Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 28797/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28797/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28797/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2021/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA N 135, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA PIERLUIGI (GMMPLG67B19A345I) rappresentato e difeso dagli avvocati PARENTE GIUSEPPE (PRNGPP64E30F839O), CIMETTI MAURIZIO (CMTMRZ59E16L781D) -ricorrente- contro ZANGHIRELLA ALDO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FLORIS PIETRO (FLRPTR74E23B354J) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TORINO n. 519/2017 depositata il 31/01/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28797/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali versamento dell'anticipo delle spese ritiro a seguito di transazione condanna al pagamento pecuniario rinuncia alla realizzazione accantonamento per rischi e perdite

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
519/2017 depositata il 31/01/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2021/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA N 135, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA PIERLUIGI (GMMPLG67B19A345I) rappresentato e difeso dagli avvocati PARENTE GIUSEPPE (PRNGPP64E30F839O), CIMETTI MAURIZIO (CMTMRZ59E16L781D) -ricorrente- contro ZANGHIRELLA ALDO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FLORIS PIETRO (FLRPTR74E23B354J) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TORINO n. 519/2017 depositata il 31/01/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 15/10/2023