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Ordinanza — n. 29142/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29142/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29142/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28363/2021 R.G. proposto da: DI SALVATORE ROBERTO, elettivamente domiciliato in Roma Piediluco, 9, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO PAOLO (DGRPLA69R05A515I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DI DIO ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOLÒ TARTAGLIA, 21, presso lo studio dell’avvocato FORGIONE SALVATORE(FRGSVT50P24I809L) rappresentato e difeso dall'avvocato CALLISTO MARIA CRISTINA (CLLMCR69L59Z133N) -controricorrente- nonché contro CLEMENTE MYRIAM, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE SOMALIA 35, presso lo studio dell’avvocato CARANCI ANDREA (CRNNDR65D12H501C) rappresentato e difeso dall'avvocato DEL BALZO MICHELE (DLBMHL66H21F839Q) -controricorrente- nonché contro AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato ALBERICI FABIO (LBRFBA62L24H501S) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5756/2021 depositata il 26/08/2021.

Regesto Legislator

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art. 342 cod. proc. civ, art. 2043 cod. civ, art. 369 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 29142/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., nonché omessa e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, trattando cumulativamente i due motivi, che l’atto diappello rispetta i requisiti previsti dall’art. 342, così come risultanti dall’elaborazione della giurisprudenza. Aggiunge che è un fuor d’opera, sempre alla luce della giurisprudenza, affermare che non risulterebbero provati dolo o colpa grave nella condotta degli intimati.

Parole chiave

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rimborso dell'IVA indagine per frode iva assoggettamento all'IVA rendita d'invalidità tassa sul foglio di malattia amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 342 cod. proc. civ
Con sentenza di data 26 agosto 2021 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello.Osservò la corte territoriale che l’appello era inammissibile ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ.
art. 2043 cod. civ
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., nonché omessa e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art.
art. 369 cod. proc. civ
Ha però omesso di depositare la relazione di notificazione della sentenza, il cui deposito, unitamente al ricorso nel termine di giorni venti dalla notifica del ricorso, è previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369 cod. proc. civ..
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Testo completo

Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28363/2021 R.G. proposto da: DI SALVATORE ROBERTO, elettivamente domiciliato in Roma Piediluco, 9, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO PAOLO (DGRPLA69R05A515I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DI DIO ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOLÒ TARTAGLIA, 21, presso lo studio dell’avvocato FORGIONE SALVATORE(FRGSVT50P24I809L) rappresentato e difeso dall'avvocato CALLISTO MARIA CRISTINA (CLLMCR69L59Z133N) -controricorrente- nonché contro CLEMENTE MYRIAM, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE SOMALIA 35, presso lo studio dell’avvocato CARANCI ANDREA (CRNNDR65D12H501C) rappresentato e difeso dall'avvocato DEL BALZO MICHELE (DLBMHL66H21F839Q) -controricorrente- nonché contro AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato ALBERICI FABIO (LBRFBA62L24H501S) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5756/2021 depositata il 26/08/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal consigliere ENRICO SCODITTI Rilevato che:Roberto Salvatore e il Fallimento Uniponte s.r.l. proposero innanzi al Tribunale di Roma domanda di condanna al risarcimento del danno nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Myriam Clemente (che chiamò in causa Carige Assicurazioni, poi Amissima s.p.a.), Alfredo Di Dio, Pompeo Terlizzi. Gli attori esposero quanto segue. La società Uniponte srl, di cui il Di Salvatore era amministratore, aveva acquistato in data 30 settembre 2002 un complesso industriale, presentando in data 10 ottobre 2002 all’Agenzia delle Entrate di Benevento istanza di rimborso IVA per un importo di € 388.600,00, con presentazione di polizza di garanzia a favore della amministrazione tributaria.

