Italian court dismisses appeal claiming exclusive domicile election invalidates service of process in enforcement proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Carmelo Donato's appeal against a lower court ruling that upheld the validity of service of process sent to Invitalia S.p.A.'s business address. Donato argued that the contract's domicile clause was exclusive, requiring service at his specific residential address under Civil Procedure Code articles 138-141. The court found the appeal unfounded because the contract lacked an explicit clause designating the domicile as exclusive, allowing service at the business location, and deemed the remaining grounds inadmissible due to lack of specificity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 138, 139, 140, 141 cod. proc. civ.; In the absence of an explicit and clear contractual clause to the contrary, an elected domicile does not have an exclusive character and does not preclude the transmission of acts to a different address belonging to the same party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15682/2022 R.G. proposto da : DONATO CARMELO, domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della C orte di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIORDANO ANTONIO (GRDNTN49P17B098S)e LEMOLI IVO (LMLVIO75C29D976O) -ricorrente – contro INVITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARDAROPOLI SERGIO (CRDSRG58E12F839P) -controricorrente – nonchécontro AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE -intimata - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA n. 1546/2021depositata il 07/12/2021 .
R.g. n. 15682 del 2022; Ad. 26/09/2023; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26/09/2023, da l Consigliere relatore Cristiano Valle , osserva quanto segue; rilevatoche in un’esecuzione esattoriale promossa da Invitalia S.p.a., per il rimborso di un finanziamento, a mezzo di ordinanza emanata ai sensi del r.d. n. 639 del 14/04/ 1910 (quest ’ ultima notificata ai sensi dell’art.140 cod. proc. civ. in domicilio indicato come eletto – alla via Brancati n. 4 in Reggio Calabria –e non a quello oggetto di elezione – alla via Benassai n. 6 Reggio Calabria – n el contratto di finanziamento), l’esecutato, Carmelo Donato, propose opposizione agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, deducendo, tra l ’ altro , l ’ irritualità della notifica ai sensi dell ’ art. 141 cod. p roc . c iv. , ritenendo necessaria la notifica al domicilio eletto nel contratto di finanziamento, in quanto esclusivo; il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 1546/2021 , resa in data 01.12.2021 ha nega to l ’ esclusività dell ’ elezione di domicilio e ha riten uto valida la notifica al luogo di esercizio dell’impresa, con rigetto, altresì,degli altri motivi; avverso la sentenza in unico grado propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, Donato Carmelo; resiste con controricorso Invitalia S.p.a., che ha pure depositato memoria per l ’ adunanza camerale del 26/09/2023, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione; considerato che l’unico motivo di ricorso reca censura di violazione degli artt. 138, 139, 140 e 141, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2 cod. proc. civ.: il ricorso per cassazione si incentra, pertanto, solo sulla ragione decisoria del l ’ esclusività del domicilioeletto, dal quale deriverebbe l’inesistenza della notifica;
R.g. n. 15682 del 2022; Ad. 26/09/2023; estensore: C. Valle il motivo è infondato sotto il profilo relativo a ll ’ art. 141 cod. proc. civ., perché è evidente (anche dal tenore testuale della clausola contrattuale) la carenza di una volontà esplicita di rendere il domicilio eletto come esclusivo, posto che (Cass. n. 25731 del 22/12/2015 Rv. 638069 - 01) l ’ elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto non ha, in difetto di un’espressa e chiara volontà contraria, carattere esclusivo, sicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale vengano trasmessi al diverso indirizzo, riferibile alla parte medesima; il motivo è inammissibile nel resto, per carenza di specificità sulla relata di notifica e sulla sottoposizione tempestiva (se non in ricorso introduttivo, almeno nella prima reazione alla deduzione avversaria, ma dal ricorso risulta solo in comparsa conclusionale) relativa questione al Tribunaledi Reggio Calabria; ritenuto, in conclusione, che il ricorso è infondato; il ricorso è, pertanto, rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate in favore della controricorrente come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata; la decisione di rigetto del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q. m.
R.g. n. 15682 del 2022; Ad. 26/09/2023; estensore: C. Valle rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consi