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Ordinanza — n. 30129/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against municipality liability ruling due to procedural error regarding conditional claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30129/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the main appeal while accepting the incidental request against the municipality, ruling that the lower court erred in adjudicating a subsidiary claim. The plaintiffs had only filed a claim against the provincial municipality if their primary claim against the driver's family was rejected, but the first-instance court rejected the primary claim. Consequently, the appellate court improperly ruled on the subsidiary claim against the municipality because the necessary condition for that claim never occurred. The case was remanded to a different appellate panel to re-evaluate the entire dispute.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2051 c.c.: When a subsidiary claim against a third party is conditional upon the rejection of a primary claim, the court of appeal cannot rule on the subsidiary claim if the primary claim was accepted or the condition was not met.

Parole chiave

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conditional claim subsidiary liability procedural error remand for retrial municipal responsibility absorption of appeal third party summons responsabilità per incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360 co.
Art. 2051 c.c.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art.
Art. 112 c.p.c.
2.Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento con ricorso incidentale, prospettato come pregiudiziale, denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Accolto il ricorso principale ed assorbito quello incidentale, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, n.
art. 348 c.p
2086/17 R.G.) avverso la sentenza impugnata e chiedevano la riunione dei due giudizi e, quanto al gravame proposto dai Pusateri, rilevavano l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 c.p.c.
art. 2051 c.c
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.
art. 112 c.p
2.Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento con ricorso incidentale, prospettato come pregiudiziale, denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
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Testo completo

Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32262/2020 proposto da: Colletti Salvatore, Colletti Serena, Colletti Jessica, Taranto Maria, rappresentati e difesi dagli avvocati Maglio Sergio e Rossi Aldo; -ricorrenti– contro Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale di Agrigento), in persona del C ommissario S traord inario e l egale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato Rotigliano Riccardo; -ricorrente incidentale - nonché contro Colletti Salvatore, Taranto Maria, Colletti Jessica, Colletti Serena, Pusateri Salvatore, Tarantino Maddalena, Pusateri Giovanni, Guzzardo Francesco, Italiana Assicurazioni Spa; -intimati – avverso la sentenza n. 936/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/04/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti;

FATTI DI CAUSA 1.Salvatore Pusateri e Maddalena Tarantino, in proprio e quali legali rappresentanti del figlio Giovanni Pusateri, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Milano Salvatore Colletti e la Italiana Assicurazioni s.p.a. nella loro qualità, rispettivamente, di proprietario e società assicuratrice del veicolo Volkswagen Golf tg.CA423TR, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell’incidente stradale occorso il 21 febbraio 2010 sulla S.P. 70, in prossimità del km 1+900, nel corso del quale il proprio congiunto Accursio Pusateri, indicato come terzo trasportato sul veicolo condotto da Alessio Colletti, aveva perso la vita, così come quest’ultimo, dopo che l’autovettura, uscita dalla sede stradale e ribaltatasi più volte, era finita contro un terrapieno.

Si costituivano entrambi i convenuti. Il Colletti contestava la domanda attorea, affermando che era il proprio figlio, purtroppo deceduto, ad essere trasportato al momento del tragico evento; pertanto, in via riconvenzionale chiedeva che la responsabilità del sinistro fosse addebitata alla condotta del deceduto Accursio Pusateri, con condanna degli attori e della compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, in via tra loro solidale. In via preliminare, chiedeva la chiamata in causa del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ex Provincia Regionale di Agrigento, nella qualità di proprietario della strada, al fine di accertare, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la responsabilità per mancata e/o omessa manutenzione della strada provinciale.

La compagnia assicuratrice contestava la responsabilità del proprio assicurato deducendo l’assenza di elementi idonei ad accertare l’identità del conducente (ruolo che, si ribadisce, i congiunti di Alessio Colletti attribuivano al defunto Pusateri giusta richiesta risarcitoria inoltrata alla compagnia). Venivano autorizzate le chiamate in giudizio di tutti i potenziali danneggiati (i nonni del defunto Accursio Pusateri e la madre e le sorelle del defunto Alessio Colletti), nonché della Provincia di Agrigento quale responsabile ex art. 2051 e 2043 c.c. per l’omessa manutenzione della sede stradale.

Si costituivano tutti i chiamati in causa: -la Provincia di Agrigento contestava la propria responsabilità sul rilievo dell’eccessiva velocità dell’autovettura da ritenersi causa esclusiva del sinistro; -gli altri chiamati chiedevano, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita dei rispettivi congiunti. La causa veniva istruita mediante c.t.u. medico-legale, sulle persone di Salvatore Pusateri e Maddalena Tarantino, nonché mediante c.t.u. cinematica, al fine della ricostruzione della dinamica del sinistro. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2768/2017, rigettava la domanda attorea e compensava integralmente tra le parti le spese di lite e di c.t.u.. 2.Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano impugnazione i Pusateri, la Guzzardo e la Tarantino, che ne lamentavano: l’erroneità sotto vari profili, la violazione degli artt.2697, 2043 e 2051 c.c., l’emissione di una pronuncia di non liquet e l’omessa pronuncia.

Si costituivano nel giudizio di appello: - i Colletti e la Taranto, i quali, preliminarmente, eccepivano di aver proposto autonomo appello (n. 2086/17 R.G.) avverso la sentenza impugnata e chiedevano la riunione dei due giudizi e, quanto al gravame proposto dai Pusateri, rilevavano l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 c.p.c. e la sua infondatezza; - il Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale di Agrigento), che chiedeva il rigetto dell’appello; - Italiana Assicurazioni Spa che, in via preliminare, chiedeva la riunione dei due appelli e, nel merito, la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte territoriale disponeva preliminarmente la riunione dei due processi. Successivamente interveniva transazione: da un lato, tra i Pusateri, la Guzzardo e la Tarantino e la compagnia Italiana Assicurazioni Spa e, dall’altro, tra i Colletti e la Taranto e la stessa compagnia Italiana Assicurazioni, con espressa rinuncia agli atti e compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ma limitatamente alla quota di debito di pertinenza della compagnia assicuratrice, con espressa esclusione di quella riferibile al Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

La Corte d’appello di Milano con sentenza n. 936/2020 – dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti interessate dalla transazione – respingeva per il resto entrambi gli appelli e confermava integralmente la sentenza del giudice di primo grado, provvedendo sulla regolamentazione delle spese processuali relative al giudizio di appello.

3. Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso Colletti Salvatore, Taranto Maria, Colletti Serena e Colletti Jessica. Ha resistito con controricorso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che ha proposto ricorso incidentale, indicandolo (p.

18) come pregiudiziale all’esame del ricorso principale. In vista dell’odierna udienza, entrambe le parti hanno presentato memorie.Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Colletti Salvatore e congiunti articolano, nel ricorso principale, due motivi. 1.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, in tema di caso fortuito, ha statuito che: il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno non è stato provato o comunque.

è stato interrotto (p. 12, rigo 6) attribuendo la causa del sinistro alla condotta incauta del conducente, il quale aveva superato i limiti di velocità consentita (p. 12, rigo 15), avendo in precedenza statuito che: il comportamento colposo del danneggiato esclude il nesso causale tra la cosa e il danno integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell’art. 2051 c.c. (p. 10, righi 24 e 25), e che: Ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta .al rango di mera cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (p. 11, righi 18-21).

I ricorrenti riassumono nei seguenti termini l’oggetto della critica: atteso che è stato appurato il superamento del limite di velocità da parte del conducente del veicolo e l’accettazione di tale pericolo da parte del terzo, tale condotta non è idonea ad essere qualificata come caso fortuito del danneggiato atta ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento poiché tale situazione, su una strada provinciale aperta alla circolazione veicolare, non è qualificabile come abnorme ed imprevedibile .Si dolgono che la corte territoriale ha posto in essere una falsa applicazione del principio di cui all’art. 2051 c.c. e del concetto di caso fortuito. 1.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e nello specifico rispetto all’allegato n. 4 della consulenza tecnica d’ufficio Mariani e delle osservazioni del c.t.p. Baglieri. Deducono che la corte territoriale ha omesso di valutare un fatto determinante che ha comportato un errore motivazionale in ordine ai calcoli cinematici afferenti alle circostanze del sinistro per cui è causa: l’allegato n. 4 alla consulenza tecnica d’ufficio Mariano e le osservazioni sul punto espresse dal c.t.p. Baglieri.

Invocano al riguardo il principio affermato da Cass. n. 13770/2018 e da Cass n. 13399/2018, secondo il quale il mancato esame della c.t.u. integra un vizio della sentenza che ben può essere fatto valere, nel giudizio di legittimità. ai sensi dell’art 360 co. 1 n. 5, risolvendosi, nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 2.Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento con ricorso incidentale, prospettato come pregiudiziale, denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale si è pronunciata nel merito sulla domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. formulata dagli odierni ricorrenti principali, nell’atto di appello avverso la sentenza n. 2768/2017 del Tribunale di Milano, contro il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, rigettando il medesimo appello e confermando l’impugnata sentenza di primo grado.

3. Il ricorso incidentale, c ui può riconoscersi il carattere pregiudiziale prospettato dalla parte che lo propone , deve essere esaminato per primo: ed è fondato.Invero, Salvatore Colletti, padre del defunto Alessio Colletti, in sede di atto di citazione per chiamata in causa del terzo, ha formulato domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. contro il Libero Consorzio Comunale di Agrigento soltanto in via subordinata, cioè soltanto per la denegata ipotesi in cui fosse stata accolta la domanda risarcitoria che era stata formulata nei suoi confronti dai coniugi Pusateri Salvatori e Maddalena Taranto, genitori del defunto Accursio Pusateri.

Senonché la domanda risarcitoria, proposta dai congiunti del deceduto Accursio Pusateri nei confronti dei congiunti del deceduto Alessio Colletti (alla domanda originaria dei genitori si era infatti aggiunta quella dei chiamati in causa), è stata respinta dal giudice di primo grado, che ha conseguentemente ritenuta assorbita la domanda ex art. 2051 svolta dai congiunti del deceduto Alessio Colletti (alla domanda originaria del padre si era infatti aggiunta quella dei chiamati in causa) nei confronti dell’Ente provinciale. E, d’altra parte, la corte territoriale, sulla base della riferita intervenuta transazione, ha dichiarato cessata la materia del contendere tra i congiunti di entrambi i deceduti e la Italiana Assicurazioni.

Pertanto - poiché nell’ambito del giudizio di secondo grado, all’esito del quale è stata emessa l’impugnata sentenza, la predetta ipotesi, espressamente riportata nelle conclusioni di parte appellante, non si è verificata - la corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato, essendosi pronunciata sulla domanda proposta contro il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, pur non essendosi verificata la condizione richiesta per la pronuncia dalla stessa parte che quest’ultima aveva formulato.

4. Per le ragioni che precedono, cassata la sentenza impugnata ed assorbito il ricorso principale per l’evidente necessità di una previa riconsiderazione del complessivo gravame alla stregua della qui disposta cassazione, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, perché proceda ad ogni incombente reso necessario dall’errore qui evidenziato. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione. Accolto il ricorso principale ed assorbito quello incidentale, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, n. 228, di ulterioriimporti a titolo di contributo unificato. P. Q. M. La Corteaccoglie il ricorso incidentale ; per l’effetto, assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche p