Italian Supreme Court dismisses appeal for revocation against lower court judgments due to procedural error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Vincenzo Scarcelli's appeal for revocation inadmissible because it was filed against judgments of the lower courts rather than the Supreme Court itself. Scarcelli argued for manifest denial of justice, but the court found the appeal procedurally flawed as it targeted decisions by judges of merit. Consequently, the court ruled that such appeals must be directed to the same court that issued the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395 n. 4 c.p.c.; Art. 398 c.p.c.: An appeal for revocation under Article 395 n. 4 of the Code of Civil Procedure is inadmissible if filed against judgments of the lower courts, as it must be directed to the court that issued the contested decision.
Parole chiave
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ETTI Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 5143/2022R.G. proposto da: Scarcelli Vincenzo, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Giovanni; -ricorrente - contro Massaro Angeloe Gemiti Francesco; -intimati- nonchè contro Veronico Nicola, rappresentato e difeso dall'avvocato Bia Raffaele; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1350/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 13/7/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal ConsigliereCHIARA GRAZIOSI: Rilevatoche: Vincenzo Scarcelli ha presentato a questa Suprema Corte ricorso per revocazione di sentenza “ex art. 395, Comma (sic) 4° c.p.c.”, per “manifesta denegata giustizia” ex articoli 2, commi 3 e 3 bis, l. 18/2015, 267, commi 2, 3 e 4, TFUE, 10, comma primo, 24, comma secondo, 97, commi primo e secondo, 111, comma primo, 113, comma secondo, 117, comma primo, e 134, comma primo, Cost., in riferimento alla sentenza n. 1350/2021 della Corte d’appello di Bari e alla sentenza n. 1744/2018 del Tribunale di Trani -entrambe allegate al ricorso -; e ciò sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria.
Degli intimati Angelo Massaro, Francesco Gemiti e Nicola Veronico, si è difeso con controricorso soltanto il Veronico. Considerato che:
1. Nel pur complesso, per non dire confuso, contenuto del ricorso - in cui i due motivi non sono neppure dotati di rubrica, e contengono in effetti una serie di assemblaggi; un riferimento a “diritto” li precede a pagina 12 del ricorso ma non tale da individuare i loro singoli significati - risulta (e lo attesta anche la produzione non solo dellasentenza d’appello, ma altresì della sentenza di primo grado) che il ricorso, come già enunciato apertamente nella sua intestazione, è presentato avverso le due sentenze allegate per revocazione ex articolo 395 n.4 c.p.c. (come si è visto, vi è un errore materiale:
“Comma 4°”). La revocazione, a parte l’ipotesi in cui il suo contenuto abbia potuto essere attratto nell’appello il cui termine non sia scaduto, si propone, ai sensi dell’articolo 398 c.p.c., “davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata”. È pertanto inammissibile presentare alla Suprema Corte un ricorso di revocazione che non abbia per oggetto proprio una pronuncia sua ex articoli 391 bis e 391 ter c.p.c., bensì una pronuncia di giudici di merito, come è avvenuto nel casoin esame.
2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, assorbito ogni altro profilo, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a l controricorrenteVeronico delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a l controricorrentele spese processuali, liquidate in un totale di € 5200 , oltre a € 200 per gli esborsie agli accessori di legge . Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello ste