Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30051/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding corporate guarantee validity and constitutional challenge to civil code articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30051/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the company's challenge to the validity of a corporate guarantee and its constitutional arguments. The court held that acts exceeding a company's social object are valid against third parties in good faith and that the constitutional complaint lacked proper factual foundation. Consequently, the lower court's ruling upholding the guarantee against the guarantor was maintained.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2384, 2475 bis, 2475 ter c.c.; Art. 41 Cost.: Acts exceeding a company's social object remain valid against third parties in good faith, and constitutional complaints must be substantiated with specific legal reasoning rather than mere assertions.

Parole chiave

Generato dall'IA
corporate guarantee validity social object limitation good faith third party constitutional complaint admissibility conflict of interest civil code articles inadmissible appeal mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2384 c.c.
654659 - 01) l e limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori di società di capitali, risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto, ai sensi dell'art. 2384, comma 2, cod.
Art. 2475 bis c.c.
Valle eccezione di incostituzionalità dell’art. 2475 bis cod.
Art. 2475 ter c.c.
Valle eccezione di incostituzionalità dell’art. 2475 bis cod.
Art. 1394 c.c.
Non può d’altro canto sottacersi che la prospettazione del secondo motivo di ricorso, incentrato sul disposto dell’art. 1394 cod.
Art. 41 Cost.
« nella loro valenza orientata rispetto all’art. 41 Cost.», in riferimento ai sensi dell’art.
Art. 360, n. 3 c.p.p.
41 Cost.», in riferimento ai sensi dell’art. 360, primo comma n.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Non può d’altro canto sottacersi che la prospettazione del secondo motivo di ricorso, incentrato sul disposto dell’art. 1394 cod.
art. 41 Cost
« nella loro valenza orientata rispetto all’art. 41 Cost.», in riferimento ai sensi dell’art.
art. 2475 bis cod. civ
Valle eccezione di incostituzionalità dell’art. 2475 bis cod. civ.
art. 2384 cod. civ
Vale altresì sottolineare, giusta quanto da questa Corte affermato a seguito della modifica dell’art. 2384 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 14509/2000
Cass. n. 24547/2016
Cass. n. 20597/2010
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12529/2020 R.G. proposto da : MICHELANGELO COSTRUZIONI S.n. R . L . , in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al viale delle MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato MALANDRINO GIANLUIGI (MLNGLG57L03H769R) che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro SOCIETA' COOPERATIVA BANCA di ANCONA e FALCONARA MARITTIMA di CREDITO COOPERATIVO –intimato – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di ANCONA n. 1762/2019depositata il 11/12/2019 .

R.g. n. 12529 del 2020 Ad. 15/06/2023; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15/06/2023, da l C onsigliere relatore Cristiano Valle , osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA A seguito dell’inadempimento della Immobiliare Abbadia S.r.l., quale debitrice principale, la Banca di Ancona, alla quale è succeduta la Società C ooperativa B anca di A ncona e F alconara Marittima di C redito C ooperativo , procedeva a escutere , nei confronti di diversi garanti, tra i quali la Michelangelo Costruzioni S.r.l., la fideiussioneprestata anche da detta società.

La banca otteneva quindi decreto ingiuntivo anche nei confronti della Michelangelo Costruzioni S.r.l. che proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Ancona. Il Tribunale rigettava l’opposizione al monitorio , dichiarandolo esecutivo e condannando l’opponente al rifondere le spese di giudizio. Avverso tale sentenza la Michelangelo Costruzioni S.r.l. proponeva appello e, nel ricostituito contraddittorio tra le parti , l a Corte d’appello di Ancona , con sentenza n. 1783 del 11/12/2019 , a conferma della sentenza di prime cure, rigettavail gravame.

Avverso la sentenza della Corte territoriale la Michelangelo Costruzioni propone ricorso in cassazione, articolato su due motivi . La Banca di Credito Cooperativo di Ancona e Falconara Marittima è rimasta intimata. La ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza del 15/06/2023. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione de gli artt. 2384 e 2475 bis c od . c iv . « nella loro valenza orientata rispetto all’art. 41 Cost.», in riferimento ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3 , c od . p roc . c iv . in relazione ed R.g. n. 12529 del 2020 Ad. 15/06/2023; estensore:

C. Valle eccezione di incostituzionalità dell’art. 2475 bis cod. civ. per violazione dell’art. 41,secondo e terzo comma, Cost.Deduce chela Corte territoriale ha attribuito rilievo all’oggetto sociale quale limite agli atti posti in essere dagli amministratori alla luce dei più generali principi costituzionali per poi erroneamente ritenere che il contratto fideiussorio non fosse in contrasto con quella utilità sociale che l’impresa di capitali persegue, ai sensi dell’art. 41 secondo commadella Costituzione. Con il secondo motivo pone censura di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c od . p roc . c iv . in relazione agli artt. 1394 e 2475 ter cod. c iv ., e agli artt. 112 e 345 c od . p roc . c iv . , per aver erroneamente la Corte d’appellodichiarato tardiva ed inammissibile la dedotta annullabilità della fideiussione per conflitto di interessi, in quanto essa era stata stipulata da Graziano Catozzo, nel l a qualità di amministratore della Michelangelo Costruzioni s.r.l. in favore della Immobiliare Abbadia S.r.l. , di cui era pure amministratore.

