuito, che, ai sensi dell ’ art. 2051 cod. civ., consente di escludere la responsabilità da cose in custodia. Si duole che la corte territoriale:

a) non ha condiviso le risultanze del c.t.u. sull’eccezionalità dell’evento, sull’errato presupposto che lo stesso non avesse preso a riferimento le precipitazioni piovose giornaliere dell’anno 2008;

b) non ha ritenuto la sussistenza del caso fortuito, nonostante che lo stesso c.t.u. aveva affermato lanatura eccezionale dell’evento, circostanza questa che, a sua volta, avrebbe dovuto condurre a ritenere l’interruzione del nesso causale, con conseguente esclusione di ogni sua responsabilità;

c) ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria esclusivamente sugli eventi di pioggia del 15 e del 16 novembre 2008, mentre in motivazione è dato leggere che l’eccezionalità dell’evento del 15 novembre 2008 è stata esclusa anche avuto riguardo al fatto che l ’ immobile del Di Cinzio avrebbe subitoallagamenti nelle date del 4.8.2009, 14.9.2009, 3.10.2009 e 2.6.2010 (tali eventi non avrebbero dovuto formare oggetto di disamina, atteso che su di essi non era stata fondata la domanda risarcitoria);

d) ha espresso una motivazione identica a quella della sentenza di prime cure, esimendosi, così, dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche e di effettuare la revisio prioris instantiaerichiesta con l’appello.Il motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di precisare (cfr., ad es., Cass.n. 2482/2018) che “Le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico”.

Dando applicazione al suddetto principio, il giudice di primo grado ha affermato (con valutazione condivisa dalla corte di merito) che l’eccezionalità della precipitazione non poteva essere il fattore causale dell’evento dannoso, perché gli allagamenti si erano verificati anche successivamente, in altri periodi, e non era stata provato neanche per questi il carattere di eccezionalità. Come rilevato dal c.t.u., le cause dell’allagamento erano pertanto identificabili nella inidoneità della rete fognaria comunale sita in Via Chiappino a smaltire piogge di una certa intensità, in ragione della inadeguatezza della sua conformazione e di quella planoaltimetrica della citata Via.

In altri termini ed in sintesi, facendo buon governo del principio di diritto sopra richiamato, la corte territoriale ha escluso la sussistenza del caso fortuito, in quanto ACA non ha provato che le precipitazioni del 15 e del 16 novembre 2008 erano state così intense, in base a dati obiettivi e controllabili, da potersi qualificare come obiettivamente imprevedibili.

4. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 702 bis c.p.c. e dell’art. 167 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, rigettando il terzo motivo dell’atto di appello, ha ritenuto che nel caso in esame non fosse operativa la copertura assicurativa prestata da AIG EuropeLimited con decorrenza dal 28.9.2009. Rileva di aver provveduto in primo grado alla chiamata in causa di detta assicuratrice, in ragione del tenore letterale del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dal Di Cinzio.

Il motivo è inammissibile. La corte territoriale ha escluso l’operatività della copertura assicurativa prestata dalla AIG Europe Limited con decorrenza dal 28 settembre 2009, in quanto l’allagamento causativo dei danni, lamentati dal Di Cinzio sull’immobile di sua proprietà, si riferivasenza dubbio alle precipitazioni del 15 e del 16 novembre 2008, quando ancora non era stata stipulata la polizza: ciò che integra una valutazione in fatto del materiale istruttorio,così qui insindacabile.

3. Al rigetto del ricorso c onsegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti resistent i , nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudiziodi legittimità, spese che liquida: quanto al Comune di Pescara, in euro 3.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; quanto a ciascuna delle altre parti resistenti, in euro 2.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.