Water supply manager liable for arsenic contamination despite emergency status; private contract obligations override public emergency defenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the water company's claim that emergency arsenic contamination exempted it from liability, ruling that private water supply contracts remain binding. The company argued that emergency regulations made it impossible to control water quality, while the plaintiff claimed the company failed to provide potable water. The court held that the manager cannot invoke emergency status to avoid ordinary contractual obligations regarding water safety.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1218, 1223, 1226 c.c.; Art. 2059 c.c.; The water supply manager remains liable for providing potable water under private contracts and cannot invoke emergency status to escape responsibility for failing to meet safety standards.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29914/2021 R.G. proposto da : TALETE S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO, 25, presso lo studio dell’avvocato DI PIETRO GIUSEPPE (DPTGPP75M29H501N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA, 27, presso lo studio dell’avvocato FERRAGUTO ANDREA (FRRNDR62T26C351H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CECCARELLI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato PISTILLI MASSIMO (PSTMSM65P02M082V)che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CATINI RICCARDO (CTNRCR73B13H501B) -controricorrente- avverso SENTENZAdi TRIBUNALE VITERBO n. 564/2021 depositata il30/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere LINA RUBINO. Rilevato che: la Talete s.p.a. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 564 del 2021 del Tribunale di Viterbo esponendo che: -Ceccarelli Vincenzo evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Viterbo, la Talete S.p.A., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “..Piaccia all’Ill.mo Giudice di Pace di Viterbo adito, contraris reijectis, in via principale accertare che Talete Spa (..)a partire dal 01/01/2013 ed almeno fino al 31/12/2014 ha somministrato e venduto agli odierni attori acqua non potabile e priva dei requisiti di legge per l’accertato superamento dei parametri massimi consentiti dalla legge di arsenico e/o di fluoruri;per l’effetto, stante la natura privatistica del rapporto tra le parti (contratto di somministrazione), dichiarare l’inadempimento contrattuale della Talete Spa nei confronti dei ricorrenti e per l’ulteriore effetto, tenuto conto dell’obbligo (non adempiuto), di fornire almeno sei litri di acqua potabile al giorno per persona (come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità della Asl di Viterbo), tenuto conto del costo medio di mercato di un litro di acqua pari ad Euro 0,20, condannare Talete Spa al risarcimento del danno nella misura di Euro 600,00 (quale costo della fornitura media di un anno di nr.6litri al giorno di acqua potabile per un nucleo familiare medio di nr.2persone)o in quella maggiore o minore somma che verrà accertata e dichiarata come equa e di giustizia; condannare altresì Talete Spa al risarcimento del danno in via equitativa da inadempimento contrattuale ex art.1218, 1223 e 1226 c.c. nella misura che qui si indica in Euro 200,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa e di giustizia ed in ogni caso nell’ambito di competenza dell’adito Ufficio del Giudice di Pace; condannare altresì Talete Spa ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt.2059 c.c., 2 e 32 Costituzione ed in ogni caso per violazione del diritto alla salute costituzionalmente garantito, anche sotto il punto di vista del c.d.