S econdo l a ricorrente, detto motivo di appello non aveva costituito unanuova domanda, poiché tale vizio era già stato denunciato in primo grado e sul punto il Tribunale non si era pronunciato, limitandosi a rilevare la tardività del tema proposto. I motivi, che possono essere congiuntamente scrutinati in quanto connessi, sono inammissibili. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9475 del 30/04/2014 Rv. 631122 - 01) a i fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società di capitali all'oggetto sociale il criterio da seguire è quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale, e tale strumentalità va ravvisata non solo sulla base della generica appartenenza dell'atto ad un tipo espressamente indicato R.g. n. 12529 del 2020 Ad. 15/06/2023; estensore:

C. Valle tra le operazioni strumentali, ma anche sulla base dell'interesse della società. Inoltre,questa Corte ha, con riferimento alla distinzione tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione, affermato che (Cass. n. 18536 del 10/07/2019 Rv. 654659 - 01) l e limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori di società di capitali, risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto, ai sensi dell'art. 2384, comma 2, cod. civ., non sono opponibili ai terzi di buona fede, non solo quando si tratti di limitazioni alla rappresentanza processuale, ma anche per le limitazioni alla rappresentanza sostanziale, poiché la norma, che si riferisce ai poteri degli amministratori in via generale, prendendo in esame gli effetti della buona fede della controparte, si attaglia più appropriatamente all'ambito della rappresentanza negoziale.

Vale altresì sottolineare, giusta quanto da questa Corte affermato a seguito della modifica dell’art. 2384 cod. civ. operata dall’art. 5 deld.P.R. n. 1127 del 29/12/1969, che pure, con l’art. 6, introdusse nel codice civile l’art. 2384 bis , che (a i fini dell'opponibilità al terzo contraente delle limitazioni dei poteri di rappresentanza degli organi di società di capitali, l'art. 2384, comma secondo, cod. civ., nel testo novellato dall'art. 5 del d.P.R. n. 1127 del 1969 , richiede non già la mera conoscenza della esistenza di tali limitazioni da parte del terzo, ma altresì la sussistenza di un accordo fraudolento, o, quanto meno, la consapevolezza di una stipulazione potenzialmente generatrice di danno per la società(v.

Cass. n. 14509 del 08/11/2000 Rv. 541480 -01). La ricorrentenon si confronta adeguatamente con il principio da questa Corte affermato secondo cui la validità degli atti estranei all’oggetto sociale deve essere riguardata alla stregua del principio della capacità giuridica generale della società, cosicché l’eventuale R.g. n. 12529 del 2020 Ad. 15/06/2023; estensore: C. Valle esorbitanza dell’atto (nella specie, la concessione di fideiussione) rileva nell’ambito dei rapporti tra la società e l’amministratore, ma non può incidere in termini di annullabilità o di nullità (ossia sulla giuridica esistenza) dell’atto per i terzi che, in buona fede, abbiano contrattato con la societàe ciò anche nei rapporti tra detti terzi e i soci ( si veda altresì Cass. n. 24547 del 01/12/2016 Rv. 642662 - 02).

Non può d’altro canto sottacersi che la prospettazione del secondo motivo di ricorso, incentrato sul disposto dell’art. 1394 cod. civ., si appalesa invero non adeguata, perché la questione del conflitto d’interessi del legale rappresentante della Michelangelo Costruzioni S.r.l. non risulta in alcun modo correttamente posta nella fase dinanzi al tribunale, in quanto veniva soltanto genericamente richiamato l’art. 1394 cod. civ., come esattamente affermato dalla Corte territoriale. La questione di legittimità costituzionale adombrata dalla ricorrente con riferimento all’art. 41, secondo e terzo comma, della Costituzione,è manifesta mente infondatezza , in quanto proposta in modo meramente apodittico, assumendosi semplicemente che l’esorbitanza dell’atto posto in essere dall’amministratore in relazione all’oggetto sociale comporti di per sé violazione della legittimità costituzionale in materia di iniziativa economica privata, senza un’adeguata ricostruzione della genesi (e delle successive e ripetute modifiche) degli artt. 2384 cod. civ. ( già modificato dal d.P.R. n. 1127 del 1969 e da ultimo ad opera dell’art. 1 del d.lgs. n. 6 del 17/01/2003) e 2384 bis cod. civ . (quest’ultimo , introdotto dal d.P.R. n. 1127 del 1969 e soppresso dal richiamato d.lgs. n. 6 del 2003), nonché degli artt. 2475 e 2475 bis e 2475 ter cod. civ. (pure modificatidal già richiamato d.lgs. n. 6 del 2003) .

La pronuncia di questa Corte richiamata dalla ricorrente a sostegno della propria tesi (Cass. n. 20597 del 04/10/2010 Rv. R.g. n. 12529 del 2020 Ad. 15/06/2023; estensore: C. Valle 615423 - 01) è in realtà non pertinente, attenendo a fideiussione prestata da una società in favore di altra, con amministratore identico, ma nell’ambito di un unico gruppo societario, evenienza neppure dedotta nel caso in esame. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13,se dovuto. Così deciso in Roma nella camera d