Nell’anno 2009 l’Agenzia delle Entrate aveva effettuato un controllo all’esito del quale aveva presunto che l’operazione di acquisto degli immobili fosse stata fraudolenta e inesistente e quindi non dovuto il rimborso IVA, eludendo la scadenza del termine per l’emanazione di avviso in rettifica ed aggirando anche il condono tombale a cui Uniponte aveva aderito. L’Agenzia delle Entrate aveva escusso la polizza fideiussoria a garanzia della restituzione del rimborso IVA quando ancora l’atto di accertamento non era divenuto definitivo e benché la polizza fosse già scaduta.

In data 22 dicembre 2010 la Commissione Tributaria di Benevento aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento. Ciò premesso, gli attori lamentarono l’illecita condotta della Agenzia delle Entrate, nonché del suo direttore provinciale di Benevento (Clemente Myriam) e dei suoi verificatori (Di Dio Alfredo e Terlizzi Pompeo), da cui erano conseguiti danni patrimoniali, essendo stata preclusa la possibilità di concludere vari contratti di vendita e di accedere al credito, nonché danni non patrimoniali nei confronti del Di Salvatore sul piano della salute.

Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il Di Salvatore. Con sentenza di data 26 agosto 2021 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello.Osservò la corte territoriale che l’appello era inammissibile ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. con riferimento all’accertamento del difetto di colpa e dolo degli appellati. Aggiunse che nel merito l’appello era infondato perché non era stata dedotta, in relazione alla lamentata illegittimità provvedimentale, una colpa della PA, non essendo configurabile una colpa in re ipsa, e che inoltre, condividendo quanto sul punto affermato dal Tribunale, gli indici di assoluta anomalia rendevano legittima l’azione amministrativa.

Ha proposto ricorso per cassazione Roberto Di Salvatore sulla base di due motivi e resistono con distinti controricorsi Alfredo Di Dio, Myriam Clemente e Amissima Assicurazioni s.p.a.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. E’ stata presentata memoria da Alfredo Di Dio e Myriam Clemente. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nonché omessa e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ..

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., nonché omessa e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, trattando cumulativamente i due motivi, che l’atto diappello rispetta i requisiti previsti dall’art. 342, così come risultanti dall’elaborazione della giurisprudenza. Aggiunge che è un fuor d’opera, sempre alla luce della giurisprudenza, affermare che non risulterebbero provati dolo o colpa grave nella condotta degli intimati.

Il ricorso è improcedibile. Il ricorrente ha affermato al principio del ricorso che la sentenza, pubblicata in data 26 agosto 2021, è stata notificata in data 22 settembre 2021. Ha però omesso di depositare la relazione di notificazione della sentenza, il cui deposito, unitamente al ricorso nel termine di giorni venti dalla notifica del ricorso, è previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369 cod. proc. civ.. Nello stesso indice degli atti prodotti si fa menzione solo di copia conforme della sentenza, ma non anche della relazione di notificazione.

Né può farsi riferimento alla c.d. prova di resistenza (di cui a Cass. n. 17066 del 2013 e successive conformi), perché il ricorso è stato notificato in data 16 novembre 2021, e dunque tempestivamente rispetto alla asserita data di notifica della sentenza, ma non –considerando il termine breve di impugnazione –rispetto alla data di pubblicazione della sentenza. E’ appena il caso di aggiungere che la censura per violazione dell’art. 342 cpc pare attinta da inammissibilità sotto il profilo del mancato assolvimento dell’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. cpc per l’assenza di ogni riferimento contenutistico all’atto di appello (vedi:

Cass. nn. 24048 del 2012 e 3612 del 2022), essendo il motivo integralmente dedicato alla trattazione dell’astratta questione giuridica. Quanto poi alla censura nel merito, andrebbe rilevato il difetto di interesse a proporre l’impugnazione, essendosi il giudice spogliato della potestas iudicandi una volta che era stata rilevata l’inammissibilità dell’appello (Cass. Sez. U. n. 3840 del 2007). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensidell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara l’improcedibilità del ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Alfredo Di Dio, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Myriam Clemente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Amissima Assicurazioni s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del