Decreto — n. 29667/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17404/2023 R.G. proposto da : FARMASHOP S.N.C. di Costa Mariantonia C. 02911300651, in persona del suo legale rappresentante pro tempore NICOLA CARFAGNA, elettivamente domiciliat a presso il domicilio digitale dell'avvocato SALVATORE GRISOLI A, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MANGINI ANTONIO MNGNTN45D25B242H; -intimato – avverso la sentenza n. 678/2023 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 06/06/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso , sottoscritto dal legale rappresentante p.t. della società ricorrente e dal difensore; rilevato che l’intimato non risulta costituit o nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016;ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 29667/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FARMASHOP S.N.C. di Costa Mariantonia C. 02911300651, in persona del suo legale rappresentante pro tempore NICOLA CARFAGNA, elettivamente domiciliat a presso il domicilio digitale dell'avvocato SALVATORE GRISOLI A, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MANGINI ANTONIO MNGNTN45D25B242H; -intimato – avverso la sentenza n. 678/2023 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 06/06/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso , sottoscritto dal legale rappresentante p.t. della società ricorrente e dal difensore; rilevato che l’intimato non risulta costituit o nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016;ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimato.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17404/2023 R.G. proposto da : FARMASHOP S.N.C. di Costa Mariantonia C. 02911300651, in persona del suo legale rappresentante pro tempore NICOLA CARFAGNA, elettivamente domiciliat a presso il domicilio digitale dell'avvocato SALVATORE GRISOLI A, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MANGINI ANTONIO MNGNTN45D25B242H; -intimato – avverso la sentenza n. 678/2023 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 06/06/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso , sottoscritto dal legale rappresentante p.t. della società ricorrente e dal difensore; rilevato che l’intimato non risulta costituit o nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016;ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il 25/10/2