Italian Court dismisses appeal on legal costs allocation, ruling discretion allows partial compensation even for winning party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Daniela Pellizzon's appeal against a lower court ruling that allocated legal costs unevenly. The appellant argued the cost distribution violated procedural fairness, but the court held that determining specific cost shares is a discretionary power of the trial judge. Consequently, the court ruled that the lower court's decision to compensate only a third of the costs while charging the technical expert fees entirely to the winner was a valid exercise of judicial discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92 cod. proc. civ.; The determination of how legal costs are shared or compensated between parties falls within the discretionary power of the trial judge and is not subject to review by the court of appeal, even if the outcome results in the victorious party bearing some costs.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18629/2022R.G. proposto da PELLIZZON DANIELA, in difetto di domicilio eletto in ROMA,domiciliata per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall’Avv. Andrea Doardo –ricorrente – contro TERMOTICA S.R.L. SERVIZI TECNICI ENERGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 118, presso lo studio dell’Avv. Antonio Stanizzi, dal quale, unitamente all’Avv. Roberto Nordio, è rappresentatoe difeso –controricorrente – nonché contro CAL ANTONIETTA –intimata – Avverso la sentenza n. 934/2022della CORTE DI APPELLO DIVENEZIA, pubblicata il 21 aprile2022.
AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA r.g. n. 18629/2022 Cons. est. Raffaele Rossi Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 19 giugno2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI . FATTI DI CAUSA 1. Rigettando la domanda principale di accertamento della nullità per simulazione assoluta ed accogliendo la domanda subordinata di revocatoria formulata dalla Termotica s.r.l. Servizi Tecnici Energia, il Tribunale di Treviso dichiarò inefficace exart. 2901 cod. civ. il contratto di compravendita (stipulato con atto per notaio Mario Caracciolo del 28 maggio 2013) con cui Daniela Pellizzon aveva trasferi to alla madre Antonietta Cal il diritto di nuda proprietà su un bene immobile sito in Padova e la quota pari ad 1/6 del diritto di piena proprietà su altro cespite immobiliare ubicato in Silea; condannò in via solidale Antonietta Cal e Daniela Pellizzon allaintegrale refusione delle spese di lite in favore della parte attrice e pose a carico di Daniela Pellizzon le spese della espletata consulenza tecnica di ufficio.
2. In parziale accoglimento dell’appello interposto da Daniela Pellizzon, la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato compensate, in ragione di un terzo, le spese dei due gradi di giudizio tra la Termotica s.r.l. Servizi Tecnici Energia e l’appellante,condannando quest’ultima al pagamento delle residue spese e confermando per il resto la sentenza di primo grado.
3. Ricorreper cassazione Daniela Pellizzon, affidandosi a tremotivi, cui resiste, con controricorso, la Termotica s.r.l. Servizi Tecnici Energia, mentre non svolge difese in grado di legittimità Antonietta Cal.
4. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, non occorre procedere alla verifica del regolare perfezionamento della notificazione del libello introduttivo nei r.g. n. 18629/2022 Cons. est. Raffaele Rossi confronti di Antonietta Cal, litisconsorte in grado di appello e non costituitanel presente giudizio di legittimità, stante l’i nfondatezza del ricorso per le ragioni in appresso meglio esplicate.
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazioneprima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr.,sulla scia di Cass., Sez.
U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante,Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718).
2. Il primo motivo denuncia « violazione e falsa applicazione degli artt. 769, 809, 1362, 1363, 1366 cod. civ., art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.». Si duole parte ricorrente della qualificazione della compravendita oggetto di causa come negotium mixtum cum donatione, a suo dire r.g. n. 18629/2022 Cons. est. Raffaele Rossi errata per difetto del requisito della cosciente pattuizione di un corrispettivo inadeguato alla controprestazione. 2.1. Il motivo è inammissibile. Esso concerne un’affermazione priva di decisività nella trama argomentativa sviluppata nella impugnata sentenza, suscettibile di essere dalla stessa espunta senza alterare o compromettere coerenza e concludenza del ragionamento.
Il dictum qui gravato si fonda, infatti, sulla qualificazione (ripetuta univocamente in vari passaggi della pronuncia) della compravendita oggetto di revocatoria come atto a titolo oneroso stipulato in epoca successiva al sorgere del credito: e sulla base di questa premessa definitoria il giudice territoriale procede al riscontro del la ricorrenza dei presupposti per l’accoglimento del la domanda exart. 2901 cod. civ.. Nel descritto ordito argomentativo il riferi mento al negotium mixtum cum donatione assume un carattere meramente ipotetico: la Corte d’appello vuol significare che, pur astrattamente supponendo la sussunzione dell’operazione conclusa tra le parti in quello schema negoziale, egualmente andrebbe ravvisata la natura onerosa dell’atto e non muterebbe, quindi, la valutazione da compiere ai fini del vaglio di fondatezza dell’azione revocatoria.
