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Ordinanza Interlocutoria — n. 29169/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing regarding liability for wildlife collision damages under Italian Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29169/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the appeal to a public hearing to address procedural and substantive issues regarding liability for damages caused by wild animals. The appellant argued for compensation under specific civil code articles, while the respondent contested the factual basis and legal classification of the incident. The court determined that the evolving judicial interpretation of liability rules required a full public trial to properly assess the allocation of evidentiary burdens and the applicability of relevant statutes.

Regesto Legislator

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Art. 375, para. 1, comma 1 of the Code of Civil Procedure; Art. 2043, 2052, and 2054 of the Civil Code: When a cassation appeal raises issues concerning the effects of a consolidated judicial orientation on liability for damages caused by wild fauna, the case must be remitted to a public hearing to examine the allocation of evidentiary burdens and the potential requalification of facts.

Parole chiave

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wildlife collision liability civil code articles 2052 evidentiary burden allocation judicial orientation consolidation public hearing remand civil procedure art 375 damage compensation claim responsabilità per incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 375, para. 1, comma 1 of the Code of Civil Procedure
Art. 2043 of the Civil Code
Art. 2052 of the Civil Code
Danni da collisione tra veicolo e animale selvatico –mutamento di giurisprudenza – concorso tra art. 2052 e art.
Art. 2054, para. 1 of the Civil Code
di quella dell’art. 2054, comma primo, cod.
art. 2043 cod. civ
art. 2052 cod. civ
civ., ma pure della prova di quelli per applicare l’art. 2052 cod. civ., come definitivamente indicata dal sopravvenuto approdo di Cass.
art. 112 cod. proc. civ
civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., anche con precisazione che alla guida del veicolo era la figlia di essa ricorrente, proprietaria; della violazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. ord. 08/05/2023, n. 12159
Cass. ord. 23/05/2022, n. 16550
12159, nonché di Cass. ord. 23/05/2022, n. 16550; richiamando, invece, la Regione il precedente di Cass.
Cass. ord. 14/10/2022, n. 30294
Cass. ord. 20/04/2020, n. 7969
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12954/2021R.G. proposto da Tiziana ACCARAMBONI, domiciliata in ROMA, piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocatoFederica MONTECCHI (MNTFRC75H48L191M); -ricorrente - contro REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro tempore , domiciliato in ROMA, piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo COSTANZI (CSTPLA55H22D451L) e Cecilia Maria SATTA (STTCLM69T48Z112Z) -controricorrente - avverso la sentenza n. 999/2020 del TRIBUNALE di MACERATA , pubblicata il 10/11/2020;

Danni da collisione tra veicolo e animale selvatico –mutamento di giurisprudenza – concorso tra art. 2052 e art. 2054 co. 1 c.c.– oneri e poteri delle parti Ric. 2021 n. 12954 r.g. –camerale del05/10/2023 -2- udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 13/09/2023dal Presidente Dott. Franco DE STEFANO; considerato che: Tiziana Accaramboni ricorre, con atto articolato su quattro motivi, per la cassazione della sentenza resa in grado d’appello dal Tribunale di Macerata, con la quale è stata, in totale riforma della sentenza di primo grado, respinta la condanna pronunciata in suo favore per il risarcimento dei danni alla propria autovettura a seguito di una collisione con un animale selvatico; in particolare, il giudice del gravame ha escluso la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa attorea, proposta ed istruita ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., ma pure della prova di quelli per applicare l’art. 2052 cod. civ., come definitivamente indicata dal sopravvenuto approdo di Cass. 20/04/2020, n. 7969, in tema di responsabilità per danni causati da fauna selvatica; resiste con controricorso la Regione Marche; entrambe le parti hanno depositato memorie per l’adunanza camerale del 5 ottobre 2023, al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; la ricorrente si duole: della carenza di valida rappresentanza processuale nel giudizio di appello, in relazione all’art. 28 dello Statuto della Regione Marche; della violazione degli artt. 2052 e 2054 cod. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., anche con precisazione che alla guida del veicolo era la figlia di essa ricorrente, proprietaria; della violazione dell’art. 2043 cod. civ. per la reputata carenza di prova di colpa della controparte (e, tra l’altro, in mancanza di interventi sostitutivi); dell’omesso esame delle deposizioni sulla dinamica del sinistro; deve qualificarsi, sempre impregiudicato l’esame del primo dei motivi di ricorso e con complessivo riferimento al merito dei successivi, di particolare rilevanza la questione degli effetti degli effetti del consolidamento dell’orientamento di legittimità in tema di Ric. 2021 n. 12954 r.g.

–camerale del05/10/2023 -3- responsabilità per danni causati da fauna selvatica (come detto, ormai ricondotta alla fattispecie dell’art. 2052 cod. civ.) nel corso di un giudizio in cui tale opzione ricostruttiva non sia stata presa in considerazione dalle parti –o sia anche stata espressamente esclusa – prima della definizione con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione, ai fini dei poteri di riqualificazione da parte del giudice e, al contempo, degli oneri e dei poteri delle parti dinanzi alla correlativa potenziale immutazione dei fatti costitutivi e di quelli impeditivi che rispettivamente loro incombe di allegare e provare; invero, le parti hanno invocato pronunce di questa Corte che paiono avere affrontato il problema con esiti differenti o, comunque, non pienamente sovrapponibili (per la precisione: la ricorrente invocando i precedenti di Cass. ord. 08/05/2023, n. 12159, nonché di Cass. ord. 23/05/2022, n. 16550; richiamando, invece, la Regione il precedente di Cass. ord. 14/10/2022 n. 30294); d’altra parte, la tematica va affrontata anche in relazione al diverso assetto degli oneri di allegazione e prova correlati alla potenziale applicazione del concorso con la previsione dell’art. 2052 cod. civ. di quella dell’art. 2054, comma primo, cod. civ. (ove in quest’ultima possa sussumersi quella per cui oggi è causa, protestando la ricorrente, proprietaria del veicolo per cui è causa, che conducente al momento dell’impatto era sua figlia e non lei); diviene quindi quanto meno sommamente opportuno disporre che il presente ricorso sia trattato in pubblica udienza, secondo quanto disposto dal primo periodo del primo comma dell’art. 375; per questi motivi la Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso nella ca