Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest regarding merits argued after inadmissibility ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding the merits were raised after the lower court had already ruled on inadmissibility. The appellant argued that the lower court incorrectly treated the receipt of the payment notice as conclusive proof despite his denial of conformity, and claimed the payment notice itself was not properly produced. The court held that since the lower court had already dismissed the case on procedural grounds (late filing), any subsequent arguments on the substantive validity of the notice lacked legal interest and were merely supplementary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: Arguments on the merits raised after a ruling on inadmissibility do not constitute a valid ground for cassation due to lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20350/2021R.G. proposto da DEL MONTE DANIEL, difensore di sé medesimo, elettivamente domi- ciliato presso il suo studio in Roma, Lungotevere di Pietra Papa n. 21 –ricorrente – contro ROMA CAPITALE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE –intimati – Avverso la sentenza n. 5720/2021 delTRIBUNALEDI ROMA, pubblicata il 2 aprile2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 11 luglio2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI . Rilevato che Daniel Del Monte domandò giudizialmente l’annullamento di una comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo su veicolo di sua proprietà notificatada Equitalia Sud S.p.A. (cui , in corso IMPUGNATIVA DI PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO r.g. n. 20350/2021 Cons. est.
Raffaele Rossi di causa, è ope legis succeduta Agenzia delle Entrate Riscossione ) per la soddisfazione di un credito di Roma Capitale, causalmente ascritto a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada; a suffragio dell’impugnativa, addusse l’omessa notificazione della cartella di pagamento prodromicaal preavviso; l’adito Giudice di pace di Roma disattese la domanda, sul rilievo della tardività della stessa, in quanto formulata elasso il termine (sancito dall’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150) di trenta giorni dalla notificazione del preavviso, statuizione confermata dalla decisione in epigrafe indicata,di reiezione dell’appello interposto dall’attore; ricorre per cassazione Daniel Del Monte, articolando due motivi; non spiegano difese in grado di legittimità, benché ritualmente evocate, Roma Capitale e Agenzia delle Entrate Riscossione; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
Considerato che con i due motivi di ricorso, ambedue riferiti all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si deduce: -violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2719 cod. civ., dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 26, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per avere la sentenza impugnata attribuito efficacia di piena prova all’avviso di ricevimento della raccomandata di spedizione della cartella, nonostante l’espresso disconoscimento di conformità della copia all’originale formulato dalla parte attrice; -violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere il giudice territoriale ritenuto regolare la notifica della cartella, in difetto della produzione in giudizio di essa; il ricorso è nel suo complesso inammissibile; r.g. n. 20350/2021 Cons. est.
Raffaele Rossi a fondamento della gravata statuizione, il Tribunale capitolino ha posto -confermando l’argomentazione della pronuncia di prime cure - la tardività della azione di impugnativa del preavviso di fermo, osservando «inoltre» come «la dedotta irritualità della notifica» della cartella, «seppur superata dalla declaratoria di inammissibilità», fosse comunque destituita di fondamento; le censure dispiegate dal ricorrente non attingono criticamente, nemmeno in via indiretta o mediata, la pronunciata tardività della azione, essendo invece indirizzate unicamente a sostenere la invalidità della notifica della cartella di pagamento; esse, pertanto, hanno ad oggetto affermazioni , contenute nella sentenza impugnata,non decisive e priva di rilevanza ai fini del dictum , dacché estrinsecatedichiaratamente «ad abundantiam»; ciò posto, è noto che le argomentazioni sul merito impropriamente inserite in motivazione dopo una statuizione di inammissibilità della domanda (con cuiil giudice si sia spogliato della potestas iudicandi sulla controversia) sono ininfluenti ai fini della decisione, sicché è inammissibile, per difetto di interesse, una impugnazione che richieda un sindacato in ordine a siffatte argomentazioni di merito svolte ad abundantiam (sul tema, sulle orme di Cass., Sez.
U, 20/02/2007, n. 3840, cfr. Cass. 19/12/2017, n. 30393; Cass. 16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez. U, 01/02/2021, n. 2155); il ricorso è dichiarato inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi le parti intimatesvolto difese; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma r.g. n. 20350/2021 Cons. est.
Raffaele Rossi 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q.m. dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma