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Ordinanza — n. 29778/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29778/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29778/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La causa trae origine da un Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza a favore del Laboratorio di Analisi Cliniche Bios e nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per il pagamento di prestazioni sanitarie (già) erogate in regime di convenzione con il S.S.N. sulla base del contratto, per l’anno 2010, stipulato ai sensi dell’art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/1999 e sottoscritto in data 30 dicembre 2010. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1781/2016 rigettava l’opposizione del S.S.N., confermava il decreto ingiuntivo ritenendo che l’art. 7.1. del contratto stipulato tra le parti non richiamava il c.d. ‘Tariffario Bindi’ di cui al D.M. 22 luglio 1996, bensì il tariffario c.d. Mix al tempo vigente da individuarsi nel D.M. del 7 novembre 1991, ovvero dell’ultimo tariffario valido adottato a livello centrale in quanto il tariffario c.d. Bindi era stato annullato in sede giurisdizionale dal Consiglio di Stato.

Regesto Legislator

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art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/1999, art. 2720 c.c; Ordinanza — n. 29778/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con l’unico motivo di ricorso, articolato in due parti, si censura la sentenza per “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1372, 2709, 2710 e 2720 c.c.; artt. 112 e 116 c.p.c., Art. 1, comma 796, L. 296/1996”. La Corte d’appello avrebbe ritenuto applicabile alle prestazioni sanitarie erogate, nel 2010, dal Laboratorio di Analisi Cliniche “Bios Srl” (in regime di accreditamento con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza), il “tariffario Bindi” (d.m. 22.07.1196), per il richiamo all’art. 1, comma 796, lett. o, della legge n. 296/2006, contenuto nel contratto tra loro stipulato.

Parole chiave

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rimborso ospedaliero spese di assicurazione malattie fatturazione ospedaliera prestazioni indebitamente riscosse assunzione delle spese dentarie calcolo e tasso di rimborso

Disposizioni normative citate

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art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/1999
sulla base del contratto, per l’anno 2010, stipulato ai sensi dell’art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/1999 e sottoscritto in data 30 dicembre 2010.
art. 2720 c.c
Inoltre, avrebbe ritenuto non provato il credito dell’appellante, quando invece la sottoscrizione del contratto, da parte della suddetta Azienda, costituirebbe una ricognizione ex art. 2720 c.c., avendo ivi concordato il budget per l’annualità 2010.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22656/2021 R.G. proposto da : LABORATORIO ANALISI CLINICHE BIOS SRL, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO FEA, 6, presso lo studio dell’avvocato ASCENZI GUIDO rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLINI ENZO; -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del Commissario Straordinario Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in COSENZA VIA CESARE GABRIELE, 15, presso lo studio dell’avvocato CHIMENTO LUCIO che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 138/2021depositata il 04/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che:

1. La causa trae origine da un Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza a favore del Laboratorio di Analisi Cliniche Bios e nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per il pagamento di prestazioni sanitarie (già) erogate in regime di convenzione con il S.S.N. sulla base del contratto, per l’anno 2010, stipulato ai sensi dell’art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/1999 e sottoscritto in data 30 dicembre 2010. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1781/2016 rigettava l’opposizione del S.S.N., confermava il decreto ingiuntivo ritenendo che l’art. 7.1. del contratto stipulato tra le parti non richiamava il c.d. ‘Tariffario Bindi’ di cui al D.M. 22 luglio 1996, bensì il tariffario c.d. Mix al tempo vigente da individuarsi nel D.M. del 7 novembre 1991, ovvero dell’ultimo tariffario valido adottato a livello centrale in quanto il tariffario c.d. Bindi era stato annullato in sede giurisdizionale dal Consiglio di Stato.

2. La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 138 del 4 febbraio 2021, in accoglimento dell’appello proposto dall’ASP, riformava la sentenza impugnata e disponeva la revoca del Decreto ingiuntivo opposto e rigettava la domanda del Laboratorio di Analisi Cliniche Bios. La Corte Territoriale riteneva che il Tariffario da applicare fosse quello c.d. ‘Bindi’ sul presupposto che tale tariffario, seppure annullato dal Consiglio di Stato nel 2001, era ritornato in vigore per volontà del legislatore con l’art. 1, comma 796, lett. o), della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Riteneva non provato il credito dell’appellante 3. Il Laboratorio di Analisi Cliniche Bios s.r.l. propone ricorso in cassazione, sulla base di 1 motivo. Resiste con controricorso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Considerato che:

4. Con l’unico motivo di ricorso, articolato in due parti, si censura la sentenza per “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1372, 2709, 2710 e 2720 c.c.; artt. 112 e 116 c.p.c., Art. 1, comma 796, L. 296/1996”. La Corte d’appello avrebbe ritenuto applicabile alle prestazioni sanitarie erogate, nel 2010, dal Laboratorio di Analisi Cliniche “Bios Srl” (in regime di accreditamento con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza), il “tariffario Bindi” (d.m. 22.07.1196), per il richiamo all’art. 1, comma 796, lett. o, della legge n. 296/2006, contenuto nel contratto tra loro stipulato.

Mentre tale tariffario, all’epoca, non era più operativo, in quanto, dopo essere stato abrogato nel 2001, la legge n. 296/2006 ne aveva disposto la reviviscenza, ma limitatamente al triennio 2007-2009. Inoltre, avrebbe ritenuto non provato il credito dell’appellante, quando invece la sottoscrizione del contratto, da parte della suddetta Azienda, costituirebbe una ricognizione ex art. 2720 c.c., avendo ivi concordato il budget per l’annualità 2010. 5.La prima parte del motivo è fondata e assorbe la seconda. Questa Corte regolatrice, esaminando la questione dei limiti temporali di applicazione della legge n. 296/2006 alle prestazioni sanitarie erogate per conto del Servizio sanitario nazionale da strutture private accreditate, dopo ampio dibattito, è ormai approdata alla univoca conclusione che l’art. 1, comma 796, lett. o), di tale legge, è valevole solo per il triennio 2007-2009, con conseguente inapplicabilità del “tariffario Bindi” alle prestazioni erogate dal 31.12.2009 in poi (v. ex plurimis, da ultimo, Cass. civ., Sez.

I, Ord., 18/4/2023, n. 10311; Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/05/2022, n. 17014; Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 5/10/2021, n. 27007; Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 12/1/2021, n. 297; Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 30/11/2020, n. 27366; Cass. civ., Sez. VI-1, 15/10/2020, n. 22317; Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 13/02/2020, n. 3676; Cass. civ., Sez. III, 4/5/2018, n. 10852). Pertanto, nel caso di specie, il dato temporale è decisivo, trattandosi di prestazioni erogate certamente nel 2010, con conseguente applicazione del d.m. 7/11/1991 ed erroneità della sentenza impugnata per violazione di legge.

6. Pertanto la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, come in motivazione, dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione personale.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, come in motivazione, dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione personale. Così deciso in Roma, n