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Ordinanza — n. 29391/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against mandate payment, ruling mandate did not expire with mother's death.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29391/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the sisters' appeal challenging a court-ordered payment for a legal mandate. They argued the mandate expired upon their mother's death, but the court relied on a prior precedent establishing the mandate also benefited the mother's wife. Consequently, the mandate remained valid, and the sisters were liable for the fees.

Regesto Legislator

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Art. 1723 c.c.; Art. 2697 c.c.: A mandate granted in the interest of others does not terminate upon the death of the grantor, and appellate courts cannot re-evaluate factual findings regarding the existence of separate mandates.

Parole chiave

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mandate termination interest of others appellate review legal fees liability statutory interpretation obbligo di testimoniare assunzione delle prove parzialità dell'esperto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1723 c.c.
Art. 2697 c.c.
Considerato che 5.- Dei quattro motivi di ricorso ha un rilievo logicamente preliminare il terzo, poiché, prospettando violazione dell’art. 2697 c.c., assume violato l’ambito posto dal giudizio rescindente alla corte di rinvio.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
articolo 1723 c.c
art. 2697 c.c
Considerato che 5.- Dei quattro motivi di ricorso ha un rilievo logicamente preliminare il terzo, poiché, prospettando violazione dell’art. 2697 c.c., assume violato l’ambito posto dal giudizio rescindente alla corte di rinvio.
articolo 2697 c.c
8.-Il quarto motivo prospetta violazione dell’articolo 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte di Cassazione, n. 18339/2018
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.300/2020 R.G. proposto da : CAPELLI CRISTINA, CAPELLI BARBARA, CAPELLI MONICA, CAPELLI SIMONA, CAPELLI SARA, domiciliate ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI CINTIO FEDERICA (DCNFRC77E57A794E) -ricorrente- contro DATTERI LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato ANTONUCCI ARTURO (NTNRTR42H26H501Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2762/2019 depositata il24/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto che 1.-Lorenzo Datteri ha richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di Cristina Capelli, Barbara Capelli, Monica Capelli, Simona Capelli, Sara Capelli, sul presupposto di avere ricevuto mandato dalla madre di queste ultime, Dolores Morotti, al fine di seguire la richiesta di risarcimento danni per la morte di Giacomo Capelli, padre delle convenute e marito della Morotti, deceduto in un incidente sul lavoro. 1.1- Il Datteri è perito assicurativo e dunque assumeva, con la richiesta di ingiunzione, di essere stato incaricato di svolgere l’attività necessaria per far ottenere agli eredi il risarcimento. 2.-Le sorelle Capelli hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo asserendo di non essere passivamente legittimate, essendo stato l’incarico conferito dalla loro madre, alla cui morte, nel frattempo avvenuta, il rapporto si è estinto. 3.-Questa tesi è stata accolta dal Tribunale di Milano, e poi altresì dalla Corte diAppello, ma su ricorso del Datteri, questa Corte, con decisione 18339/ 2018 ha invece deciso che il mandato era stato conferito anche nell’interesse altrui: ossia la moglie della vittima, Dolores Morotti, aveva incaricato il perito anche nell’interesse delle figlie, con la conseguenza che, ai sensi dell’articolo 1723 c.c., il mandato non si era affatto estinto con la morte della mandante, e con l’ulteriore conseguenza che le eredi di quest’ultima erano tenute a pagare il corrispettivo.

Secondo quella pronuncia, inoltre, si evinceva dal complessivo tenore della domanda che la richiesta del Datteri era rivolta nei confronti delle figlie della mandante anche in quanto eredi di quest’ultima. 3.1.- In base a tale decisione il Datteri ha dunque riassunto la causa presso la Corte di Appello di Milano, che ha pertanto accolto la domanda di pagamento del compenso da mandato. 4.-Avverso tale decisione ricorrono le sorelle Capelli con quattro motivi di ricorso, di cui chiede il rigetto il Datteri costituitosi con controricorso. Considerato che 5.- Dei quattro motivi di ricorso ha un rilievo logicamente preliminare il terzo, poiché, prospettando violazione dell’art. 2697 c.c., assume violato l’ambito posto dal giudizio rescindente alla corte di rinvio.

Ossia: secondo questa censura, i giudici di rinvio avrebbero esorbitato dagli ambiti loro assegnati dall’annullamento della Corte in quanto era loro compito accertare solo se vi fosse stato un effettivo (si dice secondo, nel motivo) mandato da parte delle figlie al perito. In altri termini, l’ambito del giudizio di rinvio era quello di verificare se ci fosse stato, oltre al mandato conferito dalla madre, altresì uno conferito dalle figlie, in base al quale ritenere queste ultime obbligate in proprio. Il motivo è infondato. E’ chiaro quanto detto da questa Corte con la decisione di annullamento e rinvio: che le figlie subentravano nella obbligazione della madre poiché il mandato conferito da quest’ultima, essendo altresì previsto anche nel loro interesse, non si estingueva con la morte del mandante e le situazioni giuridiche connesse si trasmettevano alle figlie (p. 8-9).

L’oggetto del giudizio di rinvio era dunque segnato da tale principio e non era affatto esteso all’accertamento di un secondo mandato conferito direttamente dalle ricorrenti. Queste considerazioni, unitamente ad altre, che si diranno, rendono inammissibile altresì i primi due motivi. 6.- Con il primo motivo, infatti, si denuncia omesso esame di attività svolte fino al 1996 e comunque saldate, nonché della inesistenza del secondo mandato. Le censure sono due: di non avere tenuto conto che l’attività svolta fino al 1996 era stata già saldata, come dimostrato dai documenti in atti, che non hanno il valore probatorio loro attribuito dai giudici del rinvio, ma semmai uno contrario o diverso; di aver liquidato il corrispettivo come se ci fosse stato un secondo mandato, nel 2005, conferito dalle figlie, di cui invece non v’è prova. 7.- Con il secondo motivo si prospetta nuovamente omesso esame di alcune circostanzedecisive che, se esaminate, avrebbero comportato il rigetto della domanda, ossia: che il mandato era stato revocato dopo il 1996 per sfiducia nel mandatario; che le attività tecnico-giuridiche erano state svolte dall’avvocato e non dal perito; che poi era stato dato mandato, in sostituzione, allo zio Renzo Capelli.

I due motivi possono esaminarsi insieme e sono inammissibili. Lo sono innanzitutto quanto alla censura di non avere tenuto conto che non esisteva un secondo mandato conferito dalle figlie ed esclusivamente in base al quale ritenere costoro obbligate: si è detto che non era oggetto del giudizio di rinvio, vincolato dal principio per cui le figlie erano obbligate in base al mandato conferito, anche nel loro interesse, dalla madre. E non in base ad un secondo mandato. Di conseguenza viene meno ogni altra questione relativa alla fonte ed all’ambito delle obbligazioni delle ricorrenti.

Per il resto, i due motivi pretendono di sottoporre qui ad una nuova valutazione non solo i fatti di causa (quale attività abbia svolto il perito; se il mandato sia stato revocato per sfiducia, ecc.) ma altresì le prove documentali ed il loro valore probatorio, cui la corte di merito ha fatto ricorso. 8.-Il quarto motivo prospetta violazione dell’articolo 2697 c.c. Secondo le ricorrenti il Datteri nel giudizio di appello aveva richiesto prova per testi con relativi capitoli, ma poi vi avrebbe rinunciato, chiedendo l’udienza di precisazione delle conclusioni.

Sarebbe dunque decaduto dalla prova, che sarebbe stata assunta comunque. Il motivo è inammissibile. Non c’è stata comunque alcuna violazione delle regole sull’onere della prova, in quanto la Corte ha deciso sulla base di quelle in atti, con valutazione non utilmente censurata e quinon sindacabile. Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore impo