“danno da chance” come sopra meglio individuato, nonché per il disagio causato agli utenti a seguito della mancata predisposizione di tutti gli strumenti e gli interventi necessari per la fornitura di acqua potabile e/o conforme ai parametri di legge al risarcimento del danno nella misura che si indica per ciascuno dei ricorrenti, nella misura di Euro 150,00 o di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa e di giustizia, e comunque nell’ambito della competenza del Giudice di Pace adito; accertare il diritto dell’attore a corrispondere il solo 50% del canone di acqua potabile per i periodi di non potabilità e divieto di consumo umano, e per l’effetto ulteriormente condannare Talete Spa alla restituzione del 50% dei canoni già versati per i periodi di non potabilità dell’acqua quale risarcimento del danno; - la Talete s.p.a. ch iamava in giudizio la Regione Lazio per essere eventualmente manlevata; - con sentenza n. 830 del 2017 il Giudice di pace di Viterbo aveva condannato la deducente, quale gestore del Servizio Idrico Integrato della zona di competenza dell’ATO 1 Lazio Nord Viterbo, al pagamento della somma di euro 300 in favore dell’utente a titolo di risarcimento dei danni, rigettando la domanda alla restituzione dei canoni e la domanda di manleva nei confronti della Regione; - la decisione era stata appellata dalla società , deducendo l’insussistenza della propria responsabilità contrattuale per il disservizio e, nel caso di condanna, la condanna in manleva della Regione Lazio; - il Tribunale di Viterbo, pronunciando sul gravame di merito, ribadiva la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda principale, rigettava l’appello principale della Talete, osservando che l’inadempimento contrattuale era conclamato, mentre sull’inadeguato esercizio dei poteri pubblicistici regionali la suddetta conclusione era imposta dall’art. 133 cod. proc. amm.; in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda di manleva; resistono con controricorso il Ceccarelli e la Regione Lazio; le parti non hanno depositato memoria; il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.;
Rilevato che: -con il primo motivo si prospetta la violazione degli ar tt. 141 e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2006, 9, 12 e 13, del d.lgs. n. 31 del 2001, di attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, e della O.P.C.M. 3921 del 2011, rapportati all’art. 1218 cod. civ, perché il Tribunale avrebbe errato escludendo la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda di manleva proposta nei confronti della Regione Lazio, senza considerare che essa riguardava i profili civilistici della pretesa, stante l’intervenuto regime emergenziale, disciplinato dalla richiamata normativa di settore, implicante la sostanziale impossibilità del soggetto gestore del S.I.I. d’intervenire sulla qualità dell’acqua erogata agli utenti e, conseguentemente, il diritto a essere tenuto indenne, al riguardo, da ogni responsabilità; -con il secondo motivo d’impugnazione si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, perché la sentenza del Tribunale di Viterbo avrebbe trascurato diconsiderare il ruolo- chiave dell’ente regionale, tenuto ad affrontare le situazioni di emergenza ambientale insieme all’Autorità d’Ambito 1 Lazio Nord Viterbo;
Considerato che -il primo motivodi ricorso è fondato; le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., n. 17248 del 2022) hanno recentemente chiarito che «la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l’Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria» (si richiama Cass., Sez. Un., n. 36897 del 2021); si è soggiunto che «non può pervenirsi a diverse conclusioni perché, al di là di ragioni eminentemente processuali (la giurisdizione non può derogarsi per ragioni di connessione ed il coordinamento delle giurisdizioni su rapporti diversi ma interdipendenti può trovare soluzione, semmai, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato), tanto il carattere emergenziale della situazione venutasi a creare nei territori per cui è causa, quanto il complesso sistema di riparto di competenze e funzioni che caratterizza i rapporti tra il gestore del S.I.I. e le pubbliche autorità preposte alla gestione della c.d. emergenza arsenico non escludono il fatto, assolutamente dirimente, che l’erogazione dell’acqua potabile “rientra pur sempre nelle ordinarie obbligazioni dell’ente gestore del servizio idrico integrato e, comunque, di quello che in concreto eroga, in virtù di rapporti privatistici ordinari di utenza individuale, l’acqua ai privati con l’obbligo di somministrarla in condizioni tali da renderla conforme alle prescrizioni, di vario rango normativo, sui suoi contenuti massimi consentiti di sostanze tossiche” (Cass., Sez.
Un., n. 32780 del 2018 cit.)»; -il secondo motivo è logicamente assorbito, dovendo disporsi, in accoglimento della gravata sentenza di appello, il conseguente rinvio al medesimo giudice; la sentenza è cassata e la causa è rimessa al Tribunale di Viterbo in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra la Talete s.p.a. e la Regione Lazio. Poiché l’oggetto del giudizio di rinvio non concerne la posizione del Ceccarelli, ma esclusivamente i rapporti tra la Talete e la Regione, le spese del presente grado tra la ricorrente e il controricorrente Ceccarelli seguono la soccombenza e sono liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Viterbo perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimitànei rapporti tra Talete s.p.a. e Regione Lazio. Pone a carico di Talete s.p.a. le spese del presente giudizio sostenute d