Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30080/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal due to nullity from missing necessary co-litigant in traffic fine case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30080/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the second-instance judgment against a traffic fine because the appeal was filed without the required participation of the Office of the Government, a necessary co-litigant. The appellant argued the appeal was null due to procedural defects and lack of defense rights, while the local authority claimed the omission was minor. The court ruled that the absence of this necessary party rendered the entire appeal irremediably null, mandating a retrial with full adversarial proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 102 c.p.c.; Art. 331 c.p.c.: An appeal is irremediably null if a necessary co-litigant is absent, regardless of whether the defect was caused by the complaining party or the court, requiring a retrial with full adversarial proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary co-litigant nullity of appeal traffic fine recovery adversarial principle procedural nullity Cassation quashing retrial mandate abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 102 c.p.c.
Art. 331 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 - Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
331 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 107 c.p.c.
Non è dubbio che, per effetto dell’ordine impartito dal Giudice di Pace di Roma per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, ex art. 107 c.p.c., questo sia divenuto N.
art. 331 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 - Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., in relazione all’art.
artt. 140 c.p
1.3 –Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 140 c.p.c.
art. 24 Cost
c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost., in relazione all’art.
art. 111 Cost
112, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost., in relazione all’art.
art. 107 c.p
Non è dubbio che, per effetto dell’ordine impartito dal Giudice di Pace di Roma per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, ex art. 107 c.p.c., questo sia divenuto N.
art. 102 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 21381/2018
Cass. n. 21381/2018; Cass.
Cass. n. 11246/2022
21381/2018; Cass. n. 11246/2022).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 19496/2021R.G. proposto da: NOSOTTI LORENZO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tremitin. 10, presso lo studio dell’avv.Annalisa Pace, che lo rappresenta e difende, con l’avv. Giancarlo Caporali,come da procura in calce al ricorso - ricorrent e - contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, rappresentat a e difesa dall’avv. Enrico Maggiore, in forza di procura speciale in calce al controricorso - contro ricorrent e - e contro UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE(già EQUITALIA SUD s.p.a.) N. 19496/21R.G. - intimat i - avverso la sentenza n. 2501/2021del Tribunale di Roma , depositata i n data 10.2.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 13.9.2023dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija.

FATTI DI CAUSA Lorenzo Nosotti propose opposizione alla cartella di pagamento notificatagli in data 20.11.2013, per il recupero di sanzioni per violazione del Codice della strada, fondata in parte su un verbale emesso da Roma Capitale(indicato come recante il n. 94100000988) , contro il quale egli aveva proposto ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S., per inesistenza e/o nullità della notifica. Non essendosi costituito il Prefetto, il Giudice di Pace di Roma ordinòla rinotifica all’Ufficio Territoriale del Governo;a tal punto , Roma Capitale si costituì in giudizio,per delega di quest’ultimo.

L’adito Giudice di Pace rigett ò il ricorso con sentenza n. 40231/2015 , benché fosse anche emerso che detto verbale non costituiva il verbale di accertamento dell’infrazione, ma invece l’ordinanza prefettizia con cui il ricorso amministrativo di esso Nosotti era stato deciso. Lorenzo Nosotti propose quindi gravame, e il Tribunale di Roma, con sentenza del 10.2.2021, parimenti lo rigettò. Avverso tale sentenza Lorenzo Nosotti ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati da memoria. Roma capitale ha resistito con controricorso, mentre Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) non ha resistito.

Con ordinanza interlocutoria n. 16915 del 13.6.2013, è stata N. 19496/21R.G. dichiarata la nullità della notifica ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, con termine per la rinnovazione dell’adempimento, eseguito il quale l’Agenzia non ha svolto difese. All’esito della nuova fissazione dell’adunanza camerale, Roma Capitale ha depositato memoria. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 - Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il giudizio d’appello si è svolto in assenza dell’Ufficio Territoriale del Governo, che era parte del giudizio di primo grado, chiamato in causa per ordine del Giudice di Pace. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 74 disp. att. c.p.c., 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale respinto l’appello, assumendo, quale unico motivo di rigetto, la notifica a mani proprie dell’ordinanza-ingiunzione, in contrasto con quanto emergente dalla relata di notifica dell’ordinanza e dalla comunicazione inviata ad esso ricorrente. 1.3 –Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 140 c.p.c. e 48 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la notifica dell’ordinanza-ingiunzione N. 19496/21R.G. deve ritenersi inesistente o comunque nulla, e tale da compromettere il diritto di difesa. 1.4 – Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché la cartella di pagamento è stata emessa con impedimento ad esso ricorrente di difendersi nella sede competente, nonché con erronea indicazione del provvedimento sottostante. 1.5 – Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riguardo al giusto processo. 1.6 – Con il sesto motivo, infine, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 8, d.lgs. n. 150/2011 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver il Tribunale statuito l’inutilizzabilità della produzione documentale da parte di Roma Capitale, perché tardivamente effettuata. 2.1 – Pre limin armente, va rilevato che gli adempimenti inerenti alla rinnovazione della notifica nei confronti di AdER sono regolari: la nuova notifica è stata effettuata presso l’Avvocatura Generale dello Stato, e certamente entro il termine assegnato. 3.1 –Ciò posto, il primo motivo è fondato.

Non è dubbio che, per effetto dell’ordine impartito dal Giudice di Pace di Roma per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, ex art. 107 c.p.c., questo sia divenuto N. 19496/21R.G. litisconsorte necessario (quantomeno processuale) nel giudizio che occupa. Pertanto, posto che, come risulta dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte, il Nosotti notificò l’appello soltanto ad Equitaliae a Roma Capitale (che, nel giudizio di primo grado, s’era costituita per delega dell’Ufficio Territoriale del Governo) e che lo stesso ente locale s’è costituito nel giudizio d’appello in proprio (il che esclude ogni questione su una possibile sanatoria della nullità processuale, per raggiungimento dello scopo, per l’alterità soggettiva dell’autore dell’attività processuale rispetto al soggetto cui questa dovrebbe imputarsi), ne discende che lo stesso giudizio d’appello è irrimediabilmente nullo, per non avervi partecipato un litisconsortenecessario, in violazione del principio sancito dall’art. 102 c.p.c.; a nulla rileva , infatti, che il vulnus sia stato determinato dalla stessa parteche se ne dolga in sede di legittimità, posto che il Tribunale avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell’art. 331 c.p.c. anche d’ufficio(v.

Cass. n. 21381/2018; Cass. n. 11246/2022). 4.1 –I restanti motivi sono conseguentemente assorbiti. 5.1 – In definitiva, il primo motivo è accolto, mentre i restanti sono assorbiti. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, onde rinnovare il giudizio d’appello, a contraddittorio integro, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q. M. N. 19496/21R.G. la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti; c assa in relazione e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle s