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Ordinanza — n. 29635/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29635/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29635/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DINANZA sul ricorso iscritto al n. 22718/2021 R.G. proposto da: VECCHIO CLAUDIO, rappresentato e dife so d all'avvocato DELL'ESTATE FERNANDO e dell’avvocato CACACE ILARIA -ricorrente- contro ROSSI PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARINO GIUSEPPE -controricorrente- nonchè contro ROSSI PAOLO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3870/2021 depositata il 26/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2023 dal consigliere ENRICO SCODITTI Rilevato che: Paolo Rossi convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Cassino Bar Corallo di Vecchio Claudio C. s.a.s. chiedendo il risarcimento del danno per la lesione all’impianto dentario cagionato, nel corso di una colazione consumata presso la ditta convenuta,dalla presenza di un sassolino in un cornetto.

Regesto Legislator

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art. 166 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 29635/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il Tribunale aditorigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello l’attore . Con sentenza di data 26 maggio 2021la Corte d’appello di Roma accolse l’appello, condannando la società appellata al pagamento di Euro 20.414.00. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che la costituzione in giudizio del convenuto in primo grado era stata tardiva in base all’art. 166 cod. proc. civ. (ragione per la quale il Tribunale aveva rigettato l’istanza di chiamata in causa di Mastro Innocenzo s.r.l.), per cui tardiva era anche la comunicazione da parte del convenuto alla luce dell’art. 4, comma 3, d.P.R. n. 224 del 1988, e che pertanto legittimato passivo restava il convenuto.

Parole chiave

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responsabilità per danno da prodotti danno ai denti responsabilità per colpa responsabilità dell'importatore responsabilità extracontrattuale colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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art. 166 cod. proc. civ
Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che la costituzione in giudizio del convenuto in primo grado era stata tardiva in base all’art. 166 cod. proc. civ.
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Testo completo

DINANZA sul ricorso iscritto al n. 22718/2021 R.G. proposto da: VECCHIO CLAUDIO, rappresentato e dife so d all'avvocato DELL'ESTATE FERNANDO e dell’avvocato CACACE ILARIA -ricorrente- contro ROSSI PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARINO GIUSEPPE -controricorrente- nonchè contro ROSSI PAOLO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3870/2021 depositata il 26/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2023 dal consigliere ENRICO SCODITTI Rilevato che: Paolo Rossi convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Cassino Bar Corallo di Vecchio Claudio C. s.a.s. chiedendo il risarcimento del danno per la lesione all’impianto dentario cagionato, nel corso di una colazione consumata presso la ditta convenuta,dalla presenza di un sassolino in un cornetto.

Il Tribunale aditorigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello l’attore . Con sentenza di data 26 maggio 2021la Corte d’appello di Roma accolse l’appello, condannando la società appellata al pagamento di Euro 20.414.00. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che la costituzione in giudizio del convenuto in primo grado era stata tardiva in base all’art. 166 cod. proc. civ. (ragione per la quale il Tribunale aveva rigettato l’istanza di chiamata in causa di Mastro Innocenzo s.r.l.), per cui tardiva era anche la comunicazione da parte del convenuto alla luce dell’art. 4, comma 3, d.P.R. n. 224 del 1988, e che pertanto legittimato passivo restava il convenuto.

Aggiunse che in tale contesto non poteva ravvisarsi la responsabilità del consumatore per non avere evocato in giudizio il produttore, non essendo onere dell’attore porre rimedio all’omissione della convenuta, e che inoltre la convenuta non aveva neppure idoneamente dimostrato che il prodotto fosse riconducibile aMastro Innocenzo s.r.l.. Ha proposto ricorso per cassazione Claudio Vecchio sulla base di due motivi e resiste con controricorso Paolo Rossi. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che i motivi di appello hanno carattere generico, senza indicazione delle parti che si intende impugnare e delle modifiche richieste. Con il secondomotivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 Codice del Consumo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello, confondendo le preclusioni processuali congli elementi probatori forniti in primo grado, non ha considerato che prima dell’introduzione del giudizio era stato comunicato al Rossi chi fosse il produttore, mentre è l’attore che è rimasto inerte.

Aggiunge che il termine ultimo per il fornitore per l’indicazione del produttore responsabile è la prima udienza di trattazione, poiché è in tale udienza che scatta la preclusione per la chiamata in causa del terzo da parte dell’attore. Osserva ancora che la sentenza di appello è stata emessa senza acquisire ilfascicolo di primo grado, non potendo così valutare quanto dall’appellato fornito alla controparte per l’individuazione del produttore del prodotto difettoso. E’ intervenuta rinuncia al ricorso con accettazione della parte controricorrente.

Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, senza provvedimenti sulle spese alla luce dell’accettazione della rinuncia. Non sussist ono i presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Così de