Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28925/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of necessary co-litigant in third-party seizure opposition proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28925/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appeal because the lower judgment failed to include a necessary co-litigant, Unicredit S.p.A., in the third-party seizure opposition proceedings. The appellant argued for the revocation of the asset assignment order, while the opposing parties contested the allocation of the debt. The court ruled that the absence of this necessary co-litigant violated the principle of full adversarial proceedings, necessitating the annulment of the decision and remand for a retrial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 543 et seq. cod. proc. civ.; nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, e la sua pretermissione comporta l'annullamento della pronuncia per vizio del contraddittorio.

Parole chiave

Generato dall'IA
third party seizure necessary co-litigant adversarial proceedings asset assignment order annulment of judgment remand for retrial civil procedure code sequestro di conti bancari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 383, third paragraph, cod. proc. civ.
decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod.
Art. 354, cod. proc. civ.
Art. 543 et seq. cod. proc. civ.
art. 321 cod. proc. pen
assumendo, in sintesi, l’indisponibilità delle somme, siccome oggetto di un sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 18/05/2021, n. 13533
il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533);
Cass. 27/09/2021, n. 26114
Raffaele Rossi a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114;
Cass. 02/12/2021, n. 37929
Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass.
Cass. 14/12/2021, n. 39973
37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass.
Cass. 29/12/2021, n. 41932
39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n.
Cass. 08/03/2022, n. 7577
Cass. 26/07/2022, n. 23348
Cass. 19/10/1963, n. 2786
Cass. 26/07/2013, n. 18127
2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127;
Cass. 17/10/2013, n. 23572
Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass.
Cass. 19/02/2019, n. 4763
23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass.
Cass. 23/10/2020, n. 23315
4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass.
Cass. 22/02/2021, n. 4665
23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio, affinché il giudizio sia infine celebrato a contraddittorio integro,al Tribunale di r.g.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21257/2021R.G. proposto da IMMO TORINO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentatoe difeso da ll’ Avv. Massimiliano Marche e dall’Avv. Marco Capello –ricorrente in via principale – contro NEAGOE GABRIELA,in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall’Avv.

Massimiliano Genco –controricorrente e ricorrente in via incidentale – nonché contro BANCO BPM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio n. 7, presso lo OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 21257/2021 Cons. est. Raffaele Rossi studio degli Avv. ti Andrea Grosso e Anselmo Cavallaro, dai quali è rappresentato e difeso –controricorrente – nonché contro LA TERRA WORK AND SOLUTION S.R.L. –intimata – Avverso l a sentenza n. 2449 /2021 del TRIBUNALE DI TORINO , pubblicata il 17 maggio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 11 luglio2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI . Rilevato che nell’anno 2018 in danno della società La Terra work and solution s.r.l. vennero intraprese innanzi il Tribunale di Torino due distinte espropriazioni presso terzi, promosse rispettivamente, in veste di creditori procedenti, dalla società Immo Torino s.r.l. e da Gabriela Neagoe, nei confronti, quali terzi pignorati, del Banco BPM S.p.A. e della Unicredit S.p.A.; riunite le procedure, sulle dichiarazioni di quantità positive rese dai terzi, il giudice dell’esecuzione emise ordinanza di assegnazione ex art.553 cod. proc. civ., ripartendo tra i procedenti il credito dell’esecutato verso il Banco BPM S.p.A. e attribuendo in via esclusiva alla Immo Torino s.r.l. il credito dell’esecutato verso Unicredit S.p.A.; avverso l’ordinanza di assegnazione spiegò opposizione agli atti esecutivi il Banco BPM S.p.A. assumendo, in sintesi, l’indisponibilità delle somme, siccome oggetto di un sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen. operato in epoca antecedente all’ordinanza di assegnazione; spiegarono resistenza alla domanda la Immo Torino s.r.l. e Gabriela Neagoe, quest’ultima pure chiedendo, in via subordinata rispetto al rigetto dell’opposizione, la modifica dell’ordinanza di assegnazione con r.g. n. 21257/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi attribuzione in suo favore delle somme dichiarate dall’Unicredit S.p.A., mentre non svolsedifese in quel giudizio la società esecutata; in accoglimento dell’opposizione, la decisione in epigrafe indicata ha accolto l’opposizione e revocato l’ordinanza di assegnazione disposta nei confronti del Banco BPM S.p.A.; ricorre per cassazione la Immo Torino s.r.l., affidandosi a quattro motivi, cui resistono, con distinti controricorsi, il Banco BPM S.p.A. e Gabriela Neagoe, la quale propone altresì ricorso incidentale articolato in un motivo, mentre resta intimata la s.r.l.

La Terra Work and solution; la Immo Torino s.r.l.e Gabriela Neagoe hanno depositato memoria; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che è superfluo dare conto dei motivi delle contrapposte impugnazioni di legittimità: rispetto alla disamina di essi riveste carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533);

«molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione pressoterzi; r.g. n. 21257/2021 Cons. est. Raffaele Rossi a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114;

Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità; ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi afferente un’espropriazione presso terzi - non ha ab initio partecipato uno dei due terzi pignorati, la Unicredit S.p.A., altresì non evocato dal ricorrente nel presente giudizio di legittimità; la partecipazione di detto soggettosi appalesa (e si appalesava sin dall’inizio della lite) oltremodo necessaria: l’assegnazione del credito di Unicredit S.p.A., oggetto della ordinanza impugnata, è stata contestata nelgiudizio oppositivo con la domanda riconvenzionale formulata dalla opposta Gabriela Neagoe (domandadi cui quest’ultima lamenta, con il ricorso incidentale, l’omessa pronuncia), sicché l’esito della causa è potenzialmente in grado di incidere sulla posizione giuridica del menzionato istituto bancario; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127;

Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio, affinché il giudizio sia infine celebrato a contraddittorio integro,al Tribunale di r.g. n. 21257/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Torino,quale giudice di unico grado e in persona di diverso magistrato, cui è demandatala statuizione sulle spese del giudizio di legittimità; p. q.m. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Torino, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di