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Ordinanza — n. 29323/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; parties waived action via transactional agreement with full cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29323/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the second-instance judgment extinguished because the parties entered into a transactional agreement. Both sides voluntarily waived their litigation rights, resulting in the full compensation of all procedural expenses between them. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and the mutual offset of legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When parties reach a settlement agreement waiving the action, the court must declare the litigation extinguished and compensate procedural expenses.

Parole chiave

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settlement agreement waiver of action extinction of litigation compensation of costs transactional settlement indennizzo pecuniario indennità per intemperie lesioni conseguenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 25485/2018
115 del 2002 (cfr., tra le tante, Cass., n. 25485/2018).
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Testo completo

Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27195/2020 proposto da: Alpen Leco Srl in personadel Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocatoNardozza Massimo che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro D.R. Livingstone Srls in persona del L egale R appresentante , rappresentata e difesa dagli avvocati Trasarti Andrea e Catini Riccardo; -controricorrente - avverso la sentenza n. 941/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti;

FATTO E DIRITTO 1.La società D.r. Living Stone s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Viterbo, la società Alpen Leco s.r.l., alla quale aveva affidato un forno elettrico industriale di circa 20 quintali di peso, per ottenere il risarcimento dei danni patiti nel corso del trasporto di detto forno. Si costituiva in giudizio la società Alpen Leco srl, contestando la domanda attorea (in particolare, in punto di dinamica del sinistro) e sostenendo di aver effettuato il trasporto per mera cortesia, mettendo a disposizione sia il mezzo che l’autista.

La causa veniva istruita mediante l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché mediante l’espletamento di prova per testi. Il Tribunale dl Viterbo con sentenza n. 482/2018 respingeva la domanda della società attrice e condannava la medesima al rimborso delle spese di lite. Secondo il Giudice di prime cure, infatti, non era stato assolto correttamente l'onere probatorio, in quanto la sola produzione del preventivo di riparazione dall'azienda produttrice non era di contenuto verificabile e comunque non era idoneo a sorreggere la richiesta attrice.

2. La società D.r. Living Stone s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza del giudice di primo grado, articolando tre motivi. Si costituiva in giudizio Alpen Leco, che chiedeva il rigetto dell’impugnazione, deducendone l'infondatezza. La Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 941/2020, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato Alpen Leco srl al pagamento in favore della D.r. Living Stone srldella somma di euro 12.067, oltre accessori ed oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

3. La società Alpen Leco srl ha proposto ricorso a questa Corte, articolando tre motivi. Ha resistito con controricorso la società D.R.Living Stone srls In vista dell’odierna udienza, le parti a mezzo dei loro difensori hanno depositato istanza congiunta di rinuncia all’azione giudiziaria, essendo tra le stesse intervenuto nelle more un accordo transattivo, con integrale compensazione delle spese processuali.

4. Avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. , occorre disporre l’estinzione del presente giudizio, dandosi atto che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr., tra le tante, Cass., n. 25485/2018).

P.Q.M.

La Corte: -dichiara estinto il giudizio di cassazione; - compensa tra le parti le spes e processuali relative al giudizio di legittimità. Così deciso in