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Ordinanza — n. 29396/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29396/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29396/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso annovera tre motivi: il primo, veicolato ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., lamenta in sostanza violazione degli articoli 81 c.p.c., 13 l. 117 1988 e 4 l. 260 1958, per avere entrambi i giudici di merito rilevato d’ufficio la carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonostante il rilievo fosse precluso; il secondo denuncia violazione degli articoli 101, secondo comma, e 183, quarto comma, c.p.c., argomentando per lo stesso tema trattato nel precedente motivo; il terzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. per qualifica arbitraria e apodittica da parte di entrambi i giudici di merito della domanda avanzata dall’attuale ricorrente.

Regesto Legislator

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articoli 81 c.p, articolo 112 c.p, articolo 365 c.p; Ordinanza — n. 29396/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 3 e 4 c.p.c., lamenta in sostanza violazione degli articoli 81 c.p.c., 13 l. 117 1988 e 4 l. 260 1958, per avere entrambi i giudici di merito rilevato d’ufficio la carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonostante il rilievo fosse precluso; il secondo denuncia violazione degli articoli 101, secondo comma, e 183, quarto comma, c.p.c., argomentando per lo stesso tema trattato nel precedente motivo; il terzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. per qualifica arbitraria e apodittica da parte di entrambi i giudici di merito della domanda avanzata dall’attuale ricorrente.

Parole chiave

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ricorso per risarcimento danni responsabilità dell'amministrazione credito di restituzione statale azione di responsabilità amministrazione della giustizia impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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articoli 81 c.p
3 e 4 c.p.c., lamenta in sostanza violazione degli articoli 81 c.p.c., 13 l.
articolo 112 c.p
articolo 365 c.p
Difetta pertanto di una procura valida per il presente giudizio di legittimità ai sensi dell’articolo 365 c.p.c..
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Testo completo

ETTI Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 9627/2022R.G. proposto da: Gori Maria Grazia, rappresentata e difesa dall'avvocato Masotti Monica; -ricorrente - contro Presidenza del Consiglio dei Ministri; -intimata – avverso la sentenza n. 332/2022 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 28/3/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI: Rilevatoche: La Corte d’appello di Genova, per quanto qui interessa, con sentenza n. 322/2022 harespinto l’appello proposto da Maria Grazia Gori avverso sentenza n. 23/2018 del Tribunale di Genova, davanti al quale aveva proposto domanda -in proprio e anche quale erede del padre Sostene Gori - di risarcimento di danni nei confronti di Sebastiano Puliga, ex magistrato, e dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri; con la sentenza n. 23/2018, non definitiva, il giudice di prime cure aveva appunto rigettato le domande attoree nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Maria Grazia Gori ha proposto ricorso, da cui l’intimata non si è difesa. La ricorrente ha depositato pure memoria. Considerato che:

1. Il ricorso annovera tre motivi: il primo, veicolato ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., lamenta in sostanza violazione degli articoli 81 c.p.c., 13 l. 117 1988 e 4 l. 260 1958, per avere entrambi i giudici di merito rilevato d’ufficio la carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonostante il rilievo fosse precluso; il secondo denuncia violazione degli articoli 101, secondo comma, e 183, quarto comma, c.p.c., argomentando per lo stesso tema trattato nel precedente motivo; il terzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. per qualifica arbitraria e apodittica da parte di entrambi i giudici di merito della domanda avanzata dall’attuale ricorrente.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto è dotato di una procura - intestata “mandato” - non attinente all’impugnazione della sentenza d’appello, bensì espressamente conferita “per il giudizio di appello avverso la sentenza n. 23/2018 del Tribunale di Genova pronunciata in data 28/11/2017”. Difetta pertanto di una procura valida per il presente giudizio di legittimità ai sensi dell’articolo 365 c.p.c.. Ciò tutto assorbe. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese dal momento che l’intimata non si è difesa. Riguardo poi all’eventuale status di gratuito patrocinio Cass. sez. 1, ord. 30 ottobre 2019 n. 27967 insegna:

“Nel caso in cui il ricorso per cassazione venga respinto, perché rigettato integralmente ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, la Corte di cassazione attesta l'obbligo del ricorrente, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo.”.

D’altronde è sopravvenuto pure l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315, per cui deve darsiatto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, nel caso in cui sia dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dell