Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 29666/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29666/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29666/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14003/2021 R.G. proposto da : BANCA FARMAFACTORING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI, 44, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA STOPPANI, rappresentato e difeso dall'avvocato MONICA FAZIO; –ricorrente – contro COMUNE DI LAVENO MOMBELLO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Albè; –controricorrente – avverso la sentenza n. 819/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/02/2021; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal difensore del controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti;ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 c.p; Decreto — n. 29666/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BANCA FARMAFACTORING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI, 44, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA STOPPANI, rappresentato e difeso dall'avvocato MONICA FAZIO; –ricorrente – contro COMUNE DI LAVENO MOMBELLO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Albè; –controricorrente – avverso la sentenza n. 819/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/02/2021; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal difensore del controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti;ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Parole chiave

Generato dall'IA
chiusura della procedura di assistenza giudiziaria inattività successiva alla sospensione abbandono definitivo del procedimento procedura pendente fine del processo atto privo di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14003/2021 R.G. proposto da : BANCA FARMAFACTORING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI, 44, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA STOPPANI, rappresentato e difeso dall'avvocato MONICA FAZIO; –ricorrente – contro COMUNE DI LAVENO MOMBELLO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Albè; –controricorrente – avverso la sentenza n. 819/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/02/2021; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal difensore del controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti;ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il 25/1