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Ordinanza Interlocutoria — n. 29453/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to improper service of process; case remanded for proper notification abroad.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29453/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court ruling that rejected an opposition to execution proceedings. The appellant, POP NPLs 2018 s.r.l., argued that the opposition by Poste Italiane s.p.a. should have been upheld, while the lower court found procedural defects. The Court ruled that the appeal itself was improperly served on the third-party debtors, ordering a new term for correct notification abroad before any substantive review can occur.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.c.; Art. 364 c.p.c.: When a cassation appeal is not properly served on all required parties, the appeal is inadmissible for lack of due process, and the case must be remanded for proper notification.

Parole chiave

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improper service of process third party notification cassation appeal dismissal remand for new role execution proceedings opposition credito contestato validità della cessione del credito retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.c.
Art. 364 c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 15900/2021R.G. proposto da: POP NPLs 2018 s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma , Via R. F auro n. 102 , presso lo studio dell’avv. Alessio Costantini, rappresenta t a e dife s a da ll’ avv. Ludovico De Benedictis, come da procura speciale autenticata il 27.5.2021 -ricorrente - contro POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza S. Andrea della Valle n. 3, presso lo studio dell’avv.

Sergio Lupinacci, che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso -controricorrente – e contro DI CARLO ALESSANDRO, DI CARLO ANTONINO DENIO, SANTORO ROSSANA eBANCA POPOLARE DI BARI s.p.a. -intimati - N. 15900/21R.G. avverso la sentenza n. 1368/2020del Tribunale di Pescara , depositata i n data 9.12.2020; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 13.9.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija ; udite le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale dr.Giovanni Battista Nardecchia, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; uditi gli avv.ti Ludovico De Benedictis per la ricorrente e Ciriaco Grosso per la controricorrente.

Considerato che: - POP NPLs 2018 s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, basato su cinque motivi, avverso la sentenza delTribunale di Pescara indicata in epigrafe, con cui -nell’ambito di una espropriazione mobiliare presso il terzo debitore in danno di Antonino Denio e Alessandro Di Carlo, nonché Rossana Santoro, avviata dalla Banca Popolare di Bari s.p.a. (cui è subentrata quale cessionaria del credito l’odierna ricorrente)- è stata accolta l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato Poste Italiane s.p.a. avverso l’ordinanza di assegnazione del 24.4.2018; -Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso, mentre gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese; -che con ordinanza interlocutoria n. 13410/23 è stata rilevata la non corretta notificazione del ricorso agli intimati Antonino Denio e Alessandro Di Carlo, nonché Rossana Santoro, debitori esecutati nella suddetta procedura esecutiva: sicché è stato assegnato un termine per provvedere alla rinotificadel ricorso;

N. 15900/21R.G. - che il procuratore della ricorrente, oltre a chiedere la revoca dell’ordinanza suddetta, ha comunque documentato che l’iter notificatorio non s’ è ancora perfezionato, trattandosi di notificazioni da effettuarsi all’estero; - con la precisazione che resta impregiudicata ogni ulteriore valutazione sulla ritualità della notifica del ricorso e sull a ritualità dell ’ottemperanza all’ordine impartito con l’ordinanza interlocutoria n. 13410/2023(ed all’onere di depositare tempestivamente la documentazione inerente alla prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio), come pure ogni decisione sulla richiesta di revoca del medesimo ordine, la causa può opportunamente rinviarsi a nuovo ruolo, onde consentire – se non altro – alla ricorrente di depositare la documentazione inerentea detta attività; p.q. m. rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di