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Ordinanza — n. 29532/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; factoring assignment unopposable to bankruptcies without certain-date notification to debtors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29532/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Unicredit Factoring inadmissible and dismissed the case. The appellant argued that payment of the factoring fee was the sole condition for the assignment's opposability to third parties, citing recent jurisprudence. However, the Court ruled that while payment is an alternative criterion for opposability, it does not override the mandatory requirement of certain-date notification to the debtor, which was absent here. Consequently, the assignments were deemed unopposable to the bankruptcies of the care facilities, and the appeal was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 5 legge n. 52/1991; Art. 1265 cod. civ.: For mass credit assignments via factoring, payment with a certain date is an alternative criterion for opposability to third parties, but lack of certain-date notification to the debtor renders the assignment unopposable to bankruptcy proceedings.

Parole chiave

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factoring assignment opposability bankruptcy proceedings certain date notification mass credit assignment payment as alternative condition unopposable to third parties cassation inadmissibility regime di copertura

Disposizioni normative citate

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Art. 5 della legge n. 52 del 1991
– violazione dell’art. 5, comma 2, della legge 21 febbraio 1991, n.
Art. 1265 del codice civile
52 del 1991 rispetto alla regola di cui all’art. 1265 cod.
Art. 384 comma 5 del codice di procedura civile
10.1.Il motivo, ancorché in astratto fondato, non può condurre alla cassazione della sentenza impugnata, ma richiede solo che la motivazione della stessa venga corretta, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 cod.
Art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La diversa interpretazione operata dalla sentenza impugnata avrebbe violato le regole sull’interpretazione del contratto, essendo noto che “le clausole del contratto di interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto (art. 1363 cod.
art. 1264 cod. civ
art. 1363 cod. civ
La diversa interpretazione operata dalla sentenza impugnata avrebbe violato le regole sull’interpretazione del contratto, essendo noto che “le clausole del contratto di interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto (art. 1363 cod.
art. 1366 cod. civ
civ.), operazione che va condotta secondo buona fede (art. 1366 cod. civ.) e che, se sussiste un dubbio, le clausole vanno lette nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello in cui non ne avrebbero nessuno (art.
art. 1367 cod. civ
civ.) e che, se sussiste un dubbio, le clausole vanno lette nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello in cui non ne avrebbero nessuno (art. 1367 cod. civ.), in vista di un equo contemperamento degli interessi delle parti (art,.
art. 1265 cod. civ
52 del 1991 rispetto alla regola di cui all’art. 1265 cod. civ.”.
art. 384 cod. proc. civ
10.1.Il motivo, ancorché in astratto fondato, non può condurre alla cassazione della sentenza impugnata, ma richiede solo che la motivazione della stessa venga corretta, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, ord. 16 febbraio 2023, n. 4927
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 34336-2019 proposto da: UNICREDIT FACTORING SPA, in persona dei procuratori speciali Giancarlo BAZAN e Giordana Maria MARCONCINI , elettivamente domiciliata in Roma, via Marianna Dionigi 43 , presso lo studio dell’Avvocato GiancarloCATAVELLO, che l a rappresenta e difende ; -ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO - VASTO - CHIETI , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Thomas SCHAEL, elettivamente domiciliata in Roma, via Ruggero Fauro 102, presso lo studio dell’Avvocato Alessio COSTANTINI, rappresentata e difesa dall’Avvocato RaffaelloCARINCI ; -controricorrente - nonché contro Oggetto FACTORING CESSIONE CREDITO Crediti derivanti da eserciziodi impresa “ex lege” n. 52del R.G.N.34336/2019 Cron.

Rep. Ud.17/05/2023 CC FALLIMENTO CASA DI CURA SANTA MARIA SAS DI VERDUE DUE SRL N. 28/2010, in persona del curatorefallimentare, elettivamente domiciliata in Roma, via San Sebastianello 6, presso lo studio dell’AvvocatoRaffaele CAPPIELLO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - econtro FALLIMENTO CASA DI CURA SANATRIX SRL N. 2/2011, in persona del curatore fallimentare , in persona del curatore fallimentare, elettivamente domiciliata in Roma, via San Sebastianello 6, presso lo studio dell’Avvocato Raffaele CAPPIELLO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - e contro ASL AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA, ASL TERAMO, AUSL PESCARA, FIRA SPA, FIRA SPA ABRUZZO; -intimati - avverso sentenza della Corte d’appello de L’Aquila , n. 1449 / 19 , depositata il 17/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023dal Consigliere Dott.

Stefano G iaime GUIZZI . FATTI DI CAUSA 1. La società Unicredit Factoring S.p.a. (d’ora in poi, “UCF”) propone ricorso, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1444/19, del 17 settembre 2019, della Corte d’appello de L’Aquila, che –respingendone il gravame avverso la sentenza n. 732/14, del 9 dicembre 2014, del Tribunale di Chieti – ha confermato, quantunque con diversa motivazione, il rigetto della domanda di condanna della Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano- Vasto-Chieti (d’ora in poi, “ASL02”) al pagamento della somma di € 142.358,61, nonché degli ulteriori importi per prestazioni rese, dalle società Santa Maria S.r.l. (in seguito divenuta S.a.s.) e Sanatrix S.r.l., dal 1° settembre 2007 al 22 ottobre 2009.2.

Riferisce, in punto di fatto, l’odiernaricorrente d i essersi resa cessionaria dei crediti delle predette società di cura (peraltro, poi fallite in corso di causa), in virtù di due distinti atti di cessione, relativi a crediti derivanti da esercizi di impresa ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dalle stesse sottoscritti con la società MCC Medio Credito Centrale S.p.a., il cui ramo di azienda factoring veniva poiceduto a UCF. Vantando le predette società dei crediti verso la ASL 2 , per prestazioni rese in favore della stessa (esattamente, quelle fatturate ad ottobre 2007 per il mese precedente, nonché quelle da fatturare per i ventiquattro mesi successivi), UCF adiva il Tribunale teatino.

Eccepita dalla ASL la propria carenza di legittimazione passiva, da individuarsi – a suo dire – in capo alla Regione Abruzzo, avendo essa stipulato i contratti con le predette società, ne veniva autorizzata la chiamata in causa, nonché, con la stessa, pure delle case di cura Sanatrix e Santa Maria . L a Regione chiedeva, a propria volta, essendo a ciò autorizzata, la chiamata della società F.I.R.A. S.p.a. (competente per il monitoraggio delle spese sanitarie e la relativa liquidazione), nonchè di tutte le altre Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo, meglio identificate nell’epigrafedella presente sentenza.

Ciò detto, l’adito Tribunale – individuata nella sola ASL 2 il soggetto legittimato passivamente (esito al quale perveniva sul rilievo che i contratti conclusi con le due società fossero stati stipulati effettivamente dalla Regione, ma in nome e per conto delle singole Aziende sanitarie locali, sul cui bilancio ricadevano le spese da essi nascenti) – rilevava, nel merito, l’infondatezza della domanda attorea, stante l’inopponibilità alla ASL 2 convenuta, nonché alle società di cura, delle operate cessioni di credito, dovendo applicarsi, nella specie, la disciplina di cui agli artt. 69 e 70 de regio decreto 18 novembre 1023, n. 2240 e dell’art. 9 dell’allegato E) alla legge 20 marzo 1865, n. 2284, in forza della quale la cessione non produce effetto in difetto di adesione, come nella specie, dell’amministrazione debitrice.

Esperito gravame da UCF, per lamentare, tra l’altro, l’inapplicabilità della disciplina suddetta al caso di specie, concernendo la stessa solo le cessioni dei crediti verso l’amministrazione statale, il giudice di appellolo respingeva. La Corte territoriale, in particolare, pur confermando che le norme suddette trovano applicazione per le sole amministrazioni dello Stato, rilevava come l’articolo 13 dei contratti conclusi dalla Regione con le predette società Sanatrix e Santa Maria prevedesse, comunque, che ogni singola cessione di credito dovesse essere accettata dalla Regione “ai sensi e per gli effetti degli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2240 del 18 novembre 1923”.

3. Tra i diversi soggetti intimati, hanno resistito all’avversaria impugnazione, con tre distinti controricorsi, soltanto la ASL 2 e le curatele dei fallimenti delle società Sanatrix e Santa Maria, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.

5. La ricorrente e t utte le controricorrenti hanno presentato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Con i l primo motivo la ricorrente denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti, con particolare riferimento agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 cod. civ. Assume che la Corte abruzzese avrebbe mal interpretato la clausola contrattuale suddetta, secondo cui, “in caso di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto” (cioè quello intervenuto tra la Regione e ciascuna casa di cura), la casa di cura “si impegna a notificare la cessione stessa, oltre che alla Regione, all’Azienda Sanitaria Locale competente e alla F.I.R.A.

S.p.a. 2, prevedendo, altresì, che la “predetta cessione dovrà essere accettata dalla Regione Abruzzo […] ai sensi e per gli effetti degli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2240 del 18 novembre 1923”. Secondo la ricorrente, la clausola suddetta, mentre stabilisce che, ai fini della piena efficacia ed opponibilità della cessione rispetto ai terzi, ed in particolare al debitore ceduto (nella specie, la ASL 2 convenuta in giudizio), è sufficiente la sola notifica della cessione, in conformità del resto con la previsione di cui all’art. 1264 cod. civ., essa prevede l’accettazione della Regione al solo scopo di rendere ad essa opponibile la cessione.