3. Il secondo mezzo lamenta«violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697, 2727, 2729, 1362, 1363, 1366 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.». Si sostiene, in estrema sintesi, l’inidoneità delle circostanze fattuali considerate dal giudice territoriale (il rapporto di parentela corrente tra i contraenti; la vendita contestuale di una pluralità di beni) ad integrare indici presuntivi dell’elemento psicologico della scientia damni muniti dei connotati della gravità, precisione e concordanza. 3.1.
Anche questa doglianza è inammissibile. r.g. n. 18629/2022 Cons. est. Raffaele Rossi Secondo il fermo indirizzo ermeneutico di questa Corte, compete al giudice di merito valutare la possibilità di far ricorso alla prova presuntiva, scegliere i fatti noti da porre a base del ragionamento inferenziale e le regole d’esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiestidall’art. 2729 cod. civ.: apprezzamenti di fatto, rimessi alla «prudenza del giudice», ontologicamente discrezionali, sottratti, ove adeguatamente motivati, al sindacato di legittimità (per gli illustrati princìpi in tema di prova presuntiva, cfr., tra le tante, Cass.21/03/2022, n. 9054;
Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 30/06/2021, n. 18611; Cass. 30/05/2019, n. 14762; Cass., Sez. U, 24/01/2018, n. 1785; Cass. 13/11/2015, n. 23201; Cass. 08/01/2015, n. 101). Ciò posto, nella specie, l’argomentare di parte ricorrente si risolve in una critica (invero alquanto generica) circa la vis presuntiva dei fatti indizianti adoperati dal giudice ai fini della prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie con l’atto revocando: ma tale critica si concreta, al fondo, nella mera deduzione della inidoneità degli elementi valutati dal giudice, in ultima analisi concludendo con la sollecitazione di una diversa ricostruzione della quaestio facti, attività estranea alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità.
4. Con il terzo motivo, per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., parte ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello, pur disponendo la parziale compensazione delle spese, «inspiegabilmente e del tutto ingiustificatamente limitava la correzione delle spese di lite lasciando inalterata la pronuncia e quindi la condanna integrale della appellante al rimborso integrale delle spese di c.t.u.», il cui esito era stato peraltro «prevalentemente favorevole alla Pellizzon». 4.1. Il motivo è infondato. Gli esborsi sopportati, in via di anticipazione, dalle parti in relazione all’espletamento della consulenza tecnica di ufficio rientrano tra i costi r.g. n. 18629/2022 Cons. est.
Raffaele Rossi del processo da regolare, all’esito dello stesso, in base al disposto degli artt.91 e 92 cod.: essi, tuttavia, non si conformano, automaticamente ed in misura pienamente corrispondente, alla eventuale statuizione di compensazione delle (altre) spese di lite emessa dal giudice. Si spiega, in altre parole. Come chiarito in precedenti arresti, le spese di consulenza tecnica di ufficio «possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest’ultima alle spese di lite»(Cass.10/06/2020, n. 11068), costituendo una pronuncia del genere « una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell’intero» (Cass. 21/10/2019, n. 26849) .
Nemmeno trasgredisce all’art 92 cod. proc. civ. il giudice di merito che, dopo avere dichiarato la compensazione delle spese fra le parti, pone a carico dell'attore quelle della consulenza tecnica di ufficio, in quanto tale pronuncia sta soltanto ad indicare che la compensazione ha natura parziale ( così Cass. 13/09/2019, n. 22868). Sulla scorta di questi princìpi– cui si intende qui dare continuità - la complessiva disciplina delle spese dettata nella sentenza impugnata (compensazione per un terzo delle spese del doppio grado di giudizio, ad eccezione dei costi della c.t.u., posti per l’intero a carico di Daniela Pellizzon) concreta una delle possibili declinazioni operative della compensazione prevista dall’art. 92 cod. proc. civ.: in tal guisa intesa, essa non è suscettibile di essere sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, poiché la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (così, espressamente, Cass.26/05/2021, n. 14459;
Cass. 20/12/2017, n. 30592).
5. Il ricorso è rigettato. r.g. n. 18629/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 6. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.
7. Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art.
13. P. Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente, Daniela Pellizzon, alla refusione in favore della parte controricorrente, Termotica s.r.l. Servizi Tecnici Energia, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.600 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif