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Decreto — n. 28686/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28686/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28686/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29737/2022 R.G. proposto da : SOCIETÀ AGRICOLA TOSCANA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato RAMPELLI ELISABETTA (RMPLBT57S47H501W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VETTORAZZI CLAUDIA (VTTCLD78S65E565O) -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in VERONA PIAZZA BRA 26/D, presso lo studio dell’avvocato BULGARELLI ALDO (BLGLDA54D16L781Q),che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VERONA n. 1746/22 , depositata il 06/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28686/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in relazione al valore della controversia (e, per la sua natura, a quello dell’atto oggetto dell’opposizione); p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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opposizione spese di procedura valore litigioso opposizione al precetto esecutivo anticipi delle spese liquidazione degli onorari difensivi

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
1746/22 , depositata il 06/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29737/2022 R.G. proposto da : SOCIETÀ AGRICOLA TOSCANA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato RAMPELLI ELISABETTA (RMPLBT57S47H501W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VETTORAZZI CLAUDIA (VTTCLD78S65E565O) -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in VERONA PIAZZA BRA 26/D, presso lo studio dell’avvocato BULGARELLI ALDO (BLGLDA54D16L781Q),che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VERONA n. 1746/22 , depositata il 06/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in relazione al valore della controversia (e, per la sua natura, a quello dell’atto oggetto dell’opposizione); p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 15/10/20