Italian Supreme Court dismisses appeals against a lower court ruling on property damage and nuisance claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected appeals filed by Vincenzo Russo and RASF Immobiliare S.r.l. against a Turin Court of Appeal decision. The lower court found that the defendants had unlawfully excavated and constructed structures on the plaintiffs' land, constituting both property damage and the crime of vandalism. The Court upheld the original judgment, affirming that the defendants' actions caused tangible harm and that the legal reasoning regarding the causal link and liability was sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 396 c.p.p.: The Court of Cassation dismisses appeals when the lower court's decision is based on correct legal reasoning and undisputed facts, specifically regarding the establishment of liability for property damage and the crime of vandalism arising from unauthorized construction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi iscritti al n. 24409/2022 R.G. proposti da: RUSSO VINCENZO, elettivamente domiciliato in Roma via Brenta 2/A, presso lo studio dell ’ avvocato Giuseppe Zanalda , che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso (giuseppezanalda@pec.ordineavvocatitorino.it) -ricorrente- e da RASF IMMOBILIARE S.R.L. o RASF IMMO S.R.L., domiciliat in Roma, via S. Tommaso d’Aquino, n. 5, presso lo studio dell’avv. Corrado Musso Armanni, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avvocato PRANDI RICCARDO (riccardo.prandi@legalmail.it) -ricorrenteincidentale- nonché contro RATTO MARINA, LUGLIATICO PASQUALINA, RATTO MIRELLA, elettivamente domiciliati in Roma, via Monte Zebio n. 7, presso lo studio dell’avvocato Anselmo Carlevaro (anselmocarlevaro@ordineavvocatiroma.org) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paolo Pronzato (avvpaolopronzato@pec.ordineavvocatiacquiterme.it) -controricorrenti- nonchécontro LIGURIA GAS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
Giuseppe Amedeo Caratti in Savona (SV), via Paleocapa n. 18/5, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso (giuseppeamedeo.caratti@ordineavvocatisv.it) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 234/2022 depositata il 02/03/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere dr.ssa Stefania Tassone. FATTI DI CAUSA 1. Ratto Mirella conveniva avanti al Tribunale di Alessandria la RASF IMMOBILIARE s.r.l. (di seguito per brevità RASF), esponendo: che nell’agosto 2011 la RASF aveva avviato, contro la di lei volontà, una serie di scavi e di lavori, poi bloccati dalla p.a., che avevano interessato, variamente danneggiandolo, il proprio fondo sito in Acqui Terme regione San Lazzaro; che in particolare, oltre a scavi e relativi ammassi di materiale di risulta, era stato effettuato un getto di fondazione all’interno dello scavo e successiva armatura in ferro di un muro in elevazione, muro di cui il Comune di Acqui Terme aveva immediatamente ordinato la demolizione in quanto abusivo; che inoltre, sempre all’interno del proprio fondo, oltre all’abbandono di ponteggi materiali vari impiegati nell’esecuzione delle opere erano stati infissi al suolo cinque pennoni di sostegno per la pubblicità del negozio della società convenuta.
Chiedeva pertanto il risarcimentodei danni identificati nella non consentita modificazione dello stato dei luoghi, rimediabile mediante la condanna alla eliminazione di quanto illecitamente eseguito, il risarcimento per lucro cessante, identificato nella parte di raccolta andata perduta, nonch é il risarcimento del danno non patrimoniale, qualificabile in termini di danno morale subito dalla persona offesa, posto che l’attività svolta dalla RASF integrava il reato di danneggiamento ex art. 635 cod. pen., liquidabile in via equitativa. 1.2 Si costituiva resistendo la RASF, in via preliminare eccependo il difetto della propria legittimazione passiva, indicando in Russo Vincenzo il solo ed effettivo esecutore delle opere, e nel merito contestando la fondatezza della domanda attorea. 1.3 A seguito delle difese di RASF Ratto Mirella chiedeva ed otteneva di essere autorizzata a chiamare in giudizio i terzi Russo Vincenzo, in quanto litisconsorte alternativo con la convenuta RASF, e LIGURIA GAS s.r.l., per sentir dichiarare nel suo contraddittorio l’appartenenza a sé, in comproprietà con la madre e la sorella, dei mappali oggetto degli illeciti. 1.4 Autorizzate le chiamate in causa, si costituiva LIGURIA GAS s.r.l., aderendo per quanto all’occorrenza alla domanda dell’attrice alla rimessione in pristino dei luoghi con oneri a carico della RASF e/o di Russo Vincenzo.
Si costituiva altresì Russo Vincenzo, precisando di essere titolare della ditta individuale P.V.I.-Pubblicità Video Italia e di aver agito in tale veste avendo necessità di edificare opere che riparassero la propria attività da nuove esondazioni del fiume Bormida. 1.5 Intervenivano altresì volontariamente in causa Lugliatico Pasqualina e Ratto Marina, comproprietarie del fondo attoreo, chiedendo, previa dichiarazione dell’appartenenza del fondo alle concludenti in comproprietà con l’attrice per la quota indivisa di 1/3 ciascuna nonché della libertà del fondo stesso da qualsivoglia peso in favore di quello della convenuta, che la RASF, o in alternativa il terzo chiamato Russo Vincenzo, fosse dichiarata tenuta e condannata alla rimessione in pristino. 1.6 All’udienza di precisazione delle conclusioni l’attrice e le terze intervenute davano atto che il muro, dopo l’alluvione del 2016, era stato dapprima ricostruito nel 2017 e poi era stato definitivamente abbattuto dall’attrice Ratto per ottemperare all’ordine emesso dalla p.a. sul presupposto della ritenuta abusività dell’opera.
RASF e Russo Vincenzo eccepivano la novità e la tardività delle questioni sollevate, tra cui la richiesta di risarcimento danni in termini di condanna alle spese sostenute per l’abbattimento del manufatto. 1.7 Con sentenza del 17 gennaio 2020 il Tribunale di Alessandria accoglieva le domande di Ratto Mirella, Ratto Marina e Lugliatico Pasqualina e, accertato che l’opera costruita sul loro fondo era imputabile a RASF ed a Russo Vincenzo, li condannava in solido al risarcimento sia dei danni costituiti dai costi sostenuti per il ripristino, sia del danno per lucro cessante per il mancato godimento del fondo, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale; accoglieva altresì le domande adesive di LIGURIA GAS s.r.l.e rigettava le domande di RASF e di Russo Vincenzo.
2. Avverso tale sentenza proponevano appello sia la RASF sia Russo Vincenzo. Si costituivano resistendo le altre parti in causa. 2.1 Con sentenza n. 234/2022, pubblicata in data 2 marzo 2022, la Corte d’appello di Torino, in parziale accoglimento dei gravami proposti dalla RASF e da Russo Vincenzo, riformava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva pronunciato la loro condanna al risarcimento danni da lucro cessante, ritenendo infondata la relativa domanda.
3. Avverso tale sentenza propongono ora ricorso per cassazione sia Russo Vincenzo, iscrivendolo a ruolo per primo, sia la RASF. Russo Vincenzo propone ricorso affidato ad un unico motivo. RASF propone ricorso successivo, da qualificare come ricorso incidentale, affidato a due motivi. Resistono a ciascuno di detti ricorsi con distinti controricorsi Ratto Mirella, Ratto Marina e Lugliatico Pasqualina. Resiste altresì a ciascuno di detti ricorsi con distinti controricorsi LIGURIA GAS s.r.l.
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Entrambi i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. Il giorno prima ed il giorno stesso dell’adunanza camerale Russo Vincenzo inviava due mail da casella privata di posta elettronica alla Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione. Il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È appena il caso di premettere che del tutto irricevibile – ed in quanto tale insuscettibile di essere preso in considerazione – è quanto fatto pervenire a questa Corte dalla parte di persona, che non sia abilitata a stare in giudizio ex art. 86 c.p.c., per l’indispensabilità della difesa tecnica nel giudizio di legittimità.
2. Con un unico motivo il ricorrente principale Russo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183 cod. proc. civ. con riferimento al disposto dell’art. 360 cod. proc. civ. n. 4 . Lamenta che la corte territoriale, decidendo sul primo motivo di appello formulato dall’esponente ed inteso alla declaratoria di ammissibilità delle domande nuove formulate in corso di causa ed accolte in sentenza, lo ha respinto, erroneamente affermando che la differenza della domanda di cui alle conclusioni definitive rispetto a quella originaria è dipesa dalle vicende verificatesi in corso di causa .
Sostiene invece il ricorrente che la domanda di ristoro dei danni per fatti sopravvenuti in corso di causa determina un mutamento della originaria domanda, che non è consentito dalle scansioni processuali ed implicaquindi l’inammissibilità della domanda stessa (p. 6 del ricorso). 2.1 Il motivo è infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, non costituisce domanda nuova, tanto da ritenersi ammessa nel corso di tutto il giudizio di primo grado e finché non si precisano le conclusioni, la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non solo come modifica della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio (Cass., 10/11/2003, n. 16819; conf., Cass., 18/04/2013 n. 9453); dei quali devono ritenersi ammissibili, oltre alle corrispondenti allegazioni fattuali, anche le relative prove, pur se offerte o prodotte dopo la scadenza dei termini previsti dagli artt. 183 e 184 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis , specie nel caso, come quello in esame, in cui tanto il danno, quanto il documento che lo dimostra, sono venuti in essere successivamente alle relative preclusioni.
D’altra parte, nel giudizio di risarcimento del danno è consentito all’attore chiedere per la prima volta in appello un risarcimento degli ulteriori danni, provocati dal medesimo illecito, manifestatisi solo in corso di causa (Cass., 10/11/2003, n. 16819; Cass., 24/01/2019, n. 2038). 2.2 Aggiungasi, inoltre, che il ricorrente non censura la specifica ratio decidendi con cui la corte di merito ha espressamente affermato che il muro ricostruito nell’anno 2017 era il medesimo muro, originariamente crollato nell’alluvione del 2016 (v. p. 12 della sentenza impugnata: l’originario muro è stato distrutto dalla piena del Bormida del 25 novembre 2016, è stato ricostruito tra il febbraio e il maggio del 2017 ed è stato, infine, abbattuto a cura e spese dell’attrice per effetto delle ordinanze comunali n. 147 e n. 153 dell’agosto 2017.
Sul punto, va poi sottolineato come il Tribunale abbia ritenuto circostanza non contestata l’essersi trattato dello stesso muro ed in merito a tale accertamento non è stata formulata una specifica censura ). Pertanto, l’impugnata sentenza rimane legittimamente fondata su tale autonoma ragione del decidere, non censurata (sull’inammissibilità da mancata impugnazione di un’autonoma ratio decidendi vedi, tra moltissime, Cass., 13/03/2023, n. 7288; Cass., 14/02/2022, n. 4678; Cass., 06/07/2020, n. 13880).
3. Conil primo motivo la ricorrente incidentale RASF denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183 cod. proc. civ., comma 6, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 con riferimento al capo con il quale la corte d’appello sul primo motivo di impugnazione denominato “novità delle domande dell’attrice e delle intervenienti ha dichiarato che “la differenza della domanda di cui alle conclusioni definitive rispetto a quella originaria è dipesa dalle vicendeverificatesi in corso di causa” . 3.1 Il motivo è infondato per le medesime ragioni esposte nello scrutinio dell’unico motivo di ricorso principale.
4. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale RASF denunzia violazione e falsa applicazione ai sensi dell ’ art. 360 cod. proc. civ., n. 3, in relazione agli artt. 2043 cod. civ. e 2376 cod. civ. . Lamenta che la corte d’appello, sul primo motivo di impugnazione denominato “erronea attribuzione di responsabilità solidale”, dopo aver sottolineato che il Russo è pacificamente l’esecutore materiale , ha erroneamente affermato che si tratta infatti di un illecito extracontrattuale imputabile pacificamente al Russo (che sul punto non formula censure) ed anche alla società che è quantomeno concorrente nell’illecito del primo .
Nell’attribuire alla RASF un concorso nell’illecito extracontrattuale commesso dal Russo la corte territoriale ha ignorato i principi di diritto che regolano la responsabilità extracontrattuale, obliterando il fatto che l’applicazione dell’art.2043 cod. civ. deve essere valutata sulla base della rilevanza causale delle singole condotte, non essendo configurabile un apporto esterno alla consumazione dell’illecito, anche mediante azioni od omissioni, che, pur senza integrare la condotta tipica di esso, ne rendano possibile o ne agevolino la consumazione, ed essendo invece indispensabile accertare l’esistenza di una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all’infrazione (così p. 16 del ricorso). 4.1 Il motivo è infondato.
In disparte i non marginali aspetti di inammissibilità per violazione dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente incidentale invero censura solo alcuni passaggi della impugnata sentenza, omettendo di considerare che nella motivazione si fa riferimento, sulla scorta delle acquisite risultanze processuali, al fatto che sia totalmente inverosimile che l’amministratrice della società … non avesse consentito la sua realizzazione … l’iniziativa da ritenersi imputabile non solo al Russo, ma anche a RASF, essendo stata da questa conosciuta e condivisa ed ancora: il fatto che anche il primo - Russo - potesse avere un interesse personale in funzione dell’utilizzo del capannone non è determinante ai fini che ora interessano, posto che il suo interesse si aggiungerebbe comunque a quello della società .
Queste autonome ragioni del decidere, non attinte da valida censura nella presente sede, sono tali da sorreggere logicamente e giuridicamente la decisione, per cui l’impugnata sentenza rimane legittimamente fondata sui suindicati passaggi motivazionali non denunciati. E tanto senza considerare che il coinvolgimento causale della società è espressamente – e non implausibilmente – ritratto dalla corte territoriale anche dall’avvalimento dell’opera del Russo , coniuge dell’amministratrice della società, quale firmatario per conto della medesima RASF di vari atti, diretti all’amministrazione comunale e riguardanti la vicenda oggetto di causa, e comunque dalla presenza di plurimi atti anche a firma dell’amministratrice della RASF nel corso della realizzazione dei manufatti.
5. In conclusione, sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale devono essere rigettati.
6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con la precisazione che, in favore delle controricorrenti Marina e Mirella Ratto e Pasqualina Lugliatico, ciascuna delle liquidazioni va intesa come solidale, per l’evidente loro comunanza di posizione processuale. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Condanna Vincenzo Russo al pagamento, in favore delle controricorrenti Marina Ratto, Mirella Ratto e Pasqualina Lugliatico, tra loro in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000.00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed accessori di legge.
Condanna Vincenzo Russo al pagamento, in favore della controricorrente Liguria Gas s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000.00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed accessori di legge. Condanna la RASF Immobiliare srl, in persona del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore delle controricorrenti Marina Ratto, Mirella Ratto e Pasqualina Lugliatico, tra loro in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000.00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed accessori di legge.
Condanna la RASF Immobiliare srl, in persona del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore della controricorrente Liguria Gas s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000.00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della società ricorrente incidentale, dell’ulte