Decreto — n. 29665/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10031/2022 R.G. proposto da : CECCHI GORI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, V. GIOVANNI VITELLESCHI 26, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO PASSALACQUA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro FALLIMENTO AC FIORENTINA SPA, in persona del Curatore DANIELE FICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell'avvocato LUIGIA D'AMICO, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO FANFANI; -controricorrente – nonché contro VICHI MARCO, STRACCALI EVELINA, BENEDETTO FIAMMETTA, RIGHETTI RAFFAELE, LUNA LUCIANO, BARTOLELLI SERGIO, SCONCERTI MARIO, BIANCHI OTTAVIO, BANDETTINI ANTONIO, SCRICCIOLO PIERO, MAZZANTI MARCELLA, POGGI EDY, POGGI CRISTINA, SCRICCIOLO PIERO, UNIPOL SAI SPA; -intimati – avverso la sentenza n. 1927/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/10/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore; rilevato che il controricorrente Fallimento AC Fiorentina S.p.A. ha depositato in atti l’accettazione della rinuncia, sottoscritta dal Curatore - espressamente autorizzato dal G.D. con decreto del 14.09.2023 -e dal difensore; rilevato che l a rinunc ia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 29665/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CECCHI GORI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, V. GIOVANNI VITELLESCHI 26, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO PASSALACQUA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro FALLIMENTO AC FIORENTINA SPA, in persona del Curatore DANIELE FICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell'avvocato LUIGIA D'AMICO, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO FANFANI; -controricorrente – nonché contro VICHI MARCO, STRACCALI EVELINA, BENEDETTO FIAMMETTA, RIGHETTI RAFFAELE, LUNA LUCIANO, BARTOLELLI SERGIO, SCONCERTI MARIO, BIANCHI OTTAVIO, BANDETTINI ANTONIO, SCRICCIOLO PIERO, MAZZANTI MARCELLA, POGGI EDY, POGGI CRISTINA, SCRICCIOLO PIERO, UNIPOL SAI SPA; -intimati – avverso la sentenza n. 1927/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/10/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore; rilevato che il controricorrente Fallimento AC Fiorentina S.p.A. ha depositato in atti l’accettazione della rinuncia, sottoscritta dal Curatore - espressamente autorizzato dal G.D. con decreto del 14.09.2023 -e dal difensore; rilevato che l a rinunc ia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10031/2022 R.G. proposto da : CECCHI GORI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, V. GIOVANNI VITELLESCHI 26, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO PASSALACQUA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro FALLIMENTO AC FIORENTINA SPA, in persona del Curatore DANIELE FICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell'avvocato LUIGIA D'AMICO, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO FANFANI; -controricorrente – nonché contro VICHI MARCO, STRACCALI EVELINA, BENEDETTO FIAMMETTA, RIGHETTI RAFFAELE, LUNA LUCIANO, BARTOLELLI SERGIO, SCONCERTI MARIO, BIANCHI OTTAVIO, BANDETTINI ANTONIO, SCRICCIOLO PIERO, MAZZANTI MARCELLA, POGGI EDY, POGGI CRISTINA, SCRICCIOLO PIERO, UNIPOL SAI SPA; -intimati – avverso la sentenza n. 1927/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/10/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore; rilevato che il controricorrente Fallimento AC Fiorentina S.p.A. ha depositato in atti l’accettazione della rinuncia, sottoscritta dal Curatore - espressamente autorizzato dal G.D. con decreto del 14.09.2023 -e dal difensore; rilevato che l a rinunc ia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma