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Ordinanza — n. 29266/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because the appeal's legal grounds do not match the appellate court's actual reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29266/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding regional decrees and specific budget ceilings did not address the core legal issue decided by the Court of Appeal. The appellate court ruled that the 20% discount was valid based on contractual agreements between the parties, independent of the temporary nature of the 2006 law. Since the appellant failed to contest this specific contractual reasoning, the court held the appeal lacked the necessary connection to the judgment's ratio decidendi.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds raised by the appellant do not concern the ratio decidendi of the contested judgment, even if they appear relevant on their own.

Parole chiave

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inadmissible appeal ratio decidendi contractual discount budget ceiling cassation procedure riduzione delle prestazioni scala decrescente dei contributi riduzione dell'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 94/2009 della Corte Costituzionale
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Testo completo

NI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 11680/2021 proposto da: Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali Srl in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Lacagnina Mario e Gentile Giulio; -ricorrente - contro Asl FG Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, rappresentata e difesa dall’avvocato Daloiso Raffaele; -controricorrente - avverso la sentenza n. 579/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 da CRICENTI GIUSEPPE;

RITENUTO CHE 1.-ll C entro di ricerche C liniche ed O rmonali ha effettuato prestazioni sanitarie , in regime di convenzione, a favore della ASL di Foggia. 2.- Il corrispettivo di tali prestazioni è stato decurtato del 20% in forza dell’articolo 769, lettera o) della legge 296 del 2006, che ha imposto per il triennio 2007-2009 uno sconto del 20% a favore della ASL. 2.1.-Il Centro di ricerche ha ritenuto illegittimo l’obbligo di tale sconto ed ha agito, con richiesta di ingiunzione, per vedersi corrispondere la somma intera, dunque non decurtata di quella percentuale di sconto, oltre che per avere il pagamento degli interessi di cui alla 243 del 2010, previsti per le transazioni commerciali. 3.-Al decreto ingiuntivo ottenuto dal Centro di Ricerche ha fatto seguito l’opposizione della ASL che ha eccepito la natura vincolante della previsione legislativa, mai venuta meno. 3.1.-Il giudice di primo grado ha respinto l’opposizione sulla base del fatto che lo sconto era stato imposto dalla legge del 2006 per temporanee esigenze di bilancio, e per il triennio 2006-2009; la Corte Costituzionale (sent. 94/ 2009 ) aveva poi ritenuto questa previsione (sconto obbligatorio del 20%) come legittima solo se temporanea, in attesa di un nuovo regime, che però non è mai stato introdotto. 3.2.-La Corte di Appello d i Salerno, adita dalla ASL, ha tuttav ia osservato che lo sconto del 20%, a prescindere dalla legittimità della legge, era stato comunquerichiamato dalle parti nei loro accordi contrattuali per gli anni 2010, 2011 e 2012, che erano poiquelli in contestazione. 4.-Questa decisione è impugnata dal Centro di Ricerche con tre moti vi, di cui chiede il rigetto la ASL con controricorsoe memoria.

CONSIDERATO CHE 5.1.-Con unico complesso motivo la ricorrente denunzia omesso esame della delibera Regione Puglia n. 1500 del 2010 e della delibera n. 2671 del 2009 sempre della medesima Regione; omesso esame altresì difetto assoluto di motivazione; omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non si è mai discusso del superamento del tetto unico, ma semmai di quello di branca. 6.-Deduce la ricorrente che le delibere regionali, il cui contenuto è stato asseritamentetrascurato, prevedeva che si potesse superare il tetto massimo, poiché la copertura sarebbe stata attinta dai fondi destinati alla singola branca: in altri termini quelle delibere avevano previsto che “ allorquando alcune strutture raggiungono il tetto di spesa individuale loro assegnato-appunto il c.c. tetto di branca- l’Asl , per remunerare quelle extra budget dalla medesima erogate, attinge alle risorse rese disponili dalle strutture che non lo hanno raggiunto”.

La Corte di Appello avrebbe disatteso queste delibere e si sarebbe concentrata sulla sola legittimità del superamento del tetto massimo, anziché di quello di branca. Ilmotivo è inammissibile. Va anzitutto osservato che le doglianze non colgonola ratio d ella decisione impugnata. La Corte di Appello afferma nell’impugnata sentenza che il decreto ingiuntivo era stato ottenuto dal Centro di Ricerche per il recupero di quel 20% di sconto che il Centro stesso riteneva illegittimo: dunque oggetto della controversia era (e risulta chiaro peraltro) soltanto la debenza di quella somma, ossia la legittimità dello sconto del 20%.

La Corte di Appello ha adottato una decisione la cui ratio è la seguente: poco importa che la legge (296 del 2006) abbia durata limitata o meno, ossia che lo sconto imposto sia limitato al triennio 2007-2009; ciò che importa è che sono state le partia pattuire quello sconto, in ciascuno dei loro accordi (per gli anni 2011-2013). Con la conseguenza che, secondo i giudici di appello , il dirit to della ASL ad avere quello sconto è fondato sui contratti, e non sulla legge, ed i contratti ben possono averlo previsto a prescindere dalla efficacia della legge nel tempo, o dalla circostanza che la previsione legislativa sia ancora in essere: il contratto è fonte autonoma di quell’obbligo e del correlativo diritto.

Questa ratioè chiaramente espressa a pagina 7 della decisione impugnata, e non risulta quei affatto contestata. La questione posta in ricorso verte unicamente sul tipo di tetto massimo di riferimento e sulle delibere relative, ma non tocca affatto la ratio decidendi, che assegna alla ASL il diritto allo sconto fondandolo sugli accordi negoziali stipulati con il Centro ricorrente e che è questione diversa da quella posta con i motivi di ricorso. All’inammissibilità dell’unico complesso motivo consegue l’inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidato come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nella misura di 10.000,00 euro, oltre a 200,00euro di esborsi ed oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a tit