Civil appeal dismissed as parties mutually withdrew their cassation requests and accepted cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil appeal extinguished because the parties jointly submitted a declaration withdrawing their requests for cassation and accepting mutual cost compensation. Although the lower court had previously ruled in favor of the paper mill regarding noise emissions, the litigation ended before a final substantive decision on the environmental claims. The court applied procedural rules stating that no provision is needed for costs when a judgment of legitimacy is extinguished by mutual renunciation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: When parties jointly renounce their cassation requests and accept mutual cost compensation, the judgment of legitimacy is extinguished without further provision on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13649/2020 R.G. proposto da: VELLUTINI PIERO, in proprio ed in qualità di unico erede di POLETTI GEMMA, e VITTORINI DARIA, elettivamente domiciliati in Roma, via Tuscolana, n. 9, presso lo studio dell’avv. Michele Lovaglio, e rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'avv. Massimo Pacini ( . avvocati.it); -ricorrenti- contro SMURFIT KAPPA ITALIA SPA A SOCIO UNICO, elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana, n. 32, presso lo studio dell’avv.
Ivano Barbera( . legalmail.it), rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall'avv. Carlo Fiumanò (notifiche@pec.studiolegale.fmp.it); -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2788/2019 depositata il 25/11/2019 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere dr.ssa Stefania Tassone; considerato che Vellutini Piero, Vittorini Daria e Poletti Gemma convenivano avanti al Tribunale di Lucca la SMURFIT KAPPA ITALIA s.p.a. (di seguito per brevità SMURFIT o Cartiera) per sentire ordinare alla convenuta l'inibizione delle emissioni acustiche illecite ed in ogni caso eccedenti la normale tollerabilità prodotte dalla Cartiera, nonché per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni, fisici, morali esistenziali e patrimoniali patiti; si costituiva resistendo la Cartiera; con sentenza del 4 - 11 febbraio 2016 il Tribunale di Lucca ordinava alla convenuta di cessare le immissioni acustiche eccedenti il valore limite differenziale e comunque la normale tollerabilità, come meglio specificato in motivazione, ed inoltre la condannava al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti dagli attori; avverso tale sentenza la Cartiera proponeva appello avanti alla Corte d’appello di Firenze; si costituivano resistendo e proponendo appello incidentale Vellutini Pietro, in proprio e quale erede di Poletti Gemma, e Vittorini Daria; con sentenza n. 2788/2019, pubblicata il 25 novembre 2019, la Corte d'appello di Firenze accoglieva l'appello proposto da SMURFIT ed in totale riforma della sentenza impugnata rigettava le domande tutte formulate dagli appellati attori in primo grado, dichiarando che nulla era loro dovuto da parte della società appellante; respingeva inoltre l'appello incidentale; avverso tale sentenza Vellutini Piero, in proprio e in qualità di unico erede di Poletti Gemma, e Vittorini Daria propongono ora ricorso per Cassazione affidato a sei motivi; resiste con controricorso la SMURFIT, anche proponendo ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo e condizionato all'accoglimento di uno o più motivi del ricorso principale; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ., in esito alla quale il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi; in data 13 giugno 2023 i difensori delle parti, in forza dei poteri nelle rispettive procure speciali, depositavano dichiarazione congiunta, contenente la rispettiva rinuncia al ricorso per cassazione ed al controricorso contenente ricorso incidentale condizionato e la reciproca accettazione delle rispettive rinunce, a spese integralmente compensate; il giudizio di cassazione va pertanto estinto per rinuncia; ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità e con esenzione del pagamento del c.d. doppio contributo unificato di cui all’art. 13 co. 1 quater del d.p.r. n. 115/2012 (cfr.
Cass. 26 agosto 2022 n. 25387); p. q. m. la Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma nella camera di c