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Ordinanza Interlocutoria — n. 29411/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing to discuss procedural cure for lack of standing via appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29411/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to a new public hearing to address a significant legal question regarding the procedural cure for lack of standing. The appellant argued the lower court erred in deeming the appeal insufficient to cure the defect in standing, while the respondent contended immediate cure was required. The court decided to remand the matter to allow the parties to debate the applicability of the cure mechanism in public session.

Regesto Legislator

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Art. 182 cod. proc. civ.; Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.: The defect of standing in action may be cured by the appeal itself, provided the party entitled to the right proposes the cure immediately or through the appeal, without requiring a prior judicial order.

Parole chiave

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procedural cure lack of standing appeal as remedy legitimazione processuale cure processuale remittitur public hearing revoca del trasferimento patrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 182 cod. proc. civ.
, ritenendo la parte ricorrente erronea la mancata compensazione delle spese di lite; il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso, relativ o all’operatività della sanatoria disciplinata dall’art. 182 cod.
Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
Valle Ritenuto che imotivi del ricorso sono i seguenti: ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 1399 cod. civ.
Art. 125 cod. proc. civ.
Art. 404, n. 2 cod. proc. civ.
3 per violazione o falsa applicazione art. 404, secondo comma cod.
Art. 2909 cod. civ.
c iv ., in relazione all’art. 2909 cod.civ.
Art. 2901, n. 3 cod. civ.
349 del 31/03/2020, riformava la sentenza e dichiarava inefficace ai sensi dell’art. 2901 cod.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 116 cod. proc. civ.
Art. 132 cod. proc. civ.
Art. 2727 cod. civ.
, nonché in relazione all’art. 2727 cod.
Art. 91 cod. proc. civ.
Art. 92 cod. proc. civ.
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Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 73/2021 proposto da: Pucciarelli Lorenzo, elettivamente domiciliato in Roma alla v ia Alfredo Fusco n. 113 presso lo studio dell'avvocato La Porta Carlo Ferruccio che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Menconi Alessandro -ricorrente - contro Juliet S . p . a . , quale procuratrice speciale di Siena NPL 2018 S.r.l. , in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla piazza dei Caprettari n. 70, presso lo studio dell'avvocato Li Puma Emanuele che lo rappresenta e dife nde unitamente all'avvocato Lazzini Roberto -controricorrente - nonchécontro Giromini Lucia, -intimata - avverso la sentenza n. 349/2020 della CORTE d'APPELLO di GENOVA, depositata il 31/03/2020;

Ad. 22/09/2023; R.g. n. 73 del 2021; estensore: C. Valle udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 22/09/2023, da l Consigliere relatore C ristiano Valle, osserva quanto segue. Rilevato che la banca Monte Paschi Siena S.p.a. , rappresentata da MPS Gestione CreditiS.p.a., quale creditrice, in forza di decreto ingiuntivo nei confronti di Lorenzo Pucciarelli, quale fideiussore di Isola del Benessere S.r.l., conveniva lo stesso e la di lui coniuge, Lucia Giromini, dinanzi al Tribunale di Massa per sentire dichiarare inefficaci exa rt. 2901 cod. c iv . il verbale di separazione consensuale (sentenza) con assegnazione di alcuni beniimmobili, nonché un atto notarile con il quale era stato ceduto alla Giromini rispettivamente prima il diritto di abitazione, poi i diritti reali tutti, per la quota del cinquanta per cento,di un immobile; il Tribunale di Massa, all’esito del processo di primo grado, dichiarava il difetto di legittimazione processuale in capo a MPS Gestione Creditis.p.a.; proposta impugnazione da parte di Monte dei Paschi di S iena S.p.a., la Corte d’appello di Genova, con la sentenza n. 349 del 31/03/2020, riformava la sentenza e dichiarava inefficace ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.i richiamati atti nei confronti della banca; avverso la sentenza della Corte distrettuale propone impugnazione in cassazione Lorenzo Pucciarelli,sulla base di quattro motivi; la Siena NPL 2018 S.r.l., che agisce mediante la procuratrice speciale Juliet S.p.a., r esiste con controricorso nella qualità di cessionaria dei crediti da parte della banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.; il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 22/09/2023.

Ad. 22/09/2023; R.g. n. 73 del 2021; estensore: C. Valle Ritenuto che imotivi del ricorso sono i seguenti: ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 per violazione o falsa applicazione degli artt. 1399 cod. c iv ., 125 c od . p roc . c iv. e 182 c od . proc. c iv. , in relazione agli artt. 75 c od . p roc . c iv. , 83 c.p.c. e 183 cod.proc. c iv. , i l ricorrente critica la sentenza della Corte d’appello di Genova per avere questa ritenuto sanabile, mediante proposizione dell’appello, il difetto di legittimazione ad agire in giudizio ritenuto sussistente dal giudice di primo grado; ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 per violazione o falsa applicazione art. 404, secondo comma cod. p roc . c iv ., in relazione all’art. 2909 cod.civ. nonché all’art. 2901, terzo comma , c od . c iv . , il ricorrente evidenzia errore di diritto nell’avere la Corte distrettuale ritenuto revocabili gli atti di attribuzione patrimoniale contenuti in una sentenza; ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 115 116 e 132 cod. p roc . c iv. , nonché in relazione all’art. 2727 cod. c iv . per nullità della sentenza , per erronea valutazione presuntiva in ordine agli stati soggettivi rilevanti per l’azione revocatoria; ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c od . p roc . c iv. , ritenendo la parte ricorrente erronea la mancata compensazione delle spese di lite; il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso, relativ o all’operatività della sanatoria disciplinata dall’art. 182 cod. proc. civ. e, comunque , della sanatoria , mediante proposizione dell’appello, della carenza di legittimazione processuale, posta dal Tribunale di Massa a fondamento della decisione di primo grado, prospetti una questione di diritto di particolare rilevanza e, pertanto, meritevole di trattazione in pubblica udienza;

Ad. 22/09/2023; R.g. n. 73 del 2021; estensore: C. Valle in particolare avuto riguardo, con riferimento al caso di specie, alla necessità che a fronte dell’eccezione mossa ritualmente e tempestivamente, in sede di comparsa di risposta, da l convenuto , Lorenzo Pucciarelli,in ordine ai profili di legittimazione processuale e di valido conferimento della procura alle liti, posto che il soggetto che aveva conferito la procura alle liti era un preposto ad un’agenzia della banca Monte dei Paschi di SienaS.p.a., che aveva a sua volta agito in giudizio mediante altra società ( la MPS gestione Crediti S.p.a. ) , la parte attrice debba provved ere immediatamente alla sanatoria, a controdedurre, se del caso mediante deposito di idonea documentazione, nei termini di legge e indipendentemente da un provvedimento del giudice in tal senso ; e ove ciò non avvenga, e il giudice decida la causa in base alla riscontrata carenza, la sanatoria possa ancora avvenire in fase d’impugnazione, mediante proposizione del gravameda parte del soggetto titolare del diritto ( nella specie , la banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. ); la causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo, ai fini della relativa rimessione alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza, e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di