Cassation court dismisses appeal due to nullity of lower judgments for violating the principle of adversarial proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appealed judgments null and void, ordering a remittal to the Tribunal of Vercelli for a retrial. The Court found that the necessary co-litigants, the third parties subject to seizure, were not summoned to the proceedings in violation of Article 102 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the Court ruled that the lower decisions could not stand because the fundamental right to adversarial proceedings was breached.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 102 c.p.c.; In proceedings for opposition to execution against third parties, necessary co-litigation always exists between the creditor, the direct debtor, and the seized third party, rendering any judgment null if the third party was not summoned.
Parole chiave
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l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 2545/2022R.G. proposto da: COUTENZA CANALI LANZA MELLANA e ROGGIA FUGA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, Via Cunfida n. 20 , presso lo studio dell’avv . Monica Battaglia , che lo rappresenta e difende, con l’avv. Carlo Ranaboldo , come da procura in calce al ricorso - ricorrent e - contro COMUNE DI CASALE MONFERRATO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliatain Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difes o dall’avv.
Marco Gatti , in forza di procura speciale in calce al controricorso - contro ricorrent e - avverso la sentenza n. 1378 /20 2 1 del la Corte d’appello di Torino , depositata in data 14.12.2021; N. 2545/22R.G .udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 13.9.2023dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija. FATTI DI CAUSA La Coutenza Canali Lanza Mellana e Roggia Fuga propose opposizione all’esecuzione mobiliare presso terzi, ex art. 615, comma 2, c.p.c., promossa nei suoi confronti dal Comune di Casale Monferrato, per il recupero del credito di € 428.746,67, in forza di sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’appello di Torino, ed in relazione ai crediti da essa Coutenza vantati nei confronti dei consorziati, del concessionario AMC per i canoni, nonché della Banca del Piemonte, per le somme ivi giacenti.
Il Tribunale di Vercelli, con sentenza del 22.5.2020, n. 236/2020, rigettò l’opposizione, per la ritenuta inapplicabilità della norma di cui all’art. 21 r.d. n. 215/1933, non avendo la Coutenza opponente natura di pubblica amministrazione. Proposto gravame dalla Coutenza, la Corte d’appello di Torino, nel contraddittorio con il Comune di Casale Monferrato, lo rigettò con sentenza del 14.12.2021. Avverso tale sentenza la Coutenza Canali Lanza Mellana e Roggia Fuga ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Casale Monferrato, che ha pure depositato memoria.
Ai sensi dell’art. 380 - bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE N. 2545/22R.G .1.1 -Non mette conto illustrare partitamente i singoli motivi di ricorso, in quanto deve rilevarsi d’ufficio la nullità della sentenza impugnata, nonché di quella di primo grado, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., non risultando essere stati evocati in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vercelli, i terzi pignorati.
Al riguardo, è noto che, a seguito di un ripensamento della propria giurisprudenza sul punto, questa stessa Sezione ha recentemente affermato che “In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato” (Cass. n. 13533/2021). Ciò in quanto, come emerge dalla motivazione di detto arresto, sussiste sempre un interesse del terzo, dal punto di vista sistematico ed almeno in astratto, ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo; tale opzione ermeneutica, inoltre, è del tutto coerente con il dovere dell'interprete di preferire –a fronte di plurime soluzioni possibili in forza della littera legis - l'interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo, anche in conformità con la previsione di cui all’art. 6 CEDU; infine, tale scelta è anche coerente con il precedente indirizzo, di segno apparentemente contrario, giacché “la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria”.
N. 2545/22R.G .Ritiene la Corte di dover dare continuità a questo nuovo indirizzo, peraltro confermato da numerose successive pronunce(tra cui, Cass. n. 32445/2022), con la conseguenza che, non essendo stati evocat i in giudizioi terzi pignorat i , sia la sentenza impugnata , che anche quella di primo grado, sono nulle, per violazione dell’art. 102 c.p.c. 2.1 –Si impone dunque la rimessione al Tribunale di Vercelli , affinché proceda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, litisconsorti necessari.Il giudice di merito provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q. M. La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Vercelli, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. Così