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Ordinanza — n. 30274/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for noise damages due to lack of proof and inadmissible procedural misconduct claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30274/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by Antonio Rosa and Donatella Alvino against the Second Instance Court's decision denying their claims for noise-related property damage and procedural misconduct. The appellants argued that the lower court erred in admitting the respondent's appeal grounds and failed to recognize aggravated procedural liability, but the Court found these arguments unfounded. The decision rests on the principle that specific appeal grounds must be clearly formulated and that determining aggravated liability for judicial behavior is a matter of merit reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 342, nn. 1 e 2 c.p.; Art. 96 c.p.c.: Appeal grounds must be specific and clearly formulated to define the scope of review, and the assessment of aggravated liability for judicial conduct belongs to the judge of merit and is not subject to cassation review if adequately motivated.

Parole chiave

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specificity of appeal grounds procedural misconduct liability noise nuisance damages judicial merit review inadmissible appeal difesa contro le pratiche commerciali illecite censura dell'apprezzamento delle prove risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 342, nn. 1 e 2 c.p.
Art. 112 c.p.
Art. 360 n. 4 c.p.
1 e 2, e 112 c.p.c.(in relazione all’art. 360 n.
Art. 96, co. 1 c.p.
625006 - 01), avuto altresì riguardo alla mancata di- mostrazione, da parte dei ricorrent i , dell’effettiva e concreta cono- scenza,in capo alla controparte, delle circostanze assunte come incon- troverse; conil quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 96, co.
Art. 360 n. 5 c.p.
(in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.),per avere la corte territoriale erroneamente escluso la ricondu- cibilitàdel comportamento processuale del Convertino al paradigma di cuiall’art.
art. 96 c.p
625006 - 01), avuto altresì riguardo alla mancata di- mostrazione, da parte dei ricorrent i , dell’effettiva e concreta cono- scenza,in capo alla controparte, delle circostanze assunte come incon- troverse; conil quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 96, co.
art. 342 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019
Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016
Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013
640518 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013,Rv.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7222 del 04/03/2022
Sez. 2, Sentenza n. 327 del 12/01/2010
Sez. 2, Sentenza n. 327 del 12/01/2010 , Rv.
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Testo completo

Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11647/2020 proposto da: ANTONIO ROSA e DONATELLA ALVINO, elett.te domiciliati in ROMA pressolo studio dell’avv.to ALESSANDRO IERARDI, rappresentati e di- fesidall’avv.to CARMELO STEFANELLI; -ricorrenti - contro NICOLA CONVERTINO, elett.te domiciliato in ROMA presso lo studio dell’avv.to MARCO BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avv.to IN- NOCENZOPIO SIGILLINO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 477/2019 della CORTE D’APPELLO DI LECCE,SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 17/10/2019; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023dal Consigliere Dott.

MARCO DELL’UTRI;Adunanzadel20 settembre 2023 - R.G. n. 11647/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri rilevatoche, consentenza resa in data 17/10/2019, la Corte d’appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto, in parziale accoglimento dell’appello pro- postoda Nicola Convertino, per quel che ancora rileva in questa sede, harigettato le domande proposte da Antonio Rosa e Donatella Alvino perla condanna del Convertino al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamentederivati, a carico degli istanti, dall’immissione di rumori intollerabilinel fondo di loro proprietà, nonché al risarcimento dei danni exart. 96 c.p.c. riferiti al comportamento processuale del Convertino; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziatocome il Rosa e la Alvino non avessero fornito una prova ade- guatadell’effettiva sussistenza dei danni patrimoniali lamentati come conseguenza del fatto illecito della controparte, sottolineando altresì l’insussistenzadi alcun comportamento processuale del Convertino ri- conducibileal paradigma descritto dall’art. 96 c.p.c.; avversola sentenza della Corte d’appello di Lecce, Antonio Rosa e DonatellaAlvino propongono ricorso per cassazione sulla base di quat- tromotivi d’impugnazione;

