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Decreto — n. 28974/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28974/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28974/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7137/2023 R.G. proposto da : VALENTE NICOLETTA VLNNLT68A62Z133R, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avvocato ALBERTO TOMBA, che la rappresenta e difende, VALENTE ELISABETTA VLNLBT74T66A883F , elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avvocato ALESSANDRO MOSCATELLI,che la rappresenta e difende; -ricorrenti - contro MONTARULI Salvatore MNTSVT55L17H645P, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avvocato VITO PETRAROTA, che lo rappresenta e difende; -controricorrente – nonché contro VALENTE NICOLETTA VLNNLT67M65Z133P; -intimata – avverso la sentenza n. 1798/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/12/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente VALENTE ELISABETTA e dal difensore; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della ricorrente VALENTE NICOLETTA, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che l e rinunc e presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. consideratoche, dall’esame degli atti accessibili, l e predett e rinunce – se bbene ritualmente comunicat e a cura della Cancelleria alle parti costituite ai s ensi dell’art. 390 co. 3 c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 28974/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore del controricorrente , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo legittimazione per agire in via esecutiva procedura di rivendicazione nel pignoramento credito contestato sospensione della procedura di fallimento declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
–non risultano accettate dal controricorrente ; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7137/2023 R.G. proposto da : VALENTE NICOLETTA VLNNLT68A62Z133R, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avvocato ALBERTO TOMBA, che la rappresenta e difende, VALENTE ELISABETTA VLNLBT74T66A883F , elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avvocato ALESSANDRO MOSCATELLI,che la rappresenta e difende; -ricorrenti - contro MONTARULI Salvatore MNTSVT55L17H645P, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avvocato VITO PETRAROTA, che lo rappresenta e difende; -controricorrente – nonché contro VALENTE NICOLETTA VLNNLT67M65Z133P; -intimata – avverso la sentenza n. 1798/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/12/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente VALENTE ELISABETTA e dal difensore; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della ricorrente VALENTE NICOLETTA, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che l e rinunc e presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. consideratoche, dall’esame degli atti accessibili, l e predett e rinunce – se bbene ritualmente comunicat e a cura della Cancelleria alle parti costituite ai s ensi dell’art. 390 co. 3 c.p.c.

–non risultano accettate dal controricorrente ; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore del controricorrente , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.