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Ordinanza — n. 30053/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal when appellant withdraws lawsuit, extinguishing proceedings under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30053/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the litigation extinguished after the appellant, Lucilla Della Pelle, voluntarily withdrew her revocatory action against the Lanza brothers and Mirella Leopardi. The parties concurred on the withdrawal and the cancellation of related real estate formalities, leading the court to apply Article 390 of the Civil Procedure Code. Consequently, the appeal was dismissed without a substantive ruling on the validity of the property sale contract.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: When a party withdraws a lawsuit before the final judgment, the proceedings are extinguished rather than dismissed on merits, and no costs are assigned.

Parole chiave

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withdrawal of lawsuit extinction of proceedings civil procedure code revocatory action real estate formalities diritto di riprendere il possesso della cosa ipoteca legale del venditore rivendicazione della proprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391 cod. proc. civ.
civ.; va altresì ordinata, su concorde istanza delle parti, la cancellazione delle formalità pregiudizievoli correlate al giudizio, in parte dispositiva puntualmente indicate; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass.
art. 390 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 11/10/2017, n. 23912
115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. 11/10/2017, n. 23912); P.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36545/2019 R.G. proposto da DELLA PELLE LUCILLA, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio n. 12, presso lo studio dell’Avv. Antonio Mazzetta dal quale è rappresentata e difesa –ricorrente – contro LANZA VINCENZO E LANZA OMAR, elettivamente domiciliati in Roma, viale Angelico n. 35, presso lo studio dell’Avv. Sebastiano Guarnaschelli dal qualesono rappresentati e difes i –controricorrente – nonché contro LEOPARDI MIRELLA –intimata – Avverso la sentenza n.5412/2019 del la CORTE DI APPELLO DI ROMA, pubblicata il 9 settembre 2019.

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA r.g. n. 36545/2019 Cons. est. Raffaele Rossi Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 19 giugno2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI . Rilevato che in riforma della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Roma, la decisione in epigrafe indicata, accogliendo la domanda revocatoria formulata da Omar e Vincenzo Lanza, ha dichiarato inefficace ex art.2901 cod. civ. il contratto di compravendita (stipulato con atto per notaio Tuccaridel 27 febbraio 2006) con cui Mirella Leopardi trasferiva a Lucilla Della Pelle il diritto di piena proprietà su alcuni cespiti immobiliari ubicati nel Comune di Roma; ricorreper cassazione Lucilla Della Pelle, affidandosi a due motivi, cui resistono, con unitario controricorso , Omar e Vincenzo Lanza, mentre non svolge difese in grado di legittimità Mirella Leopardi; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissata per la trattazione, la ricorrente ha rinunciato al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal suo difensore; la rinuncia è stata accettata dai controricorrent i , con adesione sottoscritta altresì dal lorodifensore; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; va altresì ordinata, su concorde istanza delle parti, la cancellazione delle formalità pregiudizievoli correlate al giudizio, in parte dispositiva puntualmente indicate; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.; r.g. n. 36545/2019 Cons. est.

Raffaele Rossi il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. 11/10/2017, n. 23912); P. Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Ordina al Dirigente del servizio di pubblicità immobiliare di Roma 1 la cancellazione delle seguenti formalità: trascrizione eseguita in data 4 aprile 2006 ai numeri di reg. gen./reg. part. 40010/22614; annotazione a trascrizione n. 9359 del 18 maggio 2006; annotazione a trascrizione n. 12781, iscritta il 20 settembre 2019 ai numeri di reg. gen./reg. part. 110683/12781.

Così deciso in Roma, nella Ca