NicolaConvertino resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione del combinato disposto degli artt. 342, nn. 1 e 2, e 112 c.p.c.(in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteritenuto ammissibili i motivi di appello proposti dal Con- vertinoavverso la sentenza di primo grado in relazione al risarcimento deldanno patrimoniale denunciato dagli odierni stanti, nonostante la Adunanzadel20 settembre 2023 - R.G. n. 11647/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri mancatarispondenza delle formulazioni impugnatorie della controparte airequisiti imposti dal citato art. 342 c.p.c.; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurispru- denzadi legittimità , il principio della specificità dei motivi d ’ impugna- zione– r ichiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c. per l’individuazione dell'og- getto della domanda d'appello e per stabilire l'ambito entro il quale deveessere effettuato il riesame della sentenza impugnata – i mpone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sen- tenzadi primo grado, accompagnandole con argomentazioni che con- futinoe contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, così da incri- narneil fondamento logico - giuridico; peraltro,la verifica dell'osservanza dell'onere di specificazione non èdirettamente effettuabile dal giudice di legittimità, dacché interpre- tarela domanda - e, dunque, anche la domanda di appello - è compito delgiudice di merito e implica valutazioni di fatto che la Corte di Cas- sazione - così come avviene per ogni operazione ermeneutica - ha il poteredi controllare soltanto sotto il profilo della giuridica correttezza delrelativo procedimento e della logicità del suo esito; (Sez. 1, Sen- tenzan. 2217 del 01/02/2007, Rv. 594925 – 01; conf.

Sez. L, Sentenza n.11828 del 27/05/2014, Rv. 631057 - 01); nelcaso di specie, la c orte territoriale ha dato atto che l’appellante, pursenza una “completa ottemperanza formale al disposto normativo”, avevaidentificato, in modo sufficientemente riconoscibile, le parti del provvedimentoimpugnato e le asserite violazioni di legge contestate, Adunanzadel20 settembre 2023 - R.G. n. 11647/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri intal modo rispettando la necessaria esposizione della c.d. parte ‘re- scindente’,successivamente provvedendo, quanto alla parte c.d.

‘re- scissoria’,alla prospettazione di un giudizio alternativo a quello impu- gnato,consentendo un’agevole comprensione del contenuto del prov- vedimento in riforma invocato, così come peraltro reso palese dalla successiva trattazione delle questioni contestate sulle quali entrambe leparti hanno avuto modo di contraddire con compiutezza; devepertanto ritenersi che il giudice a quo abbia interpretato la domandadi appello in modo corretto, sulla scorta di un discorso giu- stificativodotato di adeguata coerenza logica e linearità argomenta- tiva, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridica unicamenterilevanti in questa sede; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione del combinato disposto degli artt. 329, co. 2, e 112 c.p.c. (inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale er- roneamentenegato la sussistenza del danno patrimoniale subito dagli odierni ricorrenti (anche) con riferimento alla componente da perdita dichances nell’alienare l’immobile di loro proprietà; posta risarcitoria nellaspecie accertata e liquidata dal giudice di primo grado in un capo dellasentenza non posta a oggetto dell’impugnazione di controparte e, conseguentemente, in palese violazione del principio dell’acquie- scenza; ilmotivo è infondato ; osservail C ollegio come la corte territoriale abbia espressamente sottolineato l’avvenuto rigetto, da parte del giudice di primo grado, Adunanzadel20 settembre 2023 - R.G. n. 11647/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri della domanda proposta dagli attori con riguardo al “danno per diffi- coltà di vendita dell’immobile e per facere infungibile” ( pag. 4 della sentenzaimpugnata); sitratta – secondo l’interpretazione che deve ritenersi riferibile alla letturadella sentenza di primo grado fatta propria dalla corte d’appello (nonadeguatamente contraddetta dalle produzioni documentali offerte dagliodierni ricorrenti) – di quella voce di danno patrimoniale alterna- tivaal rivendicato danno per decremento della potenzialità remunera- tivadell’attività commerciale di bed breakfast che, viceversa, il giu- dicedi primo grado aveva accolto ; datale premessa discende che nessun onere impugnatorio incom- besse a carico del Convertino su tale specifico punto, con la conse- guenteinsussistenza di alcuna violazione del principio di acquiescenza (odi giudicato interno) in questa sede evocato dai ricorrenti ; conil terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione degli artt. 2697, co. 2, e 2727 c.c., incombinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché 111 Cost. (inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale er- roneamenteescluso la sussistenza del danno patrimoniale da lucro ces- sante subito dagli odierni istanti, con specifico riguardo all’attività di bed breakfast dagli stessi gestita, operando in tal modo un’inversione dell’onere della prova a carico dei ricorrenti, nonostante la mancata contestazione,da parte del Convertino, delle allegazioni e delle prove offertedagli odierni istanti nel corso del primo grado di giudizio; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame, i ricorrenti – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da Adunanzadel20 settembre 2023 - R.G. n. 11647/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dallenorme di legge richiamate – si siano limitati ad allegare un’erro- nearicognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazionedella norma di legge, inerendo bensì alla tipica valuta- zionedel giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legit- timità,unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plu- rimis,Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvol- gendo,la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applica- zionedelle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa,rispetto a quanto operato dal giudice a quo ; nelcaso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epi- grafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate da gli odierni ricorrent i deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazionefornita dalla corte territoriale del contenuto rappre- sentativodegli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti dicausa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenzadiretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato;Adunanzadel20 settembre 2023 - R.G. n. 11647/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile,non essendo consentito alla parte censurare come vio- lazionedi norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore incui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione diun fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi,non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previstidall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazionenella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi con- troversitra le parti ;

è peraltro appena il caso di sottolineare l’assoluta irrilevanza del richiamooperato dai ricorrenti alla pretesa omessa contestazione, da partedel Convertino, delle allegazioni e delle prove offerte dagli istanti nelcorso del giudizio, non incombendo a carico del convenuto l’onere dicontestare la valenza rappresentativa delle prove offerte dagli attori ai fini della dimostrazione degli elementi costitutivi della propria do- manda; sottoaltro profilo, varrà considerare come del tutto correttamente la corte territoriale abbia trascurato l’influenza della pretesa mancata contestazione,da parte del Convertino, delle allegazioni e delle prove offerte dai ricorrenti con riguardo alla natura e all’entità danni com- mercialisubiti dai ricorrenti , trattandosi di circostanze di fatto da detto convenutolegittimamente ignorati (siccome riferibili alla sfera di esclu- sivapertinenza degli attori ), con la conseguente decisiva incidenza, al riguardo,del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte, aisensi del quale l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende ilfatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti Adunanzadel20 settembre 2023 - R.G. n. 11647/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri notialla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (cfr.

Sez. L, Ordi- nanza n. 87 del 04/01/2019, Rv. 652044 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14652del 18/07/2016, Rv. 640518 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013,Rv. 625006 - 01), avuto altresì riguardo alla mancata di- mostrazione, da parte dei ricorrent i , dell’effettiva e concreta cono- scenza,in capo alla controparte, delle circostanze assunte come incon- troverse; conil quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 96, co. 1, c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.),per avere la corte territoriale erroneamente escluso la ricondu- cibilitàdel comportamento processuale del Convertino al paradigma di cuiall’art. 96 c.p.c., a partire dalla fase cautelare ante causam e per tutto lo svolgimento del primo grado di giudizio, con particolare ri- guardoall’avvenuta resistenza in giudizio del Convertino con malafede ocolpa grave; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa C orte, l’ accertamento della responsabilità ag- gravata,che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito ingiudizio con mala fede o colpa grave, rientra nei compiti del giudice delmerito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato(Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7222 del 04/03/2022 , Rv. 664188 –01;

Sez. 2, Sentenza n. 327 del 12/01/2010 , Rv. 610816 - 01 ) ; nella specie, la corte territoriale ha specificamente considerato e apprezzatole ragioni sufficienti a escludere una responsabilità ex art.96 c.p.c. del Convertino, tanto nella fase ante causa m (per la legitti- mità della critica i risultati tecnici acquisito nel corso del giudizio), Adunanzadel20 settembre 2023 - R.G. n. 11647/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri quantoin tutto il corso del procedimento ; e tanto, sulla base di argo- mentazionipienamente coerenti e corrette sul piano logico - giuridico ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; lespese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liqui- danocome da dispositivo; sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento,da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;

P.Q.M.

Rigettail ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in com- plessivi euro 3.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro