Cassation appeal dismissed due to withdrawal following a settlement agreement between the parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellants formally withdrew their request on July 6, 2023, citing a reached settlement agreement. Although the withdrawal was not immediately communicated to the opposing counsel, the court recognized the parties' intent to resolve the dispute via compensation for litigation costs. Consequently, the appellants were ordered to bear the litigation expenses, but the withdrawal prevented the standard fine for non-compliance with the unified contribution system.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 384, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: A cassation appeal declared extinct due to withdrawal by the appellant, even if not formally communicated to the opposing party, results in the appellant bearing the costs without the additional unified contribution penalty applicable to rejected appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7789/2022 R.G. proposto da: Boscolo Pantalin Riccardo e Teso Caterina, rappresentat i e difes i dagli avvocati GARATTI ANDREA (GRTNDR75D04L407C) e RANIERI MASSIMO -ricorrenti- contro Algos S.r.l. procuratore di Nostos SPV S.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA , V ia ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato GUZZO ARCANGELO (GZZRNG63P28C352L), rappresentata e difes a dagli avvocati COLUCCI CATERINA (CLCCRN75S68L736T), RUBERTO GIOVANNI (RBRGNN72A03C388P) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di VENEZIA n. 10/2022depositata il 10/01/2022 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2023 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. ESTINZIONE PER RINUNCIA. R.G. 7789/2022 Cron. Rep. C.C. 22/9/2023 C.C. 14/4/2022 FATTI DI CAUSAe RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che Caterina Teso e Riccardo Boscolo Pantalin hanno proposto ricorso per cassazione, con atto unico affidato a tre motivi, nei confronti della Algos s.r.l., quale mandataria della Nostos SPV s.r.l., e della Banca di credito cooperativo pordenonese e monsile, avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 10 gennaio 2022; che la Algos s.r.l. quale mandataria della Nostos SPV s.r.l. e la Banca di credito cooperativo pordenonese e monsile hanno resistito con un unico controricorso;
Consideratoche, con atto del 6 luglio 2023, i difensori dei ricorrenti, asserendo di essere titolari di procura speciale che li abilita anche alla rinuncia, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo stato raggiunto tra le parti un accordo transattivo, con richiesta di compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione; che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto; che, non risultando l’atto di rinuncia comunicato né accettato dal difensore di controparte, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dei rinuncianti; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti al pagamento , in solido, delle relative spese, liquidate in complessivi euro 4.200, di cui euro 200,00 per spese, oltrea spese generali e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera