Italian Supreme Court dismisses appeal on lease guarantee, upholding lower court's application of civil code provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by MPS Leasing Factoring S.p.a. against a lower court ruling that released Vivi Banca S.p.a. from a guarantee obligation. The appellant argued that the contract was a lease rather than a guarantee, while the lower court correctly applied civil code provisions regarding lease defaults. The court rejected this distinction, affirming that the guarantor's failure to notify the bank of the lessee's non-payment for over fifty installments triggered the statutory release mechanism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1944, 1956 cod. civ.; The court confirms that a guarantor is released from liability when the creditor fails to notify them of the debtor's default in a lease or leasing contract, provided the guarantor did not consent to the non-performance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12626/2020 R.G. proposto da : MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING FACTORING BANCA per i SERVIZI FINANZIARI alle IMPRESE S . P . A . , in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via FLAMINIA VECCHIA n. 691, presso lo studio dell’avvocato LEPPO MARCO FABIO (LPPMCF64B04H501O) rappresentato e difeso dall'avvocato BALOSSI GIORDANO (BLSGDN69M09F133X) -ricorrente – contro VIVI BANCA S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al LUNGOTEVERE dei MELLINI n. 17, presso lo studio dell’avvocato D'ALESSIO ANTONIO (DLSNTN64T05H703R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VOLPE CARMINE (VLPCMN69H06D390D) -controricorrente – R.g. n. 12626 del 2020 Ad. 15/06/2023; estensore:
C. Valle nonchécontro FALLIMENTO PECOPLAST S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica,elettivamente domiciliato in ROMA al viale PARIOLI n. 54, presso lo studio dell’avvocato PASCA EMANUELA (PSCMNL74B48H703O) rappresentato e difeso dall'avvocato DI SOMMA DIEGO (DSMDGI70H28H703Z) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di FIRENZE n. 792/2020depositata il 15/04/2020 . R.g. n. 12626 del 2020 Ad. 15/06/2023; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15/06/2023, da l C onsigliere relatore Cristiano Valle , osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA La società Vivi Banca S.p.a. , già Banca di C redito S alernitano , conveniva in giudizio,avanti al Tribunale di Siena, la MPS Leasing Factoring S.p.a. , proponendo opposizione al monitorio c h e le ingiungeva di pagare alla società di leasing la somma di oltre settecentomila euro (€ 781.657,42), oltre interessi di mora e di consegnare l’immobile, ad uso produttivo oggetto del contratto di locazione finanziariain favore della Tadi S.r.l. Il Tribunale di Siena, nel contraddittorio delle parti, e ritenuto inammissibile l’intervento volontario della Pecoplast S.r.l., garante della Vivi Banca S.p.a., ravvisato nel contratto intervenuto tra la Vivi Banca S.p.a. e MPS L easing F actoring S.p.a. un contratto autonomo di garanzia,rigettava l’opposizione al monitorio .
La sentenza era impugnata dalla Vivi Banca S.p.a. e la Corte d’appello di Firenze, nel ricostituito contraddittorio delle parti, ritenuto ammissibile l’intervento del fallimento Pecoplast S.r.l., proposto con appello incidentale, con sentenza n. 792 del 15/04/2020, dichiarava liberata dalla garanzia la società appellante e revocava il decreto ingiuntivo. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi, la MPS Leasing Factoring S.p.a. Resistono con separati controricorso la Vivi B anca S.p.a. e la curatela del fallimento Pecoplast S.r.l.
MPS Leasing factoring S.p.a. ha depositato controricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 15/06/2023, alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE R.g. n. 12626 del 2020 Ad. 15/06/2023; estensore: C. Valle Con il primo motivo la ricorrente denunzia v iolazione e falsa applicazione di norme di diritto , ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, primocomma, n. 3 c od . p roc . c iv . Lamenta che la Corte d’appello ha errato nel qualificare quale fideiussione, e non come contratto autonomo di garanzia, il contratto intercorso tra le parti e sottoscritto in data 10 /05/ 2010 a garanzia dell’inadempimento da parte dell’u tilizzatrice Tadi S.r.l., del contratto di locazione finanziaria n. 1171869.
Il motivo è inammissibile. La ricorrente non individua alcuna norma di diritto sostanziale o processuale violata dalla sentenza della Corte d’appello, limitandosi a una mera e diversa valutazione delle pattuizioni intercorse tra le parti, senza neppure riportare, nello specifico, il testo del contratto in data 10/05/2010 o, quantomeno, le sue clausole di maggiore rilevanza ai fini della decisione, limitandosi a estrapolarne brevi brani. Il motivo si sostanzia in una critica apodittica della sentenza d’appello, della quale vengono riportati ampi stralci, con richiamo anche a passi della sentenza di primo grado, nonché in una sequela di massime di giurisprudenza, anche di merito, in punto di esclusione dell’applicabilità del disposto dell’art. 1944 cod. civ., ma non risulta individuato e specificamente in concretocensurato alcun effettivo errore di giudizio o falsa applicazione delle norme di diritto, restandosi nell’ambito di una contestazione del tutto generica e apodittica della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1956 cod. c iv . , in riferimento a ll’art. 360 , primocomma n. 3 , c od . p roc . c iv . Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto nella specie applicabile l’art. 1956 cod. civ., qualificando il rapporto in termini di contratto di leasing , e comunque di locazione R.g. n. 12626 del 2020 Ad. 15/06/2023; estensore: C. Valle finanziaria, e non già di apertura o concessione di credito in favore della Tadi S.r.l. Il motivo è infondato. Diversamente dal giudice di prime cure, che ha qualificato il contratto de quo quale contratto autonomo di garanzia , nell’impugnata sentenza la corte di merito ha ritenuto il contratto rientrarepienamente nel tipo codicistico della fideiussione.
Orbene, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte in ordine alla piena applicabilità dell’art. 1956 cod. civ. in relazione a contratti di locazione o anche di leasing, individuando nel comportamento della MPS Leasing Factoring S.p.a. consistito nell’avere consentito alla Tadi S.r.l. di rendersi inadempiente nel corso di diversi anni al pagamento di oltrecinquanta canoni di locazione (si vedano le pag. 14 e seguenti della sentenza d’appello), senza avvertire in alcun modo la garante Vivi Banca S.p.a., i presupposti per l’applicazione dell’art. 1956 cod. civ. (sul punto v.
Cass. n. 4458 del 02/03/2005 Rv. 580957 – 01e Cass. n. 3525 del 13/02/2009 Rv. 606764 – 01 ) . La ricorrente ha depositato due controricorsi, in replica ai controricorsi del fallimento Pecoplast S.r.l. e di quello della Vivi Banca S.p.a. I due detti atti non sono ammissibili, posto che sia la Vivi banca S.p.a. che il Fallimento Pecoplast S.r.l. non hanno proposto ricorso incidentale e nei loro controricorsi esse si sono limitate a chiedere il rigetto del ricorso principale, cosicché nessuna ulteriore attività difensiva era necessaria da parte della MPS Leasing Factoring S.p.a.
Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
R.g. n. 12626 del 2020 Ad. 15/06/2023; estensore: C. Valle La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 15. 2 00,00 , di cui euro 15.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge , in favore di ciascuna delle parti controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13,se dovuto. Così deciso in Roma nella cam