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Ordinanza — n. 29425/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against second instance judgment denying damages due to insufficient proof of loss.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29425/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a second-instance judgment that denied claims for damages arising from a franchise contract termination. The lower courts found insufficient evidence that the appellant's business expenses were exclusively for the franchise and failed to prove lost future profits. Consequently, the court upheld the original decision, ruling that the appellant did not meet the burden of proof required to establish the damages claimed.

Regesto Legislator

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Art. 1164 c.c.; Art. 1223 c.c.; Art. 132 c.p.c.: Damages for contract resolution require proof that expenses were incurred solely for the contract and constitute a direct consequence of the breach; insufficient evidence regarding the exclusivity of business expenses precludes recovery of such costs.

Parole chiave

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franchise contract termination damages for breach of contract burden of proof damages lost profits calculation business expenses recovery contractual liability insufficient evidence standard fornitore di servizi di telecomunicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1164 c.c.
Art. 1223 c.c.
Art. 132 c.p.c.
articolo 2697 c.c
Considerato che 5.- Con i l primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 2697 c.c.
articolo 1223 c.c
La ripetizione di spese contrattualmente assunte come a proprio carico non necessariamente è imposta dalla regola dell’articolo 1223 c.c.: lo è nella misura in cui costituisce un danno conseguenza di quella risoluzione.
articolo 132 c.p
7.- Con il terzo motivo si prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24487/2020 R.G. proposto da : VIRTUALNET S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO, 9, presso lo studio dell’avvocato CALDARERA MARIO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato CICCONE ALBERTO (CCCLRT55T30F158L) -ricorrente- contro TELECOM ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.SPALLANZANI 2, presso lo studio dell’avvocato PESCATORE VALERIO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato CARDILLO IGNAZIO (CRDGNZ48T04F158T) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 372/2019 depositata il15/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto che 1.-Virtualnet srl, società di servizi telefonici, con sede a Messina, ha stipulato con Telecom Italia spa un accordo di franchising in base al quale la Virtualnet ha avuto il diritto di aprire un centro commerciale per l’acquisizione di clienti cui veniva poi offerto servizio di telefonia direttamente da Telecom. In cambio di tale prestazione, Telecom ha riconosciuto, per contratto, a Virtualnet una provvigione sull’attività svolta.

In ragione di tale accordo Virtualnet ha predisposto un locale, sempre a Messina, che ha adattato alle necessità di franchising, ed ha dunque avviato l’attività acquisendo numerosi clienti. Se non che Telecom, dopo poco più di un anno dalla stipula dell’accordo, ha receduto dal contratto, risolvendo il franchising. 2.- Virtualnet ha dunque agito con due citazioni: con la prima, per fare accertare l’illegittimo recesso di Telecom ed avere di conseguenza il pagamento delle residue provvigioni, che ammontavano a circa 708 milioni di lire, nonché il risarcimento del danno emergente (le spese sostenute per adibire il locale all’attività di franchising), ed il lucro cessante per il mancato guadagno futuro; con la seconda citazione, sempre basata sul presupposto che il contratto era stato illegittimamente risolto da Telecom spa, che dunque doveva considerarsi inadempiente, la Virtualnet ha chiesto lo svincolo della fideiussione che aveva inizialmente concesso nonché nuovamente il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante.

La Telecom, nel primo dei due giudizi, ha svolto domanda riconvenzionale addebitando alla Virtualnet violazioni degli obblighi contrattuali nella ricerca dei clienti. 3.-Le due cause sono state riunite dal Tribunale di Messina, che ha riconosciuto alla Virtualnet il diritto al pagamento di 100.655,78 euro (oltre accessori), ma ha negato l’ulteriore risarcimento dei danni, sia di quelli cosiddetti emergenti che del lucro cessante, per difetto di prova sufficiente: in particolare per via del fatto che non era stata fornita dimostrazione che la spesa per i locali era stata fatta appositamente per quella attività, nonché per difetto di prova del lucro cessante che non poteva ricavarsi esclusivamente dai guadagni fino a quel momento registrati.

Il Tribunale ha poi rigettato la domanda riconvenzionale di Telecom, ed ha in parte compensato le spese. 3.1.- Virtualnet ha proposto appello, adducendo di avere invece fornito adeguata prova dei danni conseguenti all’illegittimo recesso dal contratto da parte di Telecom, ma la Corte di Appellodi Messina ha confermato il giudizio di primo grado ribadendo il difetto di prova già accertato in precedenza. 4.- Ricorre Virtualnet con 3 motivi. Telecom si è costituita con controricorso e chiede il rigetto della impugnazione. Considerato che 5.- Con i l primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 2697 c.c. La Corte di Appello ha ritenuto fondato l’accertamento del primo grado in ordine alla mancanza di prova di un danno emergente, consistente nella spesa affrontata per l’allestimento del locale e per renderlo adeguato all’attività svolta.

La ricorrente ritiene che in tale decisione ci sia una violazione del principio dell’onere della prova, in quanto viene a lei addebitato di non aver fornito una prova negativa, ossia di non avere dimostrato che ilocali servivano solo a svolgere l’attività di franchising , e che al loro interno non era svolta alcuna altra attività commerciale. Secondo la ricorrente la prova che la spesa per i locali non era utile anche ad altre e diverse attività, in quanto negativa, non competeva a lei ma piuttosto alla Telecom. Il motivo è inammissibile.

La ratio della decisione impugnata è diversa: non impone alla Virtualnet una prova negativa. I giudici di appello hanno ritenuto non provato il danno emergente, ossia hanno ritenuto che l’allestimento dei locali e la relativa spesa non potevano addebitarsi a Telecom, per una serie di motivi diversi: innanzitutto in quanto non era dimostrato che l’ attività svolta nei locali non era esclusivamente svolta per Telecom, e ciò non significa richiedere una prova negativa, in quanto la conclusione dei giudici è raggiunta per presunzioni: si osserva infatti che i locali erano già di proprietà della ricorrente e che costei svolgeva di suo, ossia a prescindere dal franchising con Telecom, una attività di servizi telefonici.

E quindi la ratio della decisione impugnata non è che mancasse la prova negativa che non si svolgevano altre attività, ma che era emersa la prova positiva che la spesa effettuata non era esclusivamente funzionale al franchising, perché i locali erano già della Virtualnet, o in suo godimento, e perché quest’ultima svolgeva già di suo attività di servizi telefonici. Dunque, una ratiodiversa, che andava qui censurata. Inoltre, la Corte di Appello osserva che il contratto era a tempo determinato e che la ricorrente sapeva che la spesa dei locali era a suo carico.

Dunque, complessivamente i giudici di merito hanno ritenuto non provato il danno emergente in base a determinati indizi: locali già in possesso, attività analoga comunque svolta, accordo circa le spese a proprio carico, durata limitata del franchising. Non hanno, per contro, ritenuto che mancasse la prova negativa, ossia la prova dell’assenza di altre attività in quei locali. 6.-Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c nonché 1223 c.c. Si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, quanto sempre alla prova del danno emergente, la ricorrente non aveva prospettato nuovi temi di discussione, rispetto a quanto già fatto valere in primo grado; ossia non aveva allegato nuovi argomenti (“l’appellante ha chiesto a questa Corte una sostanziale rivalutazione degli elementi posti asostegno della relativa richiesta, senza tuttavia offrire spunti concreti di riflessione”, p. 7 della sentenza).

Sostiene la ricorrente di avere invece sottoposto a specifica censura la decisione di primo grado, facendo valere la circostanza che, per contratto, era obbligata ad assumere quelle spese, nonché ad adibire all’attività di franchising (quella INSIP) uno spazio autonomo all’interno dei locali, tanto che ciò aveva reso necessario prendere in locazione uno spazio adiacente. Ha fatto presente la ricorrente che l’ammontare di tali spese neanche era contestato da Telecom la quale si era limitata a contestare semmai che fossero ripetibili. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente infatti riporta quanto già esposto in primo grado e dimostra di averlo ribadito in appello, ma la ratio della decisione impugnata è che quanto prospettato in primo grado e quanto ribadito in appello non è sufficiente, in difetto di argomenti ulteriori. Né può prospettarsi una violazione delle regole di valutazione della prova nella circostanza di non avere tenuto conto, oltre che della documentazione depositata (di cui i giudici di merito hanno tenuto conto per ritenere a carico della ricorrente le spese effettuate) altresì della non contestazione da parte di Telecom delle spese effettuate.

Infatti, lo riconosce la stessa ricorrente, Telecom non ha contestato le spese effettuate ma ne ha contestato la ripetibilità. La ricorrente, per contro, ritiene che, pur essendo state le spese a suo carico per contratto, esse sono diventate ripetibili nel momento in cui il contratto si è risolto per colpa della controparte. Questa tesi, tuttavia, non è chiaro in che termini sia stata posta in primo grado e se ribadita in appello, ed a quale contraddittorio ha dato luogo. Soprattutto non risulta su quali argomenti è basata (e se siano stato oggetto di contraddittorio) l’affermazione per cui, in caso di risoluzione del contratto, quelle che erano spese assunte come a proprio carico dalla ricorrente, diventavano invece spese ripetibili dalla medesima nei confronti della controparte cui la risoluzione è stata addebitata.

La ripetizione di spese contrattualmente assunte come a proprio carico non necessariamente è imposta dalla regola dell’articolo 1223 c.c.: lo è nella misura in cui costituisce un danno conseguenza di quella risoluzione. 7.- Con il terzo motivo si prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c. Si attribuisce alla decisione impugnata di costituire una motivazione solo apparente, in quanto non contiene le ragioni che la giustificano, o comunque non è dato comprendere quali siano. Il motivo è infondato. La motivazione è sufficiente solo che contenga le ragioni che giustificano la decisione, ed in presenza di tali ragioni, non può considerarsi nulla.

Come la stessa ricorrente ammette, la Corte di Appello ha dato conto della ratio decidendi (difetto di prova sufficiente circa il danno emergente) sostenendo che:

a) non c’era prova che la spesa era stata effettuata in vista esclusivamente del franchising, e ciò in quanto i locali erano già della ricorrente e costei vi svolgeva un’attività autonoma b) il contratto prevedeva che le spese fossero a carico della ricorrente;

c) il contratto aveva durata limitata. Come è agevole notare, la decisione è argomentata, posto che, al di là di quanto tali argomenti siano diffusamente illustrati, essi sono chiaramente comprensibili, il che è sufficiente ad escludere nullità per difetto di motivazione. Il ricorso va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000,00 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppo