Italian Court dismisses appeal on lease contract nullity, upholding lower court's finding of nullity due to lack of CE certification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by MPS Leasing against the lower courts' declaration of nullity for a yacht lease contract. The buyer discovered the vessel lacked mandatory CE certification, leading the lower courts to rule the contract void rather than merely breached. The appellate court correctly interpreted the contractual link between the lease and sale, finding the lack of certification invalidated the entire transaction under mandatory law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115 c.p.c.; Art. 1362 c.c.: The existence of a contractual link between two legal acts is an interpretative question regarding the parties' will, which is unassailable in cassation proceedings unless the reasoning is logically flawed or violates statutory interpretation rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
Consigliere ORDINANZA sul ricorso 27234/2021 proposto da: Monte dei Paschi di Siena Leasing Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese Spa, in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato Balossi Giordano; -ricorrente - contro Hanse Yacht AG, -intimato - nonchè contro Nautilus Marina Servizi S.r.l. in persona del Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Ricci Emilio Nicola; -controricorrente - nonchè contro Volpe Amedeo, rappresentato e difeso dall’avvocato Lobuono Tajani Roberto Luca che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ventaloro Luca; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2280/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 da CRICENTI GIUSEPPE;
RITENUTO CHE 1.-Il sig. Amedeo Volpe ha acquistato una imbarcazione prodotta dal cantiere tedesco Hanse. L’acquisto è avvenuto in leasing, in quanto il bene è stato acquistato da MPS leasing presso la fornit rice società Nautilus Yacht Brokerage S.r.l., che lo ha consegnato ad AmedeoVolpe. 2.-Costui, alla prima crociera in barca, si è accorto che l’imbarcazione non solo presentava vizi rilevanti di costruzione, ma altresì che non aveva la certificazione CE, che è requisito necessario per poter commercializzare e far navigare la barca, tanto che i documenti dell’imbarcazione vennero sequestrati dalla Guardia Costiera di Rimini. 2.1.-Il Volpe, a seguito di ciò, ha iniziato un accertamento tecnico preventivo, che ha confermato l’esistenza dei vizi. 3.-Ne è seguita una causa presso il Tribunale di Forlì, il quale ha ritenuto che la mancata certificazione CE rendesse il contratto nullo, in quanto quella certificazione era imposta da norme imperative, con conseguente nullità anche del leasing, che era collegato alla vendita. 3.1.-Questa ricostruzione è stata confermata dalla Corte di Appello di Bologna, che ha ribadito trattarsi non già di inadempimento dell’obbligazione del venditore, quanto piuttosto di nullità della vendita per contrarietà del suo oggetto alle norme imperative. 4.- L a decisione della Corte di Appello è qui impugnata da MPS Leasing e Factoring con due motivi e ulteriore memoria .
Hanno notificato separati controricorsiil Volpe e Nautilus Yacht Broker . CONSIDERATO CHE 5.-Va premesso che l’accertamento della nullità del contratto di vendita non è messo in discussione, né qui si contesta che anziché di nullità avrebbe dovuto discutersi di inadempimento, con la conseguenza che la affermazione che il contratto è nullo è ormai insindacabile. 6.-Con il primo motivosi prospetta violazione dell’articolo 115 c.p.c. Sostiene la società ricorrente che il giudice di appello è incorso in un errore di percezione, nel senso che, nell’assumere un collegamento negoziale tra il leasing e la vendita, avrebbe trascurato del tutto l’evidenza dei documenti contrattuali che invece deponevano per il contrario.
Ritiene cioè che in base alla documentazione offerta- sostanzialmente quella contrattuale-avrebbe dovuto evincersi che tra i due contratti non vi era in realtà alcun collegamento, e che la mancata considerazione di tale aspetto costituisce errore percettivo. Il motivo è inammissibile. Come è evidente,non si tratta di un errore percettivo, ma semmai di un errore di interpretazione del contratto, o meglio della operazione contrattuale. Alla Corte di Appello non si contesta di avere male inteso o percepito un fatto, bensì di avere male interpretato il rapporto giuridicamente rilevante tra i due contratti (collegamento).
Intesa in tali termini, la censura è inammissibile in quanto contesta ai giudici una erronea ricostruzione della volontà delle parti, ossia di avere erroneamente attribuito alle parti la volontà di collegare due contratti (finanziamento e venduta) che in realtà essi avevano voluto tenere autonomi. Il motivo è inammissibile in quanto è principio di diritto che adifferenza dell'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti (Cass. 15603/ 2021;
Cass. 9996/ 2019; Cass. 14355/ 2016). Da questo punto di vista, la questione se due o più contratti siano o meno collegati tra loro costituisce, per l’appunto, attività di interpretazione e come tale incensurabile in sede di legittimità se non per difetto assoluto di motivazione (Cass. 20634/ 2018). Ossia La sussistenza di un collegamento negoziale tra due negozi giuridici si desume dalla volontà delle parti, le quali possono anche concordare che uno soltanto dei contratti sia dipendente dall'altro, se il regolamento di interessi che l'uno évolto a disciplinare non dipende da quello dell'altro; l'interpretazione di tale volontà negoziale costituisce "quaestio facti" insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e da violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. (Cass. 24792/ 2008).
Ma anche a prescindere da ciò, la censura non è specifica, in quanto si limita a richiamare il testo contrattuale (si riportano gli articoli relativi) ma senza indicare gli argomenti in base ai quali quel testo dovrebbe intendersi in senso diverso da come lo ha inteso la corte di merito. Senza considerare ancora che, come risulta proprio da quel testo, le parti hanno previsto invece un collegamento, per l’appunto, tra la vendita ed il finanziamento: circostanza questa riconosciuta altresì da Nautilus Yacht Broker, ossia dal fornitore, che significativamente ha chiesto il rigetto del ricorso. 7.-Con il secondo motivo la ricorrente prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c.
Deduce che la Corte di Appello non ha tenuto conto della domanda fatta sin dal primo grado e volta ad evitare la restituzione dei canoni già corrisposti, in ragione del fatto che MPS aveva comunque effettuato una copertura finanziaria dell’acquisto. Il motivo è inammissibile. La pronuncia di restituzione dei canoni, che evidentemente è assunta dai giudici di appello, è conseguenza della dichiarata nullità della vendita. Come si è precisato prima, i giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, hanno ritenutoche la consegna del bene, privo delle certificazioni CE, non costituisse inadempimento del venditore, quanto piuttosto rendesse la vendita del tutto nulla, per contrarietà del suo oggetto alle norme imperative: questa ratio decidendi non è stata impugnatain appello, ed è dunque qui incontestabile.
Con la conseguenza che, se di nullità si deve trattare,per regola generale, le prestazioni vanno ripetute, e dunque non si può dire che vi sia stata omessa pronuncia. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nella misura di 6000,00 euro, oltre a 2300,00 per esborsi ed oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti, Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, de