La diversa interpretazione operata dalla sentenza impugnata avrebbe violato le regole sull’interpretazione del contratto, essendo noto che “le clausole del contratto di interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto (art. 1363 cod. civ.), operazione che va condotta secondo buona fede (art. 1366 cod. civ.) e che, se sussiste un dubbio, le clausole vanno lette nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello in cui non ne avrebbero nessuno (art. 1367 cod. civ.), in vista di un equo contemperamento degli interessi delle parti (art,. 1371 cod. civ.)”.

L’interpretazione della Corte territoriale avrebbe violato l’art.1369 cod. civ. (a mente del quale le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto), dal momento che la cessione è un contratto bilaterale tra cedente e cessionario, a quale rimane estraneo il debitore ceduto. 6.1. Il primo motivo risulta in parte inammissibile e in parte non fondato. Al riguardo, va premesso che chi, “con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (così, tra le altre, Cass.

Sez. 3, sent. 28 novembre 2017, n. 28319, Rv. 646649-01). Nello stesso solco, peraltro, si inserisce l’affermazione secondo cui il “motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione, da parte del giudice del merito, dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., deve essere formulato attraverso la puntuale e precisa enunciazione delle ragioni per le quali un dato criterio sarebbe stato erroneamente applicato, non assumendo rilievo la circostanza che nella sentenza impugnata risulti omesso l’espresso riferimento ad uno specifico criterio interpretativo legale” (Cass.

Sez. 3, ord. 21 luglio 2017, n. 15350, Rv. 644814-02). Nella specie, di tutte le norme in materia di ermeneutica contrattuale delle quali si ipotizza la violazione (artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 cod. civ.), è solo in relazione all’ultima che risulta formulata una censura dotata di specificità, a norma dell’art. 336, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., risultando, pertanto, tutte le altre inammissibili. Senonché, l’asserita incompatibilità – tra “la natura e l’oggetto del contratto” e l’interpretazione del suo articolo 13, secondo cui la cessione dei crediti (oggetto di quel contratto di prestazione d’opera), dovrà essere accettata dalla Regione Abruzzo […] ai sensi e per gli effetti degli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2240 del 18 novembre 1923” –viene compiuta non con riferimento alla natura e all’oggetto del contratto , fonte dei crediti dei quali detta clausola disciplina le modalità di cessione, bensì avuto riguardo al diverso negozio giuridico costituito dalla cessione del credito, donde l’infondatezza della censura.

7. Con i l secondo motivo la ricorrente denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923. La sentenza impugnata viene censurata per aver escluso il venir meno dell’inefficacia della cessione sebbene i contratti, dai quali derivavano i crediti ceduti, avessero esaurito i loro effetti, condizione, questa, per l’ applicazione la disciplina generale codicistica in materia di cessione, in luogo di quella prevista dagli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923, giacché quest’ultima determina (nell’interpretazione fornitane da questa Corte, alla quale la sentenza impugnata pure ha dichiarato di voler aderire) solo una provvisoria inefficacia della cessione, destinata a venir meno con l’esecuzione del contratto cui i crediti oggetto di cessione accedono.

Non pertinenti, infatti, sarebbero i precedenti giurisprudenziali citati dalla sentenza impugnata, per ritenere che – in mancanza di prova agli atti del giudizio della corretta ed integrale esecuzione delle prestazioni da parte delle case di cura (sussistendo contestazioni solevate dall’ASL 2 circa il non corretto adempimento delle loro prestazioni contrattuali), non potesse riconoscersi che i contratti in questione avessero esaurito i loro effetti . Tali arresti , infatti, si riferiscono a contratti di appalto di opere pubbliche, per il quale il credito verso l’amministrazione pubblica nasce solo all’esito del collaudo.8.

Con il terzo motivo, strettamente collegato al precedente, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del d.lgs. 18 aprile 2016, n.

50. Deduce che, ove si ritenesse il rapporto negoziale in esame appartenente al novero dei contratti di appalto, le cessioni di crediti ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006 divengono pienamente opponibili alla P.A. se la medesima non le rifiuti entro quarantacinque giorni dalla notifica.

