Cassation appeal dismissed due to appellant's withdrawal, resulting in immediate case extinction and cost award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. Although a settlement proposal was pending under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, the appellant voluntarily renounced the appeal before the deadline expired. Consequently, the court ordered the immediate extinction of the proceedings and awarded the costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2; Art. 390, comma 1; Art. 391, comma 2 c.p.c.: A withdrawal of appeal submitted before the expiration of the term for a settlement proposal results in the immediate extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the withdrawing party.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12656/2021 R.G. proposto da : COPPOLA LODI NUNZIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato COPPOLA LODI NUNZIA (CPPNNZ54D45H224P) -ricorrente- contro PROVINCIA BERGAMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell’avvocato AURELI MICHELE (RLAMHL62S24H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato PAGANELLI LUIGI (PGNLGU64D10F704E) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO BRESCIAn.307/2021depositata il 15/03/2021 Considerato che in relazione al ricorso è stata redatta proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che, all’esito della comunicazione e nelle more della pendenza del termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta la parte ricorrente ha fatto pervenire rinuncia al ricorso;
Rilevato che la rinuncia è stata comunicata alla controparte dalla Cancelleria a norma dell’art. 390 c.p.c.; Ritenuto, pertanto, che la rinuncia, legittima nonostante la pendenza del procedimento di cui all’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., implica che debba darsi seguito immediatamente al procedimento di estinzione ex art. 391 c.p.c. e che, pertanto, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Considerato che, non constando accettazione della rinuncia, si deve –ai sensi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c. - provvedere sulle spese del giudizio, che si ritiene debbano essere poste a carico della parte ricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro 800,00 oltre 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 30/10/2023. Il Presidente di Sezione Raff