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Decreto — n. 29456/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29456/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29456/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2599/2023 R.G. proposto da : SIENA NPL 2018 S.R.L., elettivamente domiciliato in BARI VIA PRINCIPE AMEDEO 36, presso lo studio dell’avvocato ROMANO DAVIDE (RMNDVD69P12A662L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SECCIA FRANCESCA PIA, SECCIA ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA V.TARANTO 44, presso lo studio dell’avvocato DI LERNIA STEFANO (DLRSFN75D04A662E) rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO DOMENICO (FRNDNC50L17L328T) -controricorrenti- nonchécontro CAFAGNA VINCENZO, FRANCIOLAPILLA ANGELA, CAFAGNA CHIARA, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato MANCARELLA ANTONIO (MNCNTN79L24H501H) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro ROGGIO MARIA -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n.842/2022 depositata il 27/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29456/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle due part i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore di ciascuna in Euro 7 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge con distrazione afavore dei rispettivi difensori antistatari. Così deciso in Roma,il 23/10/2023.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario correzione di errore materiale spese di esecuzione errore nella commisurazione della pena spese susseguenti obbligo di restituzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2599/2023 R.G. proposto da : SIENA NPL 2018 S.R.L., elettivamente domiciliato in BARI VIA PRINCIPE AMEDEO 36, presso lo studio dell’avvocato ROMANO DAVIDE (RMNDVD69P12A662L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SECCIA FRANCESCA PIA, SECCIA ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA V.TARANTO 44, presso lo studio dell’avvocato DI LERNIA STEFANO (DLRSFN75D04A662E) rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO DOMENICO (FRNDNC50L17L328T) -controricorrenti- nonchécontro CAFAGNA VINCENZO, FRANCIOLAPILLA ANGELA, CAFAGNA CHIARA, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato MANCARELLA ANTONIO (MNCNTN79L24H501H) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro ROGGIO MARIA -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n.842/2022 depositata il 27/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle due part i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore di ciascuna in Euro 7 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge con distrazione afavore dei rispettivi difensori antistatari. Così deciso in Roma,il 23/10/2023.