Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29269/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of lawyer and improper personal filing by unqualified individual.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29269/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by an unqualified individual without legal representation. The appellant failed to notify opposing parties, violating procedural requirements for execution proceedings, and could not request state-funded legal aid. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 86 cod. proc. civ.; Art. 380-bis, ult. co., cod. proc. civ.: Appeals in execution proceedings must be represented by a lawyer; personal filing by an unqualified individual renders the appeal radically inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
execution proceedings legal representation inadmissible appeal state legal aid personal filing unqualified individual procedural defect procedura esecutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 86 cod. proc. civ.
19-10-2023 -2- il ricorso proposto,senza ministero di avvocato, personalmente dall’interessato (che, come nella specie, non è neppure abilitato alla difesa personale ai sensi dell’art. 86 cod.
Art. 380-bis, ult. co., cod. proc. civ.
Art. 617 cod. proc. civ.
art. 86 cod. proc. civ
19-10-2023 -2- il ricorso proposto,senza ministero di avvocato, personalmente dall’interessato (che, come nella specie, non è neppure abilitato alla difesa personale ai sensi dell’art. 86 cod.
art. 617 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., ord. 11/12/2014, n. 26133
Cass., ord. 11/12/2014, n. 26133; Cass.
Cass. 27/12/2012, n. 23925
26133; Cass. 27/12/2012, n. 23925; Cass.
Cass. 03/10/1988, n. 5335
Cass., Sez. U, ord. 22/09/2023, n. 27195
Cass., Sez. U, ord. 22/09/2023, n. 27195; Cass.
Cass. Sez. U, ord. 27/09/2023, n. 27433
Cass. ord. 16/10/2023, n. 28714
27433 ; Cass. ord. 16/10/2023, n. 28714), ad evidente tutela del beneficiario pubblico di tale norma: al riguardo stimandosi opportuno fissare l’entità della relativa condannacome in dispositivo; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; Ric.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22311/2022R.G. proposto da Fabrizio DE GUGLIELMO (DGGFRZ61D07L461C) , da considerarsi domiciliato per leggein ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, il quale ha conferito mandato successivamente al ricorso all’avvocato Antonio PETRUZZIELLO (PTRNTN60M03A509O); -ricorrente - contro intimati non specificamente identificati; avverso diversi provvedimenti resi nella procedura espropriativa immobiliare n. 106/2010 rge del Tribunale di Avellino; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 19/10/2023dal Presidente Dott.

Franco DE STEFANO; considerato che: Ricorso proposto dalla parte di persona direttamente avverso atti di procedimento espropriativo immobiliare Ric. 2022 n. 22311 sez. S3 -ud. 19-10-2023 -2- il ricorso proposto,senza ministero di avvocato, personalmente dall’interessato (che, come nella specie, non è neppure abilitato alla difesa personale ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., secondo quanto ricavasi dall’interrogazione per via telematica dei competenti albi a disposizione del pubblico), è radicalmente ed insanabilmente inammissibile, come da granitica giurisprudenza di questa Corte(tra innumerevoli:

Cass., ord. 11/12/2014, n. 26133; Cass. 27/12/2012, n. 23925; Cass. 03/10/1988, n. 5335); del resto, di tale atto non consta neppure alcuna – tanto meno rituale – notifica alle controparti del processo esecutivo o a quella individuata dall’estensore di quell’atto: ciò che implicherebbe un ulteriore motivo di inammissibilità, in uno al rilievo della non immediata ricorribilità per cassazione di alcun atto del processo esecutivo, dovendo invece questo opporsi ex art. 617 cod. proc. civ. se reso dal giudice dell’esecuzione o reclamato dapprima a quest’ultimo se reso da un suo ausiliario; neppure è consentito richiedere con istanza al giudice (tanto meno di legittimità) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; ne consegue la radicale ed insanabile irricevibilità degli atti formati e delle difese svolte o delle istanze formulate dal ricorrente di persona, oltretutto irritualmente depositati; la mancanza di attività defensionale in questa sede dei potenziali intimabili esclude di pronunciare sulle spese; tuttavia, il chiaro tenore dell’art. 380-bis, ult. co., cod. proc. civ. impone invece di applicare quanto meno il co. 4 dell’art. 96 del codice di rito, nonostante la carenza di controparti che abbiano svolto in questa sede alcuna attività(in tal senso v. già:

Cass., Sez. U, ord. 22/09/2023, n. 27195; Cass. Sez. U, o rd . 27/09/2023 , n. 27433 ; Cass. ord. 16/10/2023, n. 28714), ad evidente tutela del beneficiario pubblico di tale norma: al riguardo stimandosi opportuno fissare l’entità della relativa condannacome in dispositivo; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; Ric. 2022 n. 22311 sez. S3 -ud. 19-10-2023 -3- per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) in favore della cassa delle ammende.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezi