Italian Court dismisses water tariff refund appeal, ruling non-contested facts preclude cassation on other grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by heirs of a deceased user against a lower court ruling rejecting a request for water purification fee refunds. The applicants argued that the first-instance judgment relied on multiple independent legal grounds, including the non-functioning of a treatment plant, which they claimed were not fully addressed. The court held that since the lower court's decision was based on a plurality of sufficient reasons, challenging one ground does not invalidate the entire judgment, rendering the appeal inadmissible due to lack of interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8-sexies d.l. n. 208/2008; Art. 366 c.p.c.: When a judgment rests on multiple independent grounds, a challenge to one reason does not justify cassation if the other reasons alone suffice to support the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13972-2020proposto da: QUATTROCIOCCHI FIORELLA, quale avente causa dal “ de cuius ” Giorgio Di Vicino, elettivamente domiciliata in Roma,via Cavour 71 , presso lo studio dell’Avvocato Liliana BELLECCA, che la rappresenta e difende; -ricorrente - nonché da POLVERINO LAURA, SAGGIOMO GIORGIO, TAMBURINO FILOMENA, elettivamente domiciliati in Roma,via G.B. Martini 2, presso lo studio dell’Avvocato ClementeBELLECCA, che li rappresenta e difende ; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro COMUNE DI NAPOLI; -intimato - Oggetto SOMMINISTRAZIONE Servizio idrico integrato -Restituzione quota depurazione acque R.G.N.13972/2020 Cron.
Rep. Ud.21/04/2023 CC e contro A.B.C. ACQUA BENE COMUNE NAPOLI-AZIENDA SPECIALE, in persona del d irettore e l egale Rappresentante “ p ro tempore ” , domiciliata “ex lege” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dall’ A vvocato Maria CristinaPORCELLI; -controricorrente - econtro HYDROGEST CAMPANIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore, domiciliata “ex lege” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato AntonellaARDITO; -controricorrente - nonché contro REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliata in Roma , presso l’ufficio di rappresentanza della medesima Regione, via Poli 29, rappresentata e difesa dall’Avvocato Anna CARBONE; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro A.B.C.
ACQUA BENE COMUNE NAPOLI-AZIENDA SPECIALE, in persona del d irettore e l egale Rappresentante “ pro tempore ” , domiciliata “ex lege” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dall’ A vvocato Maria Cristina PORCELLI; -controricorrente al ricorso incidentale - nonché contro QUATTROCIOCCHI FIORELLA, POLVERINO LAURA, SAGGIOMO GIORGIO, TAMBURINO FILOMENA COMUNE DI NAPOLI, HYDROGEST CAMPANIA SPA IN LIQUIDAZIONE; -intimati - avverso sentenza del Tribunale di Napoli, n. 8525/19, depositata il 30/09/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023dal Consigliere Dott.
Stefano G iaime GUIZZI . FATTI DI CAUSA 1. Fiorella Quattrociocchi, nella qualità di erede d el marito Giorgio Di Vicino, ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 8525/19, del 30 settembre 2019, del Tribunale di Napoli, che – accogliendo il gravame esperito dall’Azienda Speciale A.B.C.-Acqua Bene Comune Napoli (d’ora in poi, “Azienda Speciale” o “ABC”) avverso la sentenza n. 34455/16, del 28 ottobre 2016, del Giudice di pace di Napoli – ha rigettato la domanda proposta dal Di Vicino, nonché da Giorgio Saggiomo, Laura Polverino e Filomena Tamburrino (intervenuti nel primo grado di giudizio), di ripetizione della quota della tariffa, prevista per il servizio idrico integrato somministrato nella città di Napoli, quota dagli stessi corrisposta per l’attività di depurazione acque.
2. Riferisce, in punto di fatto l’odierna ricorrente che il proprio dante causa ebbe ad adire l’autorità giudiziaria, convenendo in giudizio sia la predetta Azienda Speciale, con la quale aveva concluso il contratto di utenza, sia il Comune di Napoli, essendosi rivelato infruttuoso il tentativo diconseguire in via stragiudiziale la restituzione delle quote relative al canone di depurazione acque. In particolare, la pretesa veniva avanzata sul presupposto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, ebbe in precedenza a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché dell’art. 155, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevedevano che tale quota della tariffa del servizio idrico fosse dovuta anche nel caso in cui “manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.Siffatta declaratoria di illegittimità costituzionale era stata, infatti, motivata sul rilievo che, nell’ipotesi suddetta, l’obbligo di pagamento risultava non correlato ad alcuna controprestazione.
Costituitasi in giudizio l’Azienda Speciale, la stessa, oltre a resistere nel merito alla pretesa attorea (eccependo, tra l’altro, anche l’intervenuta prescrizione del diritto azionato), chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Regione Campania, verso la quale –oltre che nei confronti de l Comune di Napoli – proponeva domanda di manleva, in quanto proprietaria dell’impianto di depurazione. Costituitasi in giudizio quest’ultima, la stessa chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa, a propria volta,la società Hydrogest Campania S.p.a. (d’ora in poi, “Hydrogest”), cioè la società affidataria del servizio di depurazione, per essere dalla stessa manlevata.
Intervenivano volontariamente in giudizio altri utenti del servizio idrico partenopeo (e cioè i predetti Giorgio Saggiomo, Laura Polverino e Filomena Tamburrino),per svolgere domanda analoga a quella del Di Vicino. Il giudice di prime cure –dichiarato il difetto di legittimazione del Comune di Napoli –accoglieva la domanda di restituzione proposta dall’attore e dagli intervenuti contro l’Azienza Speciale, condannandola (sul presupposto che gli utenti avevano concluso con essa il contratto di somministrazione dell’acqua) a restituire una somma pari alla quota per il servizio di depurazione, e ciò in ragione dell’accertato difetto di funzionamento del depuratore di Cuma, rigettando la domanda di manleva proposta da ABC verso la Regione Campania, nonché quella di quest’ultima verso la società Hydrogest.
Proposto gravame dall’Azienda Speciale, il giudice di appello lo accoglieva, rigettando la domanda degli utenti per ritenuta carenza dei suoi presupposti. In particolare, il Tribunale partenopeo osservava che costoro avrebbero dovuto dare prova del carattere indebito del pagamento, ovvero del mancato funzionamento del depuratore, e, comunque, che la loro domanda andava rigettata anche a norma dell’art. 8-sexies del decreto - legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n.
13. Ai sensi, infatti, di tale disposizione –applicabile, secondo la sentenza impugnata, anche retroattivamente –“gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d’ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall’utente”. Infine, il giudice di appello – per quanto ancora di interesse – affermava la legittimazione passiva della sola Regione Campania, in luogo di quella dell’Azienda Speciale.
3. Hanno proposto ricorso incidentale – sulla base di cinque motivi, di contenuto identico a quello principale – pure Giorgio Saggiomo, Laura Polverino e Filomena Tamburrino.
4. Hanno resistito ad entrambe le impugnazioni, ciascuna con un unico controricorso, l’Azienda Speciale e la società Hydrogest, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
5. È rimastosolo intimat o , invece, il Comune di Napoli.
6. Anche la Regione Campania ha resistito – con un unico controricorso – alle due impugnazioni, proponendo pure ricorso incidentale, sulla base di due motivi, che contestano l’affermata legittimazione passiva di essa Regione, in luogo di quella dell’Azienda Speciale.
7. Al ricorso incidentale della Regione Campania ha resistito, con controricorso, l’Azienda Speciale.
8. La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.
9. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE 10. Vanno esaminati prioritariamente i ricorsi , peraltro d i identico contenuto , degli utenti del servizio idrico (Fiorella Quattrociocchi, da un lato, Giorgio Saggiomo, Laura Polverino e Filomena Tamburrino, dall’altro),atteso che il loro eventuale rigetto –comportando la definitività della reiezione della loro domanda – renderebbe superfluo l’esame del ricorso incidentale della Regione, da intendersi, all’evidenza, come condizionato. 10.1.I ricorsi degli utenti sono da rigettare. 10.1.1.