9. I motivi – suscettibili di scrutinio cong iunto, data la loro connessione–sono inammissibili a norma dell’art. 366, 1° comma n. 4), cod. proc. civ. 9.1. Il terzo motivo, inparticolare , è privo di specificità, perché si appunta, esclusivamente , sui riferimenti giurisprudenziali contenuti nella sentenza impugnata (relativi, in effetti, a contratti di appalto, come tali non conferenti rispetto al “thema decidendum” devoluto alla Corte abruzzese). Esso , invece, non si confronta adeguatamente –vale a dire,spiegando le ragioni della sua supposta illegittimità –con l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui, non essendo stata fornita prova del fatto che i contratti fonte dei crediti oggetto di cessione non avessero esaurito la loro esecuzione, non potesse ritenersi venuta meno la provvisoria inefficacia della cessione, co nseguente alla mancata accettazione del debitore ceduto, di cui agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923, richiamati nella già menzionata clausola contrattuale di cui all’art.

13. In altri termini, anziché dolersi del riferimento a d arresti di questa Corte ritenuti inconferenti, la ricorrente avrebbe dovuto censurare l’affermazione del giudice di appello secondo cu i l’esistenza di contestazioni, circa l’esatta esecuzione delle prestazioni di cui ai contratti fonte dei crediti ceduti, impediva di considerare gli stessi come eseguiti, facendo venir meno la condizione provvisoria di inopponibilità della cessazione di cui alle norme legislative suddette, “recepite” nei contratti.Non essendo ciò avvenuto, deve concludersi che la censura –non cogliendo, né contrastando adeguatamente la “ratio decidendi” della sentenza impugnata –risulta inammissibile, per difetto di specificità (cfr.

Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744- 01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01). 9.2. Quanto al terzo motivo, il difetto di specificità deriva dal fatto che esso investe un’affermazione (la riconduzione dei contratti “de quibus” all’appalto) non presente, neppure implicitamente, nella sentenza impugnata.

10. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione dell’art. 5, comma 2, della legge 21 febbraio 1991, n.

52. Assume che la Corte territoriale ha errato nel confermare la decisionedel primo giudice in punto di inopponibilità delle cessioni pure ai fallimenti delle case di cura cedenti, esito al quale perveniva in ragione della mancata prova – da versarsi agli atti dalla cessionaria UCF – del pagamento del corrispettivo di cessione . Al riguardo, la s entenza impugnata r ichiama va un precedente giurisprudenziale secondo cui, a tali fini, il pagamento del corrispettivo della cessione non poteva considerarsi “condizione alternativa introdotta dalla legge n. 52 del 1991 rispetto alla regola di cui all’art. 1265 cod. civ.”. 10.1.Il motivo, ancorché in astratto fondato, non può condurre alla cassazione della sentenza impugnata, ma richiede solo che la motivazione della stessa venga corretta, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 cod. proc. civ.

Si deve – in via preliminare – al riguardo evidenziare, in punto di ammissibilità, che non può accogliersil’eccezione di “novità” della questione oggetto del presente motivo, sollevata dalle controcorrenti, avendo la medesima già costituito oggetto di specifico motivo di appello, sicché l’eccezione di novità risulta destituita di fondamento. Nel merito, il motivo risulta fondato, avendo questa Corte, recentissimamente, affermato che “ai fini dell’opponibilità ai terzi della cessione in massa dei crediti operata mediante contratto di factoring, il criterio del pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione è previsto in alternativa agli ordinari criteri della notifica del trasferimento al debitore o della sua accettazione aventi data certa, espressamente fatti salvi dall’art. 5 della legge n. 52 del 1991”, principio applicato con riferimento ad un caso in cui si sosteneva “che il pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione in massa dei crediti fosse l’unica modalità per l’opponibilità ai terzi della cessione” (Cass.

Sez. 3, ord. 16 febbraio 2023, n. 4927, Rv. 667225-02). Tale rilievo, tuttavia, non giova alla ricorrente, giacché – come correttamente rilevato dalle controricorrenti curatele fallimentari – le cessioni risultano, comunque, inopponibili ai fallimenti, in difetto di corretta notifica delle stesse. Circostanza, questa, non adeguatamente confutata dalla ricorrente, la quale –cfr. pag. 5 della memoria dalla stessa depositata – si è limita ad oss ervare che il rilievo avversario sarebbe “in contraddizione con la tesi (infondata) della necessità della accettazione da parte della pubblica amministrazione”, senza, dunque, confutare il fatto della mancata notificazione.

Il motivo, dunque, ponendo una questione che è priva di decisività, rispetto all’esito del presente giudizio, risulta per questa ragione inammissibile.

11. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.

12. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come indispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibileil ricorso. C ondanna i l ricorrent e al pagamento, in favore delle controricorrent i , del le spese del giudizio di cassazione , che liquida , per ciascuna di esse, in € 10.000,00, più € 200,00 per esborsi , oltre spese forfetarie nella misuradel 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della