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Ordinanza — n. 29223/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on grounds of inadmissibility regarding good faith reliance in a leasing dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29223/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to challenge the core legal reasoning regarding good faith reliance. While the lower courts found the lessee liable for suspending payments after signing a delivery document and paying for a year, the Supreme Court noted the appellant did not contest the fact that these actions created an appearance of performance. Consequently, the court ruled that the appellant's argument regarding the financier's lack of good faith was irrelevant to the established legal basis for liability.

Regesto Legislator

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Art. 1375 c.c.; Art. 112 c.p.c.: In a transferable leasing where the supplier fails to deliver, the user who, through non-good-faith conduct, induces the lessor to rely on regular performance is liable for damages arising from the suspension of payments; an appeal challenging the lessor's good faith without contesting the creation of this reliance is inadmissible.

Parole chiave

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leasing contract good faith reliance inadmissible appeal suspension of payments apparent performance adempimento dell'obbligazione lettera di vettura credito garantito da pegno

Disposizioni normative citate

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Art. 1375 c.c.
Art. 112 c.p.c.
articolo 1375 c.c
Considerato che 5.- L’unico motivo di ricorso contiene due censure: la prima di violazione dell’articolo 1375 c.c., la seconda di violazione dell’articolo 112 c.p.c.
articolo 112 c.p
Considerato che 5.- L’unico motivo di ricorso contiene due censure: la prima di violazione dell’articolo 1375 c.c., la seconda di violazione dell’articolo 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 1934/2020
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Testo completo

I Consigliere ORDINANZA sul ricorso 14602/2020 proposto da: Baiano Giovanni, M.B. Baiano Calzature di Baiano Giovanni C. Sas in persona del Legale Rappresentante, rappresentati e difesi dall’avvocato Felace Armando; -ricorrente - contro Pisterzi Car Srl; -intimata - nonchécontro Intesa San Paolo Spa (già Mediocredito Italiano spa) in persona del Procuratore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bitelli Barbara e Bitelli Federica; -controricorrente - avverso la sentenza n. 501/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 da CRICENTI GIUSEPPE;

Ritenuto che 1.-La società in accomandita semplice “M.B. Baiano di Baiano G. sas”ed il socio accomandatario Giovanni Baiano hanno stipulato un contratto di leasing con Neos Finance, poi diventata Mediocredito Italiano, poi ancora Intesa San Paolo per l’acquisto di un furgone da adibire alla vendita di calzature ed abbigliamento: il furgone doveva essere fornito dalla società Pisterzi Car srl, che ne avrebbe apportato anche le modifiche necessarie a renderlo utilizzabile nel l’attività di commercio, e che avrebbe ricevuto il corrispettivo , per l’appunto, dal Mediocredito Italiano. 2.-E’ accaduto che Pisterzi car srl non ha consegnato la vettura e che Baiano ha sospeso i pagamenti.

Con la conseguenza che Mediocredito Italiano (ora Intesa San Paolo) ha ottenuto decreto ingiuntivo per la cifrarimanente. 3.-Al decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione la società Baiano ed il socio Giovanni Baiano, eccependo l’incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna, ma soprattutto eccependo di non avere mai ricevuto il beneoggetto del leasing: hanno di conseguenza formulato domanda riconvenziona le per i danni. Nel giudizio di opposizione si è costituito il Mediocredito Italiano, ed è stata chiamata in causa la Pisterzi car srl, che è rimasta contumace. 3.1.-Il Tribunale di Bologna ha rigettato l’opposizione qualificando il rapporto come di mero finanziamento, e non di leasing, ossia negando un collegamento tra la vendita dell’autocarro ed il suo finanziamento. 3.2.-In appello questa qualificazione è stata smentita: i giudici di secondo grado hanno inteso l’operazione negoziale alla stregua di unleasing, ed hanno però ritenuto, in applicazione di una regola giurisprudenziale, che il concessionario (la società Baiano) aveva sottoscritto verbale di consegna, ed aveva iniziato a pagare le rate, cosìingenerando nella finanziaria la convinzione che il bene era stato effettivamente consegnato. 4.-Avverso tale decisione sia la società Baiano che il socio Giovanni Baiano ricorrono con un motivo.

Si è costituita con controricorso Intesa San Paolo, che succede a Mediocredito Italiano, che ha depositato memoria. Considerato che 5.- L’unico motivo di ricorso contiene due censure: la prima di violazione dell’articolo 1375 c.c., la seconda di violazione dell’articolo 112 c.p.c. La tesi è la seguente. La società finanziaria ha agito senzacorrettezza nel pretendere il pagamento del furgone,pur sapendo che il bene non era stato consegnato, e poco rileva che la ricorrente ha sottoscritto un verbale di consegna, il quale era chiaramente compilato in anticipo, prima che la consegnapattuita avvenisse: per tale ipotesi è regola giurisprudenziale cheil verbale non attesta l’avvenuta consegna e non può fare da fondamento alla pretesa dipagamento del canone.

Con la seconda censura questo argomento è proposto in maniera diversa, nel senso che si assumeche il giudice di merito si è fermato alla constatazione che era stato firmato un verbale di consegna senza però porsi il problema se la consegna fosse effettivamente avvenuta e senza valutare il comportamento della finanziaria che di tale mancata consegna era a conoscenza. Il motivoè inammissibile. Non coglie la ratiodella decisione impugnata. I giudici di merito si sono in realtà posti il problema della correttezza della finanziaria, che ha preteso il pagamento senza accertarsi se il bene era stato consegnato, ma lo hanno risolto in ragione della giurisprudenza di questa corte secondo cui in tema di leasing traslativo, in caso di mancata consegna del bene da parte del fornitore, l'utilizzatore che, con una condotta non conforme al dovere di buona fede, ingeneri nel concedente un incolpevole affidamento sulla regolare esecuzione del contratto è tenuto all'obbligazione risarcitoria derivante dalla risoluzione per inadempimento del contratto di leasing per illegittima sospensione del versamento dei canoni (Cass. 1934/ 2020).

Ed hanno accertato che, oltre ad aver firmato il verbale di consegna, la società Baiano ha altresì corrisposto il canone per un anno, cosìfacendo credere alla finanziaria che il rapporto era stato eseguito, che il bene era stato consegnato, e che l’obbligazione era stata dunque adempiuta. Ora questa ratio-ossia la correttezza del comportamento della finanziaria che ha agito sulla base dell’apparenza creata dallo stesso concessionario-non è qui messa in discussione: il ricorrente ripropone la questione della mala fede o della mancanza di correttezza senza però contestare il rilievo che la corte di merito assegna al pagamento del canone, quale comportamento idoneo a generare la convinzione dell’avvenuto adempimento, ossia della consegna del bene.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese di lite nella misura di 5500,00 euro,oltre ad euro 200, 00 per esborsi e oltre a spese generali ed accessori come da legge , in favore della controricorrente Intesa San Paolo s.p.a. ( già Mediocredito Italiano s.p.a. ). Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a tit