Cassation Court dismisses appeal arguing mandatory mediation burden lies with the defendant, citing Supreme Court precedent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Carla Grisendi's appeal against a lower court ruling that declared her claim for rent arrears inadmissible due to failure to initiate mandatory mediation. Grisendi argued the onus of mediation should rest on the defendant who benefits from the process, but the Supreme Court's recent uniform interpretation established that the opposing party must actively pursue mediation. Consequently, the court dismissed the appeal as the legal reasoning was already settled by binding Supreme Court jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010; In mandatory mediation proceedings initiated via enforceable title, the burden to initiate mediation falls on the opposing party, and failure to do so results in the inadmissibility of the claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ONI Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 592/2020 R.G. proposto da: Grisendi Carla, rappresentata e difesa unitamente dall’avvocato Sardini Vittorio e dall’avvocato Caneve Lucia, presso l’indirizzo elettronico della quale è domiciliata; -ricorrente - contro Fustellatura Carpigiana S.r.l.; -intimata – avverso la sentenza n. 1730/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata in data 1 ottobre 2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI: Rilevatoche: La Corte d'appello di Bologna, con sentenza d e l l’ 1 ottobre 2019 , accogliendo l'appello proposto da Fustellatura C arpigiana s .r.l. avverso sentenza del Tribunale di Modena del 12 luglio 2019 - che aveva dichiarato improcedibile l'opposizione di Fustellatura Carpigiana al decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale a favore di Carla Grisendi per il pagamento di canoni di locazione,per non avere l'opponente instaurato la procedura di mediazione nel termine che il Tribunale aveva assegnato dopo avere concesso la provvisoria esecutorietà del decreto e muta to il rito da ordinario a locatizio - , ha dichiarato improcedibile l'originaria domanda proposta in via monitoria dalla Grisendierevocato il decreto ingiuntivo.
Ha proposto ricorso laGrisendi; l'intimato non si è difeso. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato che: 1.1 Il ricorso presenta un unico motivo, assai ampiamente argomentato, che denuncia, in relazione all'articolo 360 , primo comma , n.3 c . p . c ., violazione o falsa applicazione dell’articolo5 d.lgs. 28 / 2010 . Prendendo le mosse dall'affermazione di essere a conoscenza della intervenuta rimessione degli atti al Primo Presidente di questa Suprema Corte per valutare l'opportunità di sottoporre la questione alle Sezioni Unite- rimessione effettuata con ordinanzan. 18741 dal 12 luglio 2019 - , la ricorrente afferma di non poter attendere per non incorrere in giudicato e pertanto dispiega, appunto con una pluralità di argomenti, le ragioni per cui a suo avviso “ l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve ricadere sulla parte che ha interesse al processo avendo il potere di promuoverlo, quindi sul solo opponente”.1.2Nelle more, in effetti, è sopravvenuto l'intervento nomofilattico di S.U. 18 settembre 2020 n. 19596 , così massimat o:
“ Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.”.Non sussistono nel ricorsoragioni atte a condurre alla non adesione a questo insegnamento e quindi a sottoporre nuovamente la q uestione alle S ezioni U nite di questa Suprema Corte.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato , non essendovi luogo a pronuncia sulle spese in quanto l'intimato non si è difeso. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigettail ricorso e dichiara non luogo a pronuncia sulle spese. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il14 se