Con il primo motivo denunciano– ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 1705 e 2033 cod. civ. in ordine al preteso e dichiarato difetto di legittimazione passiva dell’Azienda Speciale, la quale avrebbe dovuto essere affermata (come ritenuto da questa Corte: è citata Cass. Sez. 3, sent. 13 febbraio 2020, n. 3692) sulla base del contratto di utenza concluso con la stessa. 10.1.2. Con il secondo motivo denunciano– ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. e del principio di diritto vivente della distribuzione dell’onere della prova alla luce del criterio della vicinanza della prova, con riferimento all’affermata mancanza della prova del funzionamento del depuratore.
È denunciato, altresì, l’omesso esame di fatti e documenti forniti dai ricorrenti quali elementi decisivi per il giudizio. Premesso che i documenti versati in atti dall’attore e dagli intervenuti –tra i quali, in particolare, la relazione peritale svolta per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli a firma dell’Ing. Luigi Boeri –attesterebbero l’assoluta inefficienza del depuratore di Cuma, i ricorrenti assumono che la sentenza impugnata, nell’addossare agli utenti l’onere di provare l’assenza di funzionamento del depuratore, avrebbe disatteso la corretta ripartizione dell’onere della prova, come risultante dall’applicazione del principio della “vicinanza della prova”, la quale, in tali casi, esige che debba essere l’Azienda Speciale a dover provare il corretto funzionamento del depuratore (è richiamata, nuovamente, Cass.
Sez. 3, sent. 13 febbraio 2020, n. 3692, nonché altre pronunce conformi). 10.1.3. Con il terzo motivo denunciamo –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 15 disp. prel. cod. civ. e dell’art. 8-sexiesdel decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito nella legge 27 febbraio2009, n. 13, e del relativo decreto ministeriale di attuazione del 30 settembre 2009, in quanto la disciplina ivi contenuta, e posta alla base della decisione, non poteva essere applicata a fatti anteriori alla sua entrata in vigore. 10.1.4.
Con i l quarto motivo, strettamente collegato al precedente, denunciano– ex art. 360, comma 1, nn.
4) e 5), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., “per totale carenza di motivazione in riferimento all’ipotesi qui meramente immaginata che il Tribunale avesse considerato, ma soltanto nel suo intimo, la retroattività dell’art. 8-sexies del decreto - legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 13. 10.1.5. Con il quinto motivo denunciano – ex art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 24 Cost. e del principio di diritto vivente della distribuzione dell’onere della prova alla luce del criterio della vicinanza della prova, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 167, comma 2, cod. proc. civ., oltre che degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., quanto alla prova degli oneri relativi all’attività di progettazione, realizzazione, completamento degli impianti di depurazione.10.2.
Tanto premesso, l’infondatezza del terzo motivo di entrambi i ricorsi degli utenti del servizio idrico, e l’inammissibilità dei motivi quarto e quinto –per le ragioni di cui dirà – comport ano l’inammissibilità pure dei restanti motivi(il primo e il secondo). In relazione, infatti, al terzo motivo, deve evidenziarsi come questa Corte abbia “ripetutamente affermato” che l’art. 8-sexiesdel decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 13, “nel disciplinare le modalità di ripetizione delle somme erogate, dagli utenti del servizio idrico integrato, quale corrispettivo della non fruita prestazione di depurazione acque”, risulta “emanata per regolamentare gli effetti di una pronuncia (n. 335 del 2008) della Corte costituzionale, sicché la retroattività è implicita nella sua «ratio»”, precisando che essa non “viola gli artt.3, 24, 102, 111 e 117 Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU), poiché ogni norma genera uno iato tra la situazione preesistente e quella successiva, senza per questo discriminare tra i cittadini”, né “si occupa dell’azionabilità dei diritti, ovvero reca regole processuali, o impedisce l’accesso alla giurisdizione, o, infine, lede le prerogative degli organi giudiziari” (così, in motivazione Cass.
Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11270, non massimata sul punto, la quale richiama Cass. Sez. 3, sent. 4 aprile 2019, n. 9323, Rv. 653274-01; Cass. Sez. 3, sent. 31 marzo 2017, n. 8334, Rv. 643835-01; Cass. Sez. 3, sent. 6 ottobre 2015, n. 19887, non massimata). È infondato, dunque, l’assunto degli utenti secondo cui la norma suddetta non poteva applicarsi retroattivamente. D’altra parte, a prescindere dall’individuazione del soggetto –si tratta di questione oggetto dei motivi quarto e quinto –onerato della prova dei presupposti fattuali di operatività di tale norma (onere probatorio che, effettivamente, questa Corte non pone a carico degli utenti, bensì dell’erogatore del servizio, trattandosi di fatto “impeditivo” della pretesa azionata da costoro; cfr., da ultimo, Cass.9 Sez. 6-3, ord. 1° febbraio 2022, n. 3044, non massimata;
Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11270, Rv. 658152-01; nello stesso senso, quale pronuncia capofila, Cass. Sez. 3, sent. 11 febbraio 2020, n. 3314, Rv. 656891-03), la sentenza impugnata, nella specie, ha motivato il raggiungimento di tale prova sul rilievo che gli utenti “non hanno contestato che siano anche in corso attività di progettazione, di realizzazione o di completamento necessarie all’attivazione o all’adeguamento del servizio, così da rendere, anche per tale aspetto, le somme riscosse” dall’Azienda Speciale. In altri termini, la sentenza impugnata ha fatto dipendere della “non contestazione” degli utenti – e, dunque, dall’applicazione dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ., operante anche rispetto ai fatti impeditivi allegati dal convenuto (cfr.
Cass. Sez. 3, sent. 20 dicembre 2021, n. 40756, Rv. 663578-01) – l’applicazione dell’art. 8-sexies del d. l. n. 208 del 2008, convertito nella legge n. 13 del 2009, sicché tale “ratio decidendi” avrebbe dovuto essere censurata, senza porre, invece, questioni – oggetto, in particolare, dei motivi quarto e quinto – che attenevano alla ripartizione dell’onere del la prova delle sue condizioni di operatività. Orbene, gli utenti del servizio idrico non lamentano l’illegittima applicazione del principio di non contestazione, ciò che comporta l’inammissibilità, oltre che dei motiv i quarto e quinto (che non colgono, né quindi contrastano, la suddetta “ratio decidendi”, ovvero l’essersi ritenuta provato, in virtù di non contestazione, il fatto legittimantel’applicazione dell’art. 8 - sexies del d.l. n. 208 del 2008 ) , pure dei motivi primo e secondo.
Essi, infatti, investono “ rationes ” ulteriori– relative all’individuazione del soggetto tenuto all’obbligo restitutorio e alla prova della carenza assoluta di funzionamento del depuratore (che di quell’obbligo è il presupposto) –rispetto a quella, di per sé sufficiente a giustificare il rigetto della domanda degli utenti, legata all’operatività dell’art. 8 - sexies del d.l. n. 208 del 2008, convertito nella legge n. 13 del 2009.Occorre, infatti, dare seguito al principio secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle «rationes decidendi» rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass.
Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023- 01; in senso analogo già Cass. Sez. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631-01; Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012,n. 2108, Rv. 621882-01).
11. Resta, invece, assorbito il ricorso incidentale della Regione Campania, sostanzialmente condizionato all’accoglimento di quello degli utenti.
12. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza , quanto al rapporto processuale intercorrente, da un lato, tra gli utenti del servizio idricoe, dall’altro, l’Azienda Speciale, la Regione Campania e la società Hydrogest, liquidate come da dispositivo. Vanno, invece, integralmente compensate le spese del presente giudizio di legittimità tra la Regione Campania e l’Azienda Speciale, in ragione dell’assorbimento del ricorso incidentale della prima, al quale ha resistito la seconda. PQM La Corte rigetta il ricorsoprincipale di Fiorella Quattrociocchi e quello incidentale di Giorgio Saggiomo, Laura Polverino e Filomena Tamburrino.
Dichiara assorbito il ricorso incidentale della Regione Campania.Compensa tra i ricorrenti in via principale e incidentale le spese del giudizio di cassazione, nonché quelle relativeal rapporto processuale tra la Regione Campania e l’Azienda Speciale A.B.C. Acqua Bene Comune Napoli.Condanna i ricorrent i, in via principale e incidentale, al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4.000,00, più€ 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore della controricorrente Azienda Speciale A.B.C.-Acqua Bene Comune Napoli, della società Hydrogest Campania in liquidazione e de lla Regione Campania.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale Fiorella Quattrociocchi e dei ricorrenti incidentali Giorgio Saggio