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Decreto — n. 29454/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29454/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29454/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18271/2022 R.G. proposto da : DE SISTO LUIGI(DSSLGU47A02H202S), elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANARO 14, da sé stesso rappresentato e difeso; -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona l.r.p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE XXI APRILE, 26, presso lo studio dell’avvocato MALATESTA FRANCESCO (MLTFNC68P19B963X), che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 3399/2022 depositata il 02/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29454/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DE SISTO LUIGI(DSSLGU47A02H202S), elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANARO 14, da sé stesso rappresentato e difeso; -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona l.r.p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE XXI APRILE, 26, presso lo studio dell’avvocato MALATESTA FRANCESCO (MLTFNC68P19B963X), che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 3399/2022 depositata il 02/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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estinzione del debito condanna al pagamento pecuniario spese di esecuzione ristrettezza finanziaria tardivo pagamento delle spese dazione in pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
3399/2022 depositata il 02/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18271/2022 R.G. proposto da : DE SISTO LUIGI(DSSLGU47A02H202S), elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANARO 14, da sé stesso rappresentato e difeso; -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona l.r.p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE XXI APRILE, 26, presso lo studio dell’avvocato MALATESTA FRANCESCO (MLTFNC68P19B963X), che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 3399/2022 depositata il 02/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8 00,00 (ottocento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 23/10